Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
Caso pubblicato in "Pratica Professionale - I Casi"
Quesito
n. 39 - Trattamento di somme percepite da professionisti successivamente alla
cessazione dell’attività.
Una disegnatrice professionista nell'anno 1997, dopo la consegna degli elaborati ad un'impresa sua cliente, emise la parcella per incassare il proprio onorario, ma la stessa non venne regolata, e dopo breve termine l'impresa venne dichiarata fallita.
Il comportamento contabile tenuto dalla professionista, alla chiusura dell'esercizio, fu il seguente:
• ai fini IVA, venne regolarmente versata l'imposta della parcella emessa;
• ai fini delle imposte dirette, per quanto dettato dall'art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il compenso relativo alla parcella non venne dichiarato.
Nel dicembre dell'anno 2000, la professionista ha cessato la propria attività, ed essendo già state avviate le pratiche legali per il recupero del credito, il 12 marzo 2001 si è arrivati ad una transazione, con l'accordo di incassare euro 5.681,03 (lire 11.000.000), in luogo di euro 9.193,93 (lire 17.800.000).
Si chiede se tale somma dovrà essere dichiarata ed eventualmente in quale quadro del modello Unico 2002.
(Lino Minnetti - Ponzano di Fermo - AP)
Riferimenti normativi
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 7, 49 e 81
Imputazione dei redditi nel periodo d'imposta: criteri
Il corretto inquadramento
tributario degli incassi dei compensi per prestazioni di lavoro
Quindi, ai fini del
concorso alla formazione del reddito dei compensi da attività di lavoro
Qualifica di lavoratore autonomo
Dalle considerazioni
appena fatte, si evince chiaramente come sia decisivo, ai fini
dell'inquadramento di un compenso, comprendere esattamente lo status
rivestito dal creditore al
Definizione soggettiva di reddito di lavoro autonomo
È interessante
sottolineare che la possibilità che un reddito abbia un determinato trattamento
tributario piuttosto che un altro, a seconda dello status del percettore
al momento dell'incasso, dipende esclusivamente dalla nozione di reddito di
lavoro autonomo, che non è definito oggettivamente, ma in base ad una
caratteristica soggettiva del titolare, la cui esistenza deve essere verificata
al momento in cui il provento assume rilievo ai fini tributari.
Ai fini del caso rileva,
innanzitutto, precisare che la somma incassata a seguito della transazione deve
essere comunque dichiarata ai fini delle imposte dirette. Tuttavia, onde
determinare il corretto trattamento tributario dei redditi in questione si deve
rilevare che essi, pur non essendo ulteriormente inquadrabili nella categoria
reddituale del lavoro autonomo per avere il percettore perso, nelle more fra
l'effettuazione della prestazione e la sua liquidazione, lo status di lavoratore
autonomo, restano comunque rilevanti ai fini dell'imposizione personale sul
reddito quali redditi diversi, rientrando nella previsione reddituale ex art.
81, comma 1, lettera l), D.P.R. n. 917/1986.
In tale categoria
reddituale confluiscono, come nella fattispecie esaminata, i redditi di lavoro
autonomo esercitati in modo non abituale. Qui, infatti, non è richiesto lo status
di
In sede di dichiarazione
dei redditi, quindi, la somma scaturente dalla transazione confluirà nel quadro
RL del modello Unico 2002, consacrato ai redditi diversi.
(Valerio Artina)
Copyright © 2002 Studio Minnetti. All rights reserved.