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Part time
Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE, del
Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999,
n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e per
la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro
subordinato l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto
legislativo si intende:
a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo
13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o
l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a
quello indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale"
quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in
relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello
in relazione al quale risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta a
tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese o dell'anno;
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi
nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, i
contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e
sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire
che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione
delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a
determinare le modalita' temporali di svolgimento della specifica prestazione
lavorativa ad orario ridotto, nonche' le eventuali implicazioni di carattere retributivo
della stessa.
4. Le assunzioni a termine, di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono
essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e
3.
Art. 2.
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo
parziale e' stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui
all'articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione
dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta
giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali piu' favorevoli
previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore
di lavoro e' altresi' tenuto ad informare le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni
a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a
tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione
lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili
solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.
Art. 3.
Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare,
lavoro straordinario clausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha
facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a
quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo,
stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, che il datore di
lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di
anno; ove la determinazione e' effettuata in sede di contratto collettivo
territoriale o aziendale e' comunque rispettato il limite stabilito dal
contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola
giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo
restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare e'
ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di
lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da
utilizzare nell'arco di piu' di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni
di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato.
L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, ne'
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare
sono retribuite come ore ordinarie, salva la facolta' per i contratti
collettivi di cui al comma 2 di applicare una percentuale di maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al
lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito
dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2
possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata
convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria
sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale e' consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attivita' lavorativa. A
tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed
annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono
riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo
parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare
di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2
comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull'importo
della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono elevare la misura della
maggiorazione; essi possono altresi' stabilire criteri e modalita' per
assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il
diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte,
del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l'indicazione
nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui
all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la
facolta' di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione
temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le
modalita' a fronte delle quali il datore di lavoro puo' variare detta
collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi
dell'articolo 2, comma 2.
8. L'esercizio da parte del
datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un
preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 comporta altresi' in favore del lavoratore il
diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella
misura fissata da contratti collettivi di cui ai medesimo comma 7.
9. La disponibilita' allo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7
richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto
scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto e' fatta espressa
menzione della data di stipulazione, della possibilita' di denuncia di cui al
comma 10, delle modalita' di esercizio della stessa, nonche' di quanto previsto
dal comma 11.
10. Durante il corso di
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potra'
denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia
l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere
familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente
Servizio sanitario pubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita'
lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia in forma scritta, potra' essere
effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione
del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in
favore del datore di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma 7
determinano i criteri e le modalita' per l'esercizio della possibilita' di
denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono,
altresi', individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa
essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facolta'
di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del
lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello
stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in
nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di
cui al comma 10 viene meno la facolta' del datore di lavoro di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai
sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro e' fatta salva la possibilita' di stipulare
un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della
prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente
articolo.
13. L'effettuazione di
prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento
del rapporto secondo le modalita' di cui al comma 7, sono ammessi
esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a
tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle
previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.
230. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal
datore di lavoro interessato, possono prevedere la facolta' di richiedere lo
svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in
relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite
dalla legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i
soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione fra domanda ed offerta di
lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte
di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai
commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del
contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta
informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione
della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando
l'applicabilita' immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole
dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di
lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista
e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 4.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il
lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole
rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello
inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo
motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio
di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un
lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle
ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa
per maternita'; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a
fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale
organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i
criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai
contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui
al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a
modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione
del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con
contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in
ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti
di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti
economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e
maternita'. Resta ferma la facolta' per il contratto individuale di lavoro e
per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la
corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in
particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura piu' che
proporzionale.
Art. 5.
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di
trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo
pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con
l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato
dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale
nell'unita' produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo
parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al
presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di
personale a tempo pieno il datore di lavoro e' tenuto a riconoscere un diritto
di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita'
presso unita' produttive site entro 100 km dall'unita' produttiva interessata
dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione,
dando priorita' a coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parita' di condizioni, il diritto
di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potra' essere fatto valere
prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente
si terra' conto della maggiore anzianita' di servizio, da calcolarsi comunque
senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della
prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di
personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva
informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno occupato
in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed
a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore
interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovra' essere adeguatamente
motivato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono
provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di
cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi
previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura
differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto dal contratto di
lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e
non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare,
entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a
tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti calcolati
con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula
dei predetti contratti.
Art. 6.
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui,
per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario
l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale
sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario
svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1,
con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di
quello pieno.
2. Ai soli fini
dell'applicabilita' della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si
computano come unita' intere, quale che sia la durata della loro prestazione
lavorativa.
Art. 7.
Applicabilita' nel settore agricolo
1. Le modalita' di applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro
del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilita' di effettuare lavoro
supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di
collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato
parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi.
Art. 8.
S a n z i o n i
1. Nel contratto di lavoro a
tempo parziale la forma scritta e' richiesta a fini di prova. Qualora la
scrittura risulti mancante, e' ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui
all'articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla
stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del
lavoratore potra' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto
di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura
sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute
per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza
nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non
comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del
lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di
lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario,
il giudice provvede a determinare le modalita' temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con
valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita'
familiari del lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione del
reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di
altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il
periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento
del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto una
clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all'articolo
3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al
presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte
del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2,
il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente
alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli
sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi
successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla
direzione provinciale del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo
periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire
trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I
corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9.
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria,
da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i
lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero
delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo
familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura
settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non
inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore
prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti
assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate,
qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa
individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli
assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il
comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico e' sostituito dal seguente:
"Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni
a norma dell'articolo 2.".
3. La retribuzione da valere ai
fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare
prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di
lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria
in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in
ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi
per l'assicurazione di cui al presente comma e' stabilita con le modalita' di
cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e
viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di
pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a
tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita'
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10.
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del
presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque
fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in
particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
Art. 11.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di
personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale", nonche' l'articolo 13, comma 7, della legge 24
giugno 1997, n. 196.
Art. 12.
V e r i f i c a
1. Entro il 31 dicembre 2000 il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni
dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di
controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione
introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo
delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.