NORMATIVA

Legge XX  xxxxxxxxx 1999, n. XXX
Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche
(G.U. n. XX del XX xxxxxx 1999, s.o. n. XXX)

Art. 1

1. L'articolo 2 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono abrogati.

2. La rubrica dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 é sostituita con la seguente: "Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti".

Art. 2

1. L'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, é sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Denuncia dei lavori). - 1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio nelle località sismiche deve altresí depositare, presso l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile secondo le competenze vigenti, in allegato ai documenti di cui all'articolo 17, prima dell'inizio dei lavori, l'asseverazione tecnica; da tale asseverazione del progettista deve risultare che il progetto, completo degli elaborati di cui all'articolo 17, é stato redatto nel rispetto della presente legge e dei relativi decreti ministeriali applicativi; i calcoli statici se eseguiti a mezzo di strumenti informatici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti. Gli uffici tecnici competenti restituiscono un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera".

2. Il deposito di cui all'articolo 1 è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato articolo 4, comma terzo, lettera b).

2-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è inserito il seguente:

"Art. 18- bis. - (Controllo a campione).
1. L'ufficio tecnico della regione e l'ufficio provinciale del genio civile provvedono ad effettuare mediante il metodo a campione controlli sui progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, é approvato un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, volto a fissare i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione di cui al comma 1
".

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 18- bis della legge 2 febbraio 1974, n. 64, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ad ingegnere od architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, che abbia comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica.

2. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestualmente al deposito dell'asseverazione tecnica di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

4. Il collaudatore deve controllare la rispondenza del progetto e dell'esecuzione delle opere alla normativa antisismica. Dell'avvenuto controllo il collaudatore dà apposita attestazione per iscritto nel certificato di collaudo. Qualora il collaudatore, in corso d'opera, rilevi inosservanza delle norme antisismiche provvede alla relativa immediata segnalazione al sindaco del comune ove si svolgono i lavori, che ne dà notizia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio provinciale del genio civile che adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 64 del 1974. L'omesso controllo implica l'applicazione al collaudatore della sanzione prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 4

Art. 5

1. L'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (Collaudo). - 1. Il rilascio del certificato di abitabilità od agibilità è condizionato all'esibizione del certificato di collaudo, comprensivo degli estremi dell'avvenuto deposito ovvero di dichiarazione sostitutiva di avvenuto deposito ".

Art. 6

1. Gli ordini professionali sono tenuti ad assumere, nella individuazione degli iscritti cui affidare l'incarico di progettista, direttore dei lavori e collaudatore per le zone sismiche, un equo criterio di rotazione tra i medesimi.

2. Il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore, in caso di difformità delle opere rispetto alle prescrizioni antisismiche, sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte dell'ordine o collegio professionale competente, che puó adottare un provvedimento di sospensione dall'albo per un periodo massimo di due anni.

Art. 7

1. L'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

"Art. 29. - (Accertamento dell'avvenuto deposito degli atti). - 1. Il sindaco del comune nel cui territorio si eseguono le opere é tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere in località sismica sia in possesso dell'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti prescritti".

2. All'articolo 19, secondo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le parole: "ai funzionari, ufficiali ed agenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli agenti e ai tecnici comunali".

3. All'articolo 21, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le parole: "I funzionari, gli ufficiali ed agenti" sono sostituite dalle seguenti: "Gli agenti e i tecnici comunali".

Art. 8

1. É abrogato il comma 10 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

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