NORMATIVA

MINISTERO DEL TESORO

Decreto 7 gennaio 1998

Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 18 del 23 gennaio 1998 )

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto ...

Decreta:

Art. 1. Oggetto dei mutui

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite dagli enti mutuatari:

a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;

b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;

c) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili;

d) gli altri investimenti di in.eresse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.

Art. 2. Procedura di finanziamento

1. La procedura di finanziamento si articola in:

a) adesione di massima; b) concessione; c) erogazioni.

2. In presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti può introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente.

Art. 3. Adesione di massima

1. L'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto delI'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario, quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario.

2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

Art. 4. Concessione

1. La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa può richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

2. La concessione viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

3. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

Art. 5. Erogazioni

1. I mutui sono somministrati, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo.

2. Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori.

3. Sui mutui concessi con oneri a totale carico del mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare del mutuo, la Cassa può, su richiesta, somministrare il residuo capitale, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni dal consiglio di amministrazione.

Art. 6. Garanzie

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti:

a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;

b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;

c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;

d) con la cessione di contributi in semestralità o annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire determinati investimenti, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

2. La Cassa può accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuatario.

3. Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto".

Art. 7. Contributi statali o regionali

1. I contributi statali o regionali possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa con decorrenza e durata pari all'ammortamento dei corrispondente mutuo.

2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente benef~ciario in dipendenza della cessione del contributo.

3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa può scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralità o annualità.

Art. 8. Modalità di ammortamento

1. I mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni, mediante rate comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

2. Su richiesta degli enti mutuatari, le quote di ammortamento di loro pertinenza possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui é avvenuta la formale concessione.

3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui é avvenuta la formale concessione.

Art. 9. Interessi attivi, passivi e recupero coattivo

1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento, da versare con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio.

2. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari, cosi come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n. 3/1979.

3. Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

4. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

5. é in facoltà della Cassa di sospendere ogni erogazione in conto mutui in caso di morosità.

Art. 10. Devoluzione

1. é consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:

a) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.

2. é consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su mutui diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che:

a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui;

c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale.

3. Non é consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di ammmistrazione.

Art. 11. Estinzione anticipata, rinuncia o revoca

1. La Cassa depositi e prestiti può aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso.

2. Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa, verranno restituite al soggetto mutuatario e agli eventuali altri enti pagatori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. Il consiglio di amministrazione può, in casi particolari, deliberare di restituire parzialmente anche la quota interessi delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca.

3. é in facoltà del soggetto mutuatario rinunciare al mutuo conces so anteri ormente al la data di inizi o del relativo ammortamento.

4. Nel caso di rinuncia e per la revoca che intervenga anteriormente alla data di inizio del periodo di ammortamento, sarà posta a carico del soggetto mutuatario una commissione dell'1 per cento sull'importo mutuato, con un massimo stabilito periodicamente dal consiglio di amministrazione sulla base delle spese di amministrazione mediamente sostenute per tali operazioni.

Art. 12. Responsabilità

1. Il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento del soggetto mutuatario risponde nei confronti della Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/1983 non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte del soggetto mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giusitificativa di spesa che é alla base della domanda di somministrazione.

3. Ai sensi del citato art. 13 della legge n. 197/1983, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile del procedimento é tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicità di cui al successivo art. 13.

Art. 13. Pubblicità

1. I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

2. Analoga dicitura deve risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante.

Art. 14. Norma finale

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale del Tesoro 1° dicembre 1995.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Torna all'inizio
... Home Page...