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ABBECEDARIO

ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

 

 

D.P.R. 20/04/1994 n. 349

 

 

Decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349

(in Suppl.  ordinario  alla  Gazz.  Uff.,  n.  132,  del  8  giugno 1994).

 

Regolamento  recante  riordino  dei procedimenti di riconoscimento di

infermità  o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione

dell'equo indennizzo.

 

 

  Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17,

comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto

1990,  n.  241;  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, ed in

particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Visto l'art. 68 del decreto del

Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto

del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; Visto il

decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista

la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata

nella  riunione  dell'11  febbraio  1994;  Acquisito  il parere della

competente  commissione della Camera dei deputati; Considerato che il

termine  per  l'emissione del parere della competente commissione del

Senato  della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre

1993,  n.  537,  E’ scaduto in data 11 marzo 1993; Udito il parere del

Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza  generale del 17 marzo

1994;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata

nella  riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

  Emana il seguente regolamento:

 

 

                                Capo I

                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1.

 

                Ambito di efficacia del regolamento.

 

  1.  I  procedimenti  di  riconoscimento  di infermità dipendente da

causa   di  servizio  e  di  concessione  dell'equo  indennizzo  sono

disciplinati dal presente regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Capo I

                        DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

                               Art. 2.

 

                    Semplificazione documentale.

 

  1. Le amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art.

1  adottano  formulari  e  documenti  identici  ovvero  provvedono  a

dichiarare  equivalenti  i  diversi  formulari  e  documenti  da esse

utilizzati.

 

 

 

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

 

                               Art. 3.

 

                   Iniziativa ad istanza di parte.

 

  1.  L'impiegato  civile  che  abbia  contratto  infermità  o subìto

lesioni,  per  farne  accertare  l'eventuale  dipendenza  da causa di

servizio  deve,  entro  sei  mesi  dalla  data in cui si è verificato

l'evento   dannoso   o   da   quella   in  cui  ha  avuto  conoscenza

dell'infermità   o   della   lesione,   presentare   domanda  scritta

all'amministrazione   dalla  quale  direttamente  dipende,  indicando

specificamente  la  natura  dell'infermità  o  lesione,  i  fatti  di

servizio  che  vi  hanno  concorso  e,  ove possibile, le conseguenze

sull'integrità  fisica.  Il dipendente può allegare alla domanda ogni

documento che reputi utile.

  2.  Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per

infermità  o  lesione  contratta per causa di servizio, ha subìto una

menomazione  dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie

di  cui  alle  tabelle  A e B annesse al decreto del Presidente della

Repubblica   30  dicembre  1981,  n.  834,  richiede  la  concessione

dell'equo  indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se

la  menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermità o

lesione.

  3.  L'infermità non prevista in dette tabelle E’ indennizzabile solo

nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle

contemplate   nelle  tabelle  stesse,  anche  quando  la  menomazione

dell'integrità  fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del

rapporto  d'impiego,  elevati  a  10 anni per invalidità derivanti da

parkinsonismo.

  4.  La  disposizione  di  cui al comma 1 si applica anche quando la

menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del

rapporto di impiego.

  5.  La  domanda  di  cui al comma 2 può essere proposta anche dagli

eredi  dell'impiegato  o  del pensionato deceduto, entro sei mesi dal

decesso.

 

 

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

 

                               Art. 4.

 

                        Iniziativa d'ufficio.

 

  1.  Nel  caso di cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione procede

d'ufficio  quando  risulti  che un proprio dipendente abbia riportato

lesioni  per  certa  o presunta ragione di servizio o abbia contratto

infermità  nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause

morbofiche e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo,

divenire  causa  di  invalidità o di altra menomazione dell'integrità

fisica.

 

 

 

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

 

                               Art. 5.

 

                            Istruttoria.

 

  1.  L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le

indagini  ed  a  raccogliere  tutti  gli elementi idonei a provare la

natura  dell'infermità,  la  connessione  di  questa con il servizio,

nonché’  tutte le altre circostanze relative all'infermità o lesione e

li  trasmette  entro trenta giorni all'ufficio competente ad emettere

il provvedimento finale.

  2.  L'amministrazione,  entro  novanta giorni dal ricevimento della

domanda  o  dall'apertura del procedimento d'ufficio, trasmette tutta

la  documentazione  raccolta  alla Commissione medico-ospedaliera, di

seguito  denominata  Commissione, di cui all'art. 171 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

 

 

 

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

 

                               Art. 6.

 

                       Accertamenti sanitari.

 

  1.  La  dipendenza  da  causa  di servizio dell'infermità o lesione

contratta  dall'impiegato  deve  essere  accertata dalla Commissione,

nella  cui  circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  cui  il dipendente E’

assegnato.

  2.  La  Commissione  E’  composta  di  due  ufficiali medici e di un

esperto   esterno  indicato  dall'impiegato.  Nel  caso  in  cui  gli

accertamenti sanitari riguardino particolari infermità o lesioni, può

essere  chiamato  a far parte della Commissione, con voto consultivo,

un medico specialista.

  3.  La  Commissione,  ricevuta  la  domanda  dell'interessato  e la

relazione  predisposta  dall'amministrazione,  effettua  entro trenta

giorni  una  visita,  al termine della quale redige processo verbale,

firmato  da  tutti  i  membri.  Dal  verbale, oltre che le generalità

dell'impiegato  e  la esposizione dei fatti che vengono riferiti come

cause della menomazione dell'integrità fisica, devono risultare:

    a) gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione

di cui al comma 1;

    b)  elementi circa la tempestività dell'istanza di riconoscimento

ai  sensi  dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3

maggio 1957, n. 686, ovvero dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n.

416, e sulla data di stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una

menomazione ascrivibile a categoria di compenso;

    c) il voto consultivo espresso dal medico specialista.

  4.  Il  verbale  E’  trasmesso all'amministrazione richiedente entro

venticinque giorni dalla visita collegiale.

 

 

 

 

 

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

 

                               Art. 7.

 

                 Provvedimento dell'amministrazione.

 

  1. L'amministrazione si pronuncia entro trenta giorni dalla data di

ricevimento del processo verbale di cui all'articolo precedente.

 

 

 

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

 

                               Art. 8.

 

     Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

 

  1.  Qualora  il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta

ai  fini  della  concessione  dell'equo indennizzo, l'amministrazione

trasmette  entro  trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel

regolamento  di  attuazione  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, la

propria  determinazione  al  Comitato  per  le  pensioni privilegiate

ordinarie,  con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi

di  fatto,  i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonchE’

tutte  le  altre  circostanze  utili  ai fini della valutazione della

domanda.

  2.  Entro  tre  mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato per le

pensioni  privilegiate  ordinarie, nel giorno fissato dal presidente,

sentito  il  relatore,  valuta  se  l'infermità  o  la  lesione siano

dipendenti da causa di servizio e se essi determinano una menomazione

dell'integrità  fisica  ascrivibile  a  una  delle categorie previste

dalla legge.

  3.  Nel  caso  in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla

determinazione   formulata   dall'ufficio   del  personale,  ne  sono

specificati i motivi.

  4.  Il  parere,  firmato  dal  presidente  e  dal segretario, viene

trasmesso con tutti gli atti all'amministrazione competente.

  5.  Il  parere  non  E’  vincolante  ai fini della decisione finale.

L'amministrazione  E’  tenuta  a  motivare  le  ragioni  per le quali,

eventualmente, decide di discostarsene.

 

 

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

 

                               Art. 9.

 

                           Termine finale.

 

  1.  L'amministrazione  si pronuncia sul riconoscimento di infermità

dipendente   da   causa   di  servizio  con  provvedimento  espresso,

debitamente  motivato,  da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi

dalla   data   di   ricevimento   della  domanda  o  dall'inizio  del

procedimento di ufficio.

  L'amministrazione   si   pronuncia   sulla   concessione  dell'equo

indennizzo  con  provvedimento  espresso,  debitamente  motivato,  da

adottarsi  entro  un  mese  dalla  data di ricevimento del parere del

Comitato  per  le  pensioni  privilegiate ordinarie. Il provvedimento

finale  deve  essere  adottato,  in  ogni caso, entro diciannove mesi

dalla data di ricevimento della domanda.

  3.  A  norma  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29 e

successive  modificazioni,  la  competenza in ordine all'adozione del

provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente

generale ovvero al dirigente a tal fine delegato.

  4.  Del  Comitato  per  le  pensioni  privilegiate ordinarie di cui

all'art.  8  fanno  parte  altresì  dirigenti  generali  e  dirigenti

superiori medici della Polizia di Stato.

  5.  All'art.  166,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092, dopo le parole <<ufficiale

medico>>, sono aggiunte le seguenti parole: <<o un funzionario medico

della Polizia di Stato>>.

 

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

 

                              Art. 10.

 

               Disciplina dell'azione amministrativa.

 

  1.   Dall'entrata   in   vigore   del   presente   regolamento,  le

amministrazioni  devono  adeguare  i  regolamenti di attuazione della

legge   7  agosto  1990,  n.  241,  in  conformità  con  il  presente

regolamento.

 

 

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

 

                              Art. 11.

 

                            Abrogazione.

 

  1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.

537,  dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono

abrogate   le  disposizioni  di  cui  all'art.  68  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni di

cui  agli  articoli da 35 a 38, da 51 a 55 del decreto del Presidente

della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, fatto salvo quanto previsto

all'art. 3, comma 2 e all'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

 

                               Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE

DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

 

                              Art. 12.

 

                         Entrata in vigore.

 

  1.  Il  presente  regolamento entrerà in vigore il centottantesimo

giorno  dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

N.D.R.

Normative riportate nella premessa:

-        Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

-        Visto l'art. 17,comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

-        Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241 (procedure amministrative. Trasparenza); 

-        Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; (semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi)

-        Visto l'art. 68 del decreto del Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; (Aspettativa per infermità - equo indennizzo per perdita dell’integrità fisica dipendente da  causa di servizio)

-        Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra)

-        Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;(norme di esecuzione del DPR 10/1/1957 n.3 – in particolare sugli accertamenti sanitari vedi l’art. 37)

-        Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella  riunione  dell'11  febbraio  1994; 

-        Acquisito  il parere della competente  commissione della Camera dei deputati;

-        Considerato che il termine  per  l'emissione del parere della competente commissione del Senato  della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  E’ scaduto in data 11 marzo 1993;

-        Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza  generale del 17 marzo 1994; 

-        Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella  riunione del 12 aprile 1994;

-        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica.