NORMATIVA

d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto l'art. 114 di detto decreto legislativo, ai sensi del quale deve provvedersi con regolamento all'approvazione della modulistica relativa agli strumenti e documenti contabili;
...
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;
Ritenuto di recepire le relative osservazioni salvo per quanto concerne:
la richiesta di riordino dei servizi a carattere produttivo non istituzionali affidati ad altri soggetti, in quanto la gestione di tali servizi è estranea ai bilanci degli enti locali e l'inserimento della stessa in detti bilanci contrasterebbe con l'autonomia degli enti; infatti, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo demanda al regolamento di contabilità degli enti la possibilità di prevedere la conoscenza consolidata di tutte le gestioni;
la strutturazione dei modelli contabili al fine di evidenziare l'utilizzo dei fondi regionali da parte degli enti locali per le funzioni ad essi delegate dalle regioni, in quanto ciò comporterebbe la duplicazione di iscrizione dei relativi stanziamenti e dei conseguenti atti di gestione. Peraltro, le esigenze del controllo sono comunque soddisfatte con l'apposito quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione. Un medesimo quadro analitico è inserito nel conto del bilancio;
la puntuale indicazione nelle spese in conto capitale dei seguenti interventi: l'intervento ´commessa di appalto, fornitura o concessione', in quanto ricompreso nell'intervento ´acquisizione di beni immobili'; l'intervento ´interessi', sia per garantire il rispetto del princÏpio del pareggio economico, sia perchÈ il suo inserimento renderebbe il sistema contabile degli enti locali non uniforme a quello del restante apparato pubblico, dove il fattore interessi è generalmente ricompreso nelle spese correnti, con pregiudizio delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici; l'intervento ´revisione prezzi', in quanto tale fattore rappresenta un aspetto particolare della gestione, conoscibile solo successivamente all'atto della programmazione. Per contro, è stata necessaria la conservazione dell'intervento ´oneri straordinari della gestione corrente', in quanto tale fattore produttivo trova una esatta corrispondenza nei componenti negativi del conto economico;
l'analisi dei programmi per interventi, suggerita per la relazione previsionale e programmatica, in quanto la stessa è già contenuta nel bilancio pluriennale;
...
Emana il seguente regolamento:

Art. 1 Approvazione di modelli e schemi contabili (omissis)

Art. 2 Denominazione e numerazione delle unità elementari e degli aggregati di bilancio.

1. La denominazione e la numerazione dei titoli e delle categorie per la parte entrata, la denominazione e la numerazione dei titoli, delle funzioni, dei servizi e degli interventi per la parte spesa, nonchÈ la denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi per la parte entrata e per la parte spesa devono essere conformi a quanto previsto dal presente articolo.

2. La numerazione significativa delle aggregazioni degli elementi di bilancio è desunta dal sistema di codifica di bilancio di cui all'articolo 3 ed è riportata nei modelli del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale, del conto del tesoriere e del conto del bilancio.

3. Le indicazioni sono riportate per ciascuna risorsa dell'entrata, per ciascun intervento della spesa e per ciascun capitolo dei servizi per conto terzi, nonchÈ per ciascuna delle seguenti aggregazioni delle entrate e delle spese:

a) titoli e categorie dell'entrata per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane:

1) titolo I - entrate tributarie:

01) categoria 1™ - imposte;
02) categoria 2™ - tasse;
03) categoria 3™ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie;

2) titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione:

01) categoria 1™ - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;
02) categoria 2™ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione;
03) categoria 3™ - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate;
04) categoria 4™ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
05) categoria 5™ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico;

3) titolo III - entrate extratributarie:

01) categoria 1™ - proventi dei servizi pubblici;
02) categoria 2™ - proventi dei beni dell'ente;
03) categoria 3™ - interessi su anticipazioni e crediti;
04) categoria 4™ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società;
05) categoria 5™ - proventi diversi;

4) titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti:

01) categoria 1™ - alienazione di beni patrimoniali;
02) categoria 2™ - trasferimenti di capitale dallo Stato;
03) categoria 3™ - trasferimenti di capitale dalla regione;
04) categoria 4™ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;
05) categoria 5™ - trasferimenti di capitale da altri soggetti;
06) categoria 6™ - riscossione di crediti;

5) titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti:

01) categoria 1™ - anticipazioni di cassa;
02) categoria 2™ - finanziamenti a breve termine;
03) categoria 3™ - assunzione di mutui e prestiti;
04) categoria 4™ - emissione di prestiti obbligazionari;

6) titolo VI - entrate da servizi per conto di terzi;

b) titoli e categorie dell'entrata per le comunità montane: (omissis)

c) titoli della spesa per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane:

1) titolo I - spese correnti;
2) titolo II - spese in conto capitale;
3) titolo III - spese per rimborso di prestiti;
4) titolo IV - spese per servizi per conto terzi;

d) funzioni e servizi per le province: (omissis)

e) funzioni e servizi per i comuni e le unioni di comuni:

01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
02) segreteria generale, personale e organizzazione;
03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
06) ufficio tecnico;
07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
08) altri servizi generali;

02) funzioni relative alla giustizia, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) uffici giudiziari;
02) casa circondariale e altri servizi;

03) funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) polizia municipale;
02) polizia commerciale;
03) polizia amministrativa;

04) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) scuola materna;
02) istruzione elementare;
03) istruzione media;
04) istruzione secondaria superiore;
05) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;

05) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) biblioteche, musei e pinacoteche;
02) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;

06) funzioni nel settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) piscine comunali;
02) stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti;
03) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;

07) funzioni nel campo turistico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) servizi turistici;
02) manifestazioni turistiche;

08) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione è la seguente:

01) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
02) illuminazione pubblica e servizi connessi;
03) trasporti pubblici locali e servizi connessi;

09) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) urbanistica e gestione del territorio;
02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
03) servizi di protezione civile;
04) servizio idrico integrato;
05) servizio smaltimento rifiuti;
06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

10) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
02) servizi di prevenzione e riabilitazione;
03) strutture residenziali e di ricovero per anziani;
04) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
05) servizio necroscopico e cimiteriale;

11) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) affissioni e pubblicità;
02) fiere, mercati e servizi connessi;
03) mattatoio e servizi connessi;
04) servizi relativi all'industria;
05) servizi relativi al commercio;
06) servizi relativi all'artigianato;
07) servizi relativi all'agricoltura;

12) funzioni relative a servizi produttivi, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) distribuzione gas;
02) centrale del latte;
03) distribuzione energia elettrica;
04) teleriscaldamento;
05) farmacie;
06) altri servizi produttivi;

f) funzioni e servizi per le comunità montane: (omissis)

g) funzioni e servizi per le città metropolitane: (omissis)

4. Le indicazioni sono anche riportate per i riepiloghi di ciascun titolo, per i riepiloghi dei titoli e per il riepilogo generale delle spese correnti ed in conto capitale, con riferimento alle funzioni, ai servizi ed agli interventi. Il riepilogo generale va effettuato anche per le spese per rimborso di prestiti con riferimento alle ´funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo', al servizio ´gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione' ed agli interventi.

5. Le risorse hanno una denominazione ed una numerazione propria attribuita dall'ente. La numerazione può essere discontinua in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

6. La denominazione e la numerazione degli interventi, distinti per titoli della parte spesa, per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane sono le seguenti:

a) titolo I - spese correnti:

01) personale;
02) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;
03) prestazioni di servizi;
04) utilizzo di beni di terzi;
05) trasferimenti;
06) interessi passivi e oneri finanziari diversi;
07) imposte e tasse;
08) oneri straordinari della gestione corrente;
09) ammortamenti di esercizio;
10) fondo svalutazione crediti;
11) fondo di riserva;

b) titolo II - spese in conto capitale:

01) acquisizione di beni immobili;
02) espropri e servit onerose;
03) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia;
04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia;
05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche;
06) incarichi professionali esterni;
07) trasferimenti di capitale;
08) partecipazioni azionarie;
09) conferimenti di capitale;
10) concessioni di crediti e anticipazioni;

c) titolo III - spese per rimborso di prestiti:

01) rimborso per anticipazioni di cassa;
02) rimborso di finanziamenti a breve termine;
03) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti;
04) rimborso di prestiti obbligazionari;
05) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali.

7. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, nell'ambito di ciascuna funzione, possono iscrivere gli interventi nel servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento delle attività.

8. La denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi, distinti per la parte entrata e la parte spesa, sono le seguenti:

a) parte entrata:

01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) depositi cauzionali;
05) rimborso spese per servizi per conto di terzi;
06) rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) depositi per spese contrattuali;

b) parte spesa:

01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) restituzione di depositi cauzionali;
05) spese per servizi per conto di terzi;
06) anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) restituzione di depositi per spese contrattuali.

Art. 3 Sistema di codifica di bilancio

1. Il codice di bilancio per la parte entrata è composto di sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è cosÏ strutturato:
a) la prima cifra è riferita al titolo;
b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla categoria;
per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo;
c) la quarta, quinta, sesta e settima cifra sono riferite alla risorsa; per i soli servizi per conto di terzi hanno valore predefinito ´0000'.

2. Il codice di bilancio per la parte spesa è composto da sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è cosÏ strutturato:
a) la prima cifra è riferita al titolo;
b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla funzione, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali hanno il valore predefinito ´00';
c) la quarta e la quinta cifra sono riferite al servizio, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali hanno il valore predefinito ´00';
d) la sesta e la settima cifra sono riferite all'intervento;
per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo.

Art. 4 Sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti gli elenchi recanti la descrizione e la numerazione delle voci economiche. Variazioni agli stessi elenchi possono essere introdotte con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane è obbligatoria l'indicazione su ogni ordinativo d'incasso dei seguenti elementi:
a) codice di bilancio di cui all'articolo 3;
b) numerazione corrispondente alla voce economica di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane è obbligatoria su ogni mandato di pagamento l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di bilancio di cui all'articolo 3;
b) numerazione corrispondente alla voce economica di cui al comma 1.

Art. 5 Altri allegati al conto del tesoriere (omissis)

(Si omettono i modelli)

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