Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-1999
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1999

Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;
Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Considerata la necessita' di dare urgente e completa attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato complementare del 29 settembre 1998 con il quale la Commissione delle Comunita' europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti di cui all'allegato II alla direttiva predetta quando questi abbiano un impatto ambientale importante;
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note, che delega alle regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
Considerato che appare opportuno modificare la definizione di alcune delle categorie progettuali in materia di rifiuti elencate negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le classificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi", e successive integrazioni e modificazioni;
Dato atto che con successivo, atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo l998, n. 112, sono individuate le categorie di opere, interventi ed attivita' da sottoposte a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale da trasferirsi alla competenza regionale;
Sentite le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:


E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed intera il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.


Art. 1.


1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle contenute nel presente atto.


Art. 2.

  1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, sono aggiunte le seguenti lettere:
    s) Attivita' di coltivazione di minerali solidi.
    t) Attivita' di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.
    u) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
    v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profonditą, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997).
    z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacita' complessiva superiore a 80.000 m (cubi)".
  2. Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 al punto 2. Industria energetica sono aggiunte le parole: "ed estrattiva"; allo stesso punto 2 alla fine della lettera a) il punto e' sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:
    "b) attivita' di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attivita' minerarie;
    c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
    d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
    e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
    f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km".

  3. Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture e' aggiunta la seguente lettera;
    z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

  4. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 8, alla fine della lettera o) il punto e' sostituito da un punto e virgola ed e' aggiunta la seguente lettera:
    p) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per pił di due anni.".


Art. 3.


1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 le lettere i), l), m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.
l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.
m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14).
n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 m (cubi).
o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' superiore a 150.000 m3 oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)".

2. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture, le lettere r), s), t) e u) sono sostituite dalle seguenti:
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9 D10 e D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del citato decreto n. 22/1997);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 22/1997);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a 30.000 m (cubi) oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m (cubi) (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto n. 22/1997, n. 22);".


Art. 4

  1. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 7: "Progetti di infrastrutture", alla lettera a), le parole: "lavori per l'attrezzamento di aree industriali" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di sviluppo di zone industriali o produttive"; alla lettera d), le parole: "derivazione ed opere connesse di acque superficiali" sono sostituite dalle seguenti: "derivazione di acque superficiali ed opere connesse"; alla lettera i), le parole: "simili linee di natura similare" sono sostituite dalle seguenti: "linee simili di tipo particolare".
  2. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, "la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
    "f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000 m (cubi).".

  3. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 8: "Altri progetti", la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
    g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 m (cubi);.


Art. 5.


1. Le regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti gią autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, per i quali la procedura di VIA e' sottoposta alla loro competenza.

Art. 6.

  1. La disciplina di cui al presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 3 settembre 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'Alema

Il Ministro dell'ambiente
Ronchi



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