DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  11 FEBBRAIO 1998
Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 (G.U. n. L. 72 del 27 marzo 1998)


il presidente della repubblica


Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee che prevede che il Governo definisca le condizioni,i i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE, concernente la valuatazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Considerata la necessita di dare urgente e completa attuazione alla direttiva n. 85/337/CEE, anche se in considerazione del parere motivato del 7 luglio 1993, con il quale la Commissione delle Comunita europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui all'allegato II alla citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante;
Considerato che taluni progetti indicati nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE riguardanti in particolare il settore energetico, minerario ed i materiali radioattivi hanno rilevanza nazionale e che pertanto la valutazione dell'impatto ambientale degli stessi deve essere disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;
Considerato che appare opportuno modificare le soglie relativamente al settore delle dighe e degli aeroporti, in modo che solo i progetti a rilevanza nazionale siano disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;
Considerando che il provvedimento in esame assume carattere provvisorio ed urgente, in vista della successiva ridefinizione delle competenze in materia tra Stato e regioni, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dall'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

DECRETA:


Art. 1

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m
3; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m3;
p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t;
s) impianti di gassificazione e liquefazione;
t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al  trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;
u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari."

2. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi;"

3. L'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 è soppresso.
4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di auotveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie;"

5. Nell'art.1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m
3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3."

6. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Con successivo provvedimento sono individuate le caratteristiche tecniche delle opere e degli impianti di cui al comma 1, cui non si applica la procedura prevista dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti, salvo che se ne preceda l'utilizzazione per più di un anno."

7. Le norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per le categorie di opere di cui al comma 1 e la definizione delle modifiche progettuali da sottoporre a valutazione di impatto ambientale sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 1, comma 7, abbiano ottenuto la concessione o autorizzazione da parte dell'autorità competente, ovvero ai progetti già disciplinati con legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali dei soggetti istituzionali.

Art. 3

1. Il presente decreto cessa di avere efficcacia all'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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