QUALI SONO LE OPERE SOTTOPOSTE A PROCEDURA DI V.I.A. NELL'AMBITO DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE?

I progetti sottoposti a procedura statale di V.I.A. sono individuati dal D.P.C.M. 377/1988 integrato del D.P.R. 11/02/1998, la valutazione di compatibilità ambientale è compiuta dal Ministero dell'Ambiente in applicazione del D.P.R. sopracitato e sulla base delle norme tecniche contenute nel
D.P.C.M. 27/12/1988 integrate dal DPR 2/9/1999 n. 348


  • Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500t al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

  • Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non superi 1 kW di durata permanente termica).

  • Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi.

  • Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

  • Impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t.

  • Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione sui scala industriale mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio(fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie.
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.

  • Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi, mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra.

  • Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3 , nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.00 m3 .
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.
.(DPR 274 del 27.4.92)

  • Oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 Km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000m3 ; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3 ; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m3 ; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m3 .
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di connessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Impianti di gassificazione e liquefazione.
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Impianti destinati: al trattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibili nucleari; al trattamento dio combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi.
(D.P.R. 11/2/1998)

  • Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art.2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.
(D.P.R. 11/2/1998)

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