Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
Caso pubblicato in "Pratica Professionale - I Casi"
Per
quanto disposto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, le indennità di fine
rapporto e suppletive di clientela, erogate da una società in accomandita
semplice (mandante) ad una società in nome collettivo (agente plurimandatario)
sono soggette alla ritenuta Irpef del 20 per cento?
Queste
indennità, se percepite nell'ambito d'impresa, possono essere considerate di
natura risarcitoria e, di conseguenza, dichiarate come reddito d'impresa?
L'indennità
suppletiva di clientela può essere interamente dedotta nell'esercizio di
pagamento per la società erogante?
(Lino Minnetti - Ponzano di Fermo - AP)
Art. 25 del D.P.R. n. 600/1973
Sia
l'indennità di fine rapporto di agenzia, che l'indennità suppletiva di
clientela, qualora conseguite da una società in nome collettivo, costituiscono
redditi d'impresa.
Infatti,
ai sensi dell'art. 6, ultimo comma del Testo Unico delle imposte sui redditi, i
redditi prodotti dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice, "da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto
sociale, sono considerati reddito d'impresa e sono determinati
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi".
Nel
caso in esame, conseguentemente, poiché dette indennità perdono la qualifica
di redditi di lavoro autonomo, di cui all'art. 49 del Testo Unico delle
imposte sui redditi, non risultano nemmeno soggette a ritenuta d'acconto,
stante l'esplicita esclusione disposta dal primo comma dell'art. 25 del D.P.R.
n. 600/1973 ("la ritenuta non deve essere operata per le prestazioni
effettuate nell'esercizio di imprese").
In
senso conforme si è più volte espresso anche il Ministero delle finanze, ad
esempio con R.M. n. 9/1185 del 23 ottobre 1980.
Le indennità in questione costituiscono comunque dei componenti positivi del reddito d'imprese, quindi, sono da assoggettare a tassazione.
Infatti,
dette indennità, peraltro spettanti agli agenti in attuazione di precisi
accordi economici collettivi, rappresentano:
-
nel caso dell'indennità di fine rapporto di agenzia, una sorta di retribuzione
differita dell'agente (quindi, senza alcun carattere risarcitorio);
-
con riferimento all'indennità suppletiva di clientela, dei proventi sostitutivi
delle mancate provvigioni non più
lucrabili dall'agente a causa della anticipata risoluzione contrattuale;
pertanto, risulta applicabile il principio generale disposto dall'art. 6,
secondo comma del Testo Unico delle imposte sui redditi, secondo cui "i
proventi conseguiti in sostituzione di redditi, ... e le indennità conseguite,
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella
perdita di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli
sostituiti o perduti", quindi, componenti del reddito d'impresa.
Per quanto riguarda la deducibilità fiscale delle somme corrisposte dalla società mandante a titolo di indennità suppletiva di clientela, occorre osservare quanto segue:
-
questa indennità non rappresenta, per l'azienda preponente, un onere certo
nell'esistenza fino a quando non si verifica la risoluzione del contratto con
l'agente; infatti, tali somme non sono dovute in tutte le ipotesi di risoluzione
anticipata del contratto (essendo, ad esempio, escluse qualora la risoluzione
sia imputabile all'agente);
-
sulla base di questa considerazione, il Ministero delle finanze ha, in più
occasioni (per tutte, cfr. R.M. del 21 luglio 1980, n. 9/120) contestato la
deducibilità degli accantonamenti annualmente effettuati dalle aziende
preponenti, in accordo con il principio civilistico della competenza economica,
per far fronte a tale onere all'atto della
- la citata risoluzione, non considerando deducibile un accantonamento per la corresponsione di una siffatta indennità, sull'assunto che essa competerebbe solo "... in limitate circostanze connesse al verificarsi di particolari situazioni", ha di fatto sancito il principio della deducibilità della predetta "indennità suppletiva di clientela" solo nell'esercizio in cui essa viene effettivamente corrisposta.
Si
conclude, pertanto, per la piena deducibilità dell'indennità suppletiva di
clientela nell'esercizio in cui, a seguito della effettiva risoluzione del
contratto, essa diventa certa nell'esistenza,
concretizzandosi, così, in un onere effettivo (non solo potenziale) a carico
della società mandante.
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