Documentazione da allegare alla richiesta di compatibilità ambientale
(Art. 2. d.p.c.m. 27/12/88)

1. Il committente è tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in:
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tre copie al Ministero dell'ambiente,
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due copie al Ministero per i beni culturali e ambientali,
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due copie alla regione interessata,
i seguenti atti:
a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le caratterizzazioni e le analisi;
b) gli elaborati di progetto;
c) una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione;
d) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988.

2. Lo studio di impatto è inoltre corredato da:
a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento;
b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente o richiesti dalla commissione di valutazione di cui all'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari progetti;
c) indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera, degli atti provvedimentali e consultivi necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli già acquisiti e quelli da acquisire;
d) esposizione sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3. L'esattezza delle allegazioni è attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale.

4. I dati e le informazioni ai quali si applica la vigente disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere trasmessi con plico separato.