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LAVORO NOTTURNO
Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n.
93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9,
10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 45
della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
novembre 1999;
Visto il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisiti i pareri
delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26
novembre 1999;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita', degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per
gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente
decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino
lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di
quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario,
marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre
attivita' in mare, nonche' delle attivita' dei medici in formazione. Nei
confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi
di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da
enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle
forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi
quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali
alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica
disciplina del rapporto di impiego, con le modalita' individuate con decreto
del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita', del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del
mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non
eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme
definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il
suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti
collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalita' nell'adibizione
al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 3.
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono adibiti al
lavoro notturno con priorita' assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne
facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25,
e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la
contrattazione collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni
all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita' rispetto a
quelle di cui al comma 1.
Art. 4.
Durata della prestazione
1. L'orario di lavoro
dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore nelle ventiquattro ore,
salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che
prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento
piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene
stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o
rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite e' di otto ore nel caso di ogni
periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo
di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934,
n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
Art. 5.
Tutela della salute
1. I lavoratori
notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il
tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato
di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con
il lavoro notturno.
Art. 6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui
sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla
prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, e'
garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
2. La contrattazione
collettiva definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal
citato comma non risulti applicabile.
Art. 7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La contrattazione
collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e
mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione
retributiva.
2. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare periodicamente, e
almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi
nazionali ai sensi del comma 1.
Art. 8.
Rapporti sindacali
1. L'introduzione del
lavoro notturno e' preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali
unitarie, ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; la
consultazione e' effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla
comunicazione del datore di lavoro.
Art. 9.
Doveri di informazione
1. Il datore di
lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il
rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento
del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di
lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza,
nonche' la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni
che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore di
lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicita' annuale,
dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto
collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto
10 settembre 1923, n. 1955.
Art. 11.
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il lavoro
notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di
prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e
assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno
diurno.
2. Il datore di
lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano
le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito
dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e
collettiva.
3. I contratti
collettivi possono prevedere modalita' e specifiche misure di prevenzione
relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di
lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990,
n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di
cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e
per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui
all'articolo 4.