NORMATIVA

DECRETO 9 giugno 1999
Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione.

(GAZZETTA UFFICIALE n. 148 del 26-6-1999)

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il proprio decreto 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienicosanitari principali dei locali d'abitazione;
Considerato che le disposizioni contenute nell'art. 1 del citato decreto 5 luglio 1975 sono applicate sia alle nuove costruzioni sia ai locali ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti e che, non essendo prevista alcuna deroga, non e' possibile rilasciare il certificato di abitabilita' per antiche abitazioni, sottoposte ad interventi di ristrutturazione o risanamento, qualora mantengano le altezze preesistenti, inferiori a quelle regolamentari;
Rilevato che le maggiori difficolta' di applicazione delle suddette disposizioni si riscontrano soprattutto negli edifici con
caratteristiche di tipicita', in particolare nell'ambito di comunita' montane;
Ritenuto che interventi di recupero edilizio consentono un miglioramento delle condizioni igienicosanitarie di abitazioni con caratteristiche tipologiche da conservare a tutela del patrimonio storico architettonico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 27 ottobre 1998;
Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienicosanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilita' di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria".

Art. 2.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1999
Il Ministro: Bindi

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