NORMATIVA STATALE
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Legge 2 febbraio 1973, n. 14

Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

In grigio gli articoli abrogati dal d.P.R. n. 554 del 1999 in vigore dal 28 luglio 2000.

art. 1  (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999)

Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonché di opere che si eseguono da cooperative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato e di enti pubblici, si può procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi:
a) con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo art. 2;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi colla media finale, ai sensi del successivo art. 3;
d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo art. 4;
e) mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi del successivo art. 5.

articoli 2, 3 e 4 (abrogati dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999)

art. 5 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999)

1. Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a più colonne denominato: «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto»

2. L'ente appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare.

3. I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali.

4. Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantità eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

5. La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara.

6. Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.

7. Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla con atto motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara.

8. Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalità, una somma pari all'ammontare già stabilito per la cauzione provvisoria che verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

9. Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura:
a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;
b) nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce.

10. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso.

11. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

12. L'autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.

13. Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo.

14. Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la più vantaggiosa, l'autorità che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato.

15. Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, la aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.

16. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo.

art. 6 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999)

Per i procedimenti relativi alle licitazioni private che si tengono nei modi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II, capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modifiche, in quanto compatibili.

art. 7 (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999)

1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede.

4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.

5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:
a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);
b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base d'appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;
c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;
d) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione

 

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