Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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    Caso pubblicato in "Pratica Professionale - I Casi"    

Rivista n. 2 di Febbraio 2001 - Pag. 49 - IPSOA Editore srl

 

CASO  DEL  MESE

Quesito n. 21 - GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IN CASO DI LAVORAZIONI EXTRA-UE

Vorrei sapere, considerando che sono sempre più frequenti le lavorazioni effettuate nei paesi dell'est (Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, ecc.), gli adempimenti contabili che un'impresa calzaturiera  deve adottare quando invia, per la lavorazione in uno dei paesi predetti, pellame, foderame, filati ed anche fustelle, e reimporta tomaie orlate, beni strumentali utilizzati per la lavorazione e quanto delle materie prime non utilizzato.

Precisamente si chiede:

1. Quale tipo di esportazione è opportuno utilizzare, definitiva o temporanea (c.d. lista valorizzata), evidenziando la sostanziale differenza tra le due.

2. Quali sono i documenti validi ai fini Iva e delle Imposte Dirette, e quali sono le scritture contabili da effettuare nell'uno e nell'altro caso.

3. Quali sono i riferimenti normativi che regolano tali operazioni.

(Lino Minnetti - Ponzano di Fermo - AP)

 

Riferimenti normativi

Codice Doganale, artt. da 145 a 160

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7, 8, 39 e 53

C.M. n. 35/E del 13 febbraio 1997

Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane nota 6 maggio 1997

Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate nota 11 febbraio 1998

Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane nota 11 marzo 1998

 

Lavorazioni Extra-Ue

In merito alle lavorazioni di merci nei territori Extra-Ue, il Ministero delle Finanze con note del Dipartimento Dogane dell'11 marzo 1998 e 6 maggio 1997 e con nota del Dipartimento delle Entrate dell'11 febbraio 1998, e il Codice doganale hanno precisato che le stesse possono realizzarsi in tre diversi modi:

1. Perfezionamento passivo: tale metodo, previsto dal codice doganale (artt. da 145 a 160) permette di effettuare l'esportazione senza oneri e di reintrodurre i prodotti compensatori con pagamento dei diritti di confine e dell'Iva calcolati solo sulla differenza tra il valore doganale determinato prima della lavorazione e il valore doganale determinato al momento della reintroduzione dei beni lavorati. La procedura richiede il rilascio, da parte della circoscrizione doganale, di una concessione e, per alcuni prodotti, il rilascio da parte del Ministero delle Finanze o da parte di un altro Ministero delegato di un'apposita autorizzazione per procedere all'esportazione temporanea. Si precisa che tale procedura non è riconosciuta in tutti i paesi ad esempio Romania.

2. Esportazione definitiva senza passaggio della proprietà (temporanea): tale metodo, previsto dalla nota del Ministero delle Finanze dipartimento Dogane del 6 maggio 1997, consente di effettuare un'esportazione evitando il passaggio di proprietà. L'esportazione viene realizzata attraverso una fattura pro-forma o una lista valorizzata emessa dall'operatore su carta intestata e con la registrazione del trasferimento su un apposito registro, tenuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, al fine di superare la presunzione di cessione di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 633/1972. La dogana invalida la lista valorizzata indicando che non è da considerarsi fattura ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. Al momento del rientro dei beni si avrà un'importazione definitiva tassata ai fini Iva sul valore globale.

3. Esportazione definitiva con passaggio della proprietà: tale metodo, previsto dalla nota del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate 11 febbraio 1998 e nota del Ministero delle Finanze dipartimento delle Dogane 11 marzo 1998, consente di effettuare un'esportazione ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Al momento del rientro dei beni si avrà un'importazione definitiva tassata ai fini Iva sul valore globale. In base a quanto precisato dal Dipartimento delle Entrate per configurarsi questa disposizione e, di conseguenza, il connesso diritto alla costituzione e all'utilizzo del plafond, è necessario che oltre al trasferimento della proprietà vi sia anche il pagamento del corrispettivo. I due presupposti possono realizzarsi anche mediante un contratto verbale con compensazione finanziaria tra le parti. Le note del Ministero delle Finanze da una parte tranquillizzano i contribuenti e dall'altra invitano gli uffici a rivedere caso per caso i precedenti accertamenti e le violazioni riscontrate.

In base a quanto sopra esposto, considerando le differenze tra il punto 1 e il punto 2, si ritiene più snella «l'esportazione definitiva senza passaggio di proprietà».

 

Documenti e registrazioni contabili

 

Nel caso in cui il contribuente intenda adottare il sistema dell'esportazione definitiva senza passaggio della proprietà (temporanea), i documenti contabili validi ai fini fiscali sono i seguenti:

—  in merito ai documenti da emettere per il passaggio della merce dalla società Italiana alla società Extra-Ue vale quanto sopra precisato nel punto 2;

—  in merito alla lavorazione la società Extra-Ue deve emettere fattura o un documento simile, in base alla normativa vigente nel proprio Paese, alla società italiana; tale documento verrà registrato solo in contabilità generale in quanto l'operazione in oggetto non è territoriale in base a quanto disposto dall'art. 7, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972;

—  al momento della reimportazione dei beni la società italiana dovrà pagare l'Iva in dogana, quest'ultima emetterà bolla doganale che verrà registrata sia in contabilità Iva che generale.

Registrazioni contabili:

—  Merce inviata per la trasformazione: ai fini Iva vale quanto annotato sul registro di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini della redazione del bilancio non è necessario alcuna registrazione.

—  Fattura di acquisto ricevuta dalla società Extra-Ue:

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Merci c.to acquisti                      a    Fornitore Extra-Ue

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—  Reimportazione della merce lavorata - sdoganamento

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Diversi                                        a    Dogana (Fornitore)

Merci c.to transitorio

Iva c.to acquisti

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Dogana                                       a    Merci c.to transitorio

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Nel caso in cui il contribuente intenda adottare il sistema dell'esportazione definitiva con passaggio della proprietà, i documenti contabili validi ai fini fiscali sono i seguenti:

—  in merito ai documenti da emettere per il passaggio della merce dalla società italiana alla società Extra-Ue, la società italiana dovrà emettere fattura ai sensi dell'art. 8, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972; inoltre si evidenzia che, in base a quanto previsto dalla C.M. n. 35/E del 13 febbraio 1997 (in Pratica Professionale n. 12/1997, pag. 430), la prova dell'avvenuta esportazione è costituita da una copia o fotocopia della fattura o documento di trasporto munito del visto apposto dalla dogana di uscita dal territorio comunitario;

—  in merito alla reintroduzione dei beni lavorati la società Extra-Ue deve emettere fattura o un documento simile, in base alla normativa vigente nel proprio Paese, alla società italiana; tale documento verrà registrato solo in contabilità generale in quanto l'operazione in oggetto non è territoriale in base a quanto disposto dall'art. 7, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972;

—  al momento della reimportazione dei beni la società italiana dovrà pagare l'Iva in dogana, quest'ultima emetterà bolla doganale che verrà registrata sia in contabilità Iva che generale.

Registrazioni contabili:

—  Merce inviata per la trasformazione

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Cliente Extra-Ue                         a    Merce c.to vendita

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—  Fattura di acquisto ricevuta dalla società Extra-Ue: vale quanto sopra esposto;

—  Reimportazione della merce lavorata - sdoganamento: vale quanto sopra esposto.

  (Valerio Artina)

 

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