Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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    Caso pubblicato in "Pratica Professionale - I Casi"    

Rivista n. 2 di Febbraio 2002 - Pag. 78 - IPSOA Editore srl

 

Quesito n. 39 - Trattamento di somme percepite da professionisti successivamente alla cessazione dell’attività.

 

Una disegnatrice professionista nell'anno 1997, dopo la consegna degli elaborati ad un'impresa sua cliente, emise la parcella per incassare il proprio onorario, ma la stessa non venne regolata, e dopo breve termine l'impresa venne dichiarata fallita.

Il comportamento contabile tenuto dalla professionista, alla chiusura dell'esercizio, fu il seguente:

    ai fini IVA, venne regolarmente versata l'imposta della parcella emessa;

   ai fini delle imposte dirette, per quanto dettato dall'art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il compenso relativo alla parcella non venne dichiarato.

Nel dicembre dell'anno 2000, la professionista ha cessato la propria attività, ed essendo già state avviate le pratiche legali per il recupero del credito, il 12 marzo 2001 si è arrivati ad una transazione, con l'accordo di incassare euro 5.681,03 (lire 11.000.000), in luogo di euro 9.193,93 (lire 17.800.000).

Si chiede se tale somma dovrà essere dichiarata ed eventualmente in quale quadro del modello Unico 2002.

(Lino Minnetti - Ponzano di Fermo - AP)

 

 

Riferimenti normativi

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 7, 49 e 81

 

Imputazione dei redditi nel periodo d'imposta: criteri

 

Il corretto inquadramento tributario degli incassi dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo dipende dal momento in cui l'evento solutorio si verifica. Infatti, ai fini della dichiarazione dei redditi, a norma dell'art. 7, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, l'imputazione dei redditi ad un dato periodo d'imposta dipende dalle norme relative alla specifica categoria di reddito: secondo il criterio di cassa per i redditi di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi; secondo il criterio di competenza per i redditi d'impresa; indipendentemente dalla percezione per i redditi fondiari.

 

Compensi di lavoro autonomo

 

Quindi, ai fini del concorso alla formazione del reddito dei compensi da attività di lavoro autonomo, non può attribuirsi alcun rilievo agli eventi precedenti all'incasso del corrispettivo: è, infatti, soltanto con l'incasso che si verifica il presupposto impositivo in capo al professionista, evento che fa sorgere l'obbligazione tributaria.

 

Qualifica di lavoratore autonomo

 

Dalle considerazioni appena fatte, si evince chiaramente come sia decisivo, ai fini dell'inquadramento di un compenso, comprendere esattamente lo status rivestito dal creditore al momento dell'evento solutorio, indagando circa la qualifica di lavoratore autonomo. Infatti, nell'ipotesi in cui egli si inquadri nella previsione di cui all'art. 49, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 dovrà concludersi che il reddito sia qualificato fiscalmente di lavoro autonomo. Qualora, invece, la propria attività non sia esercitata in modo abituale (a seguito della cancellazione dagli albi obbligatori, della partita IVA, ecc. per cessata attività) anche se non esclusivo, il reddito si qualificherà tra quelli diversi ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera l), D.P.R. n. 917/1986.

 

Definizione soggettiva di reddito di lavoro autonomo

 

È interessante sottolineare che la possibilità che un reddito abbia un determinato trattamento tributario piuttosto che un altro, a seconda dello status del percettore al momento dell'incasso, dipende esclusivamente dalla nozione di reddito di lavoro autonomo, che non è definito oggettivamente, ma in base ad una caratteristica soggettiva del titolare, la cui esistenza deve essere verificata al momento in cui il provento assume rilievo ai fini tributari.

Ai fini del caso rileva, innanzitutto, precisare che la somma incassata a seguito della transazione deve essere comunque dichiarata ai fini delle imposte dirette. Tuttavia, onde determinare il corretto trattamento tributario dei redditi in questione si deve rilevare che essi, pur non essendo ulteriormente inquadrabili nella categoria reddituale del lavoro autonomo per avere il percettore perso, nelle more fra l'effettuazione della prestazione e la sua liquidazione, lo status di lavoratore autonomo, restano comunque rilevanti ai fini dell'imposizione personale sul reddito quali redditi diversi, rientrando nella previsione reddituale ex art. 81, comma 1, lettera l), D.P.R. n. 917/1986.

In tale categoria reddituale confluiscono, come nella fattispecie esaminata, i redditi di lavoro autonomo esercitati in modo non abituale. Qui, infatti, non è richiesto lo status di lavoratore autonomo, come definito dal comma 1 dell'art. 49, D.P.R. n. 917/1986, ove espressamente si richiede l'abitualità della prestazione, bensì il fatto che il reddito derivi, ontologicamente, da un'attività di lavoro autonomo.

In sede di dichiarazione dei redditi, quindi, la somma scaturente dalla transazione confluirà nel quadro RL del modello Unico 2002, consacrato ai redditi diversi.

(Valerio Artina)

 

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