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Decreto del
Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349
(in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff.,
n. 132, del
8 giugno 1994).
Regolamento recante
riordino dei procedimenti di
riconoscimento di
infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione
dell'equo indennizzo.
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in
particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Visto l'art. 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere della
competente commissione della Camera dei deputati; Considerato che il
termine per l'emissione del parere della competente commissione del
Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, E’ scaduto in data 11 marzo 1993; Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo
1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di efficacia del regolamento.
1. I procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente da
causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono
disciplinati dal presente regolamento.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Semplificazione documentale.
1. Le amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art.
1 adottano formulari e documenti identici ovvero provvedono a
dichiarare equivalenti i diversi formulari e documenti da esse
utilizzati.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 3.
Iniziativa ad istanza di parte.
1. L'impiegato civile che abbia contratto infermità o subìto
lesioni, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di
servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell'infermità o della lesione, presentare domanda scritta
all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando
specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di
servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze
sull'integrità fisica. Il dipendente può allegare alla domanda ogni
documento che reputi utile.
2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per
infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subìto una
menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie
di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, richiede la concessione
dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se
la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermità o
lesione.
3. L'infermità non prevista in dette tabelle E’ indennizzabile solo
nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle
contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione
dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del
rapporto d'impiego, elevati a 10 anni per invalidità derivanti da
parkinsonismo.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la
menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del
rapporto di impiego.
5. La domanda di cui al comma 2 può essere proposta anche dagli
eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal
decesso.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 4.
Iniziativa d'ufficio.
1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione procede
d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato
lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto
infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause
morbofiche e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo,
divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità
fisica.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 5.
Istruttoria.
1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le
indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la
natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio,
nonché’ tutte le altre circostanze relative all'infermità o lesione e
li trasmette entro trenta giorni all'ufficio competente ad emettere
il provvedimento finale.
2. L'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della
domanda o dall'apertura del procedimento d'ufficio, trasmette tutta
la documentazione raccolta alla Commissione medico-ospedaliera, di
seguito denominata Commissione, di cui all'art. 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 6.
Accertamenti sanitari.
1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione
contratta dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione,
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente E’
assegnato.
2. La Commissione E’ composta di due ufficiali medici e di un
esperto esterno indicato dall'impiegato. Nel caso in cui gli
accertamenti sanitari riguardino particolari infermità o lesioni, può
essere chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo,
un medico specialista.
3. La Commissione, ricevuta la domanda dell'interessato e la
relazione predisposta dall'amministrazione, effettua entro trenta
giorni una visita, al termine della quale redige processo verbale,
firmato da tutti i membri. Dal verbale, oltre che le generalità
dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come
cause della menomazione dell'integrità fisica, devono risultare:
a) gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione
di cui al comma 1;
b) elementi circa la tempestività dell'istanza di riconoscimento
ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, ovvero dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n.
416, e sulla data di stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di compenso;
c) il voto consultivo espresso dal medico specialista.
4. Il verbale E’ trasmesso all'amministrazione richiedente entro
venticinque giorni dalla visita collegiale.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 7.
Provvedimento dell'amministrazione.
1. L'amministrazione si pronuncia entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del processo verbale di cui all'articolo precedente.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 8.
Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta
ai fini della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione
trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel
regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
propria determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi
di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonchE’
tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione della
domanda.
2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie, nel giorno fissato dal presidente,
sentito il relatore, valuta se l'infermità o la lesione siano
dipendenti da causa di servizio e se essi determinano una menomazione
dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste
dalla legge.
3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla
determinazione formulata dall'ufficio del personale, ne sono
specificati i motivi.
4. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario, viene
trasmesso con tutti gli atti all'amministrazione competente.
5. Il parere non E’ vincolante ai fini della decisione finale.
L'amministrazione E’ tenuta a motivare le ragioni per le quali,
eventualmente, decide di discostarsene.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 9.
Termine finale.
1. L'amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità
dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso,
debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi
dalla data di ricevimento della domanda o dall'inizio del
procedimento di ufficio.
L'amministrazione si pronuncia sulla concessione dell'equo
indennizzo con provvedimento espresso, debitamente motivato, da
adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Il provvedimento
finale deve essere adottato, in ogni caso, entro diciannove mesi
dalla data di ricevimento della domanda.
3. A norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione del
provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente
generale ovvero al dirigente a tal fine delegato.
4. Del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui
all'art. 8 fanno parte altresì dirigenti generali e dirigenti
superiori medici della Polizia di Stato.
5. All'art. 166, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole <<ufficiale
medico>>, sono aggiunte le seguenti parole: <<o un funzionario medico
della Polizia di Stato>>.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 10.
Disciplina dell'azione amministrativa.
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, le
amministrazioni devono adeguare i regolamenti di attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità con il presente
regolamento.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 11.
Abrogazione.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le disposizioni di cui all'art. 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni di
cui agli articoli da 35 a 38, da 51 a 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fatto salvo quanto previsto
all'art. 3, comma 2 e all'art. 6, comma 3, del presente regolamento.
Capo II
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Art. 12.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il centottantesimo
giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
N.D.R.
Normative riportate nella
premessa:
-
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
-
Visto l'art. 17,comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri);
-
Vista la legge 7 agosto 1990,
n. 241 (procedure amministrative. Trasparenza);
-
Vista la legge
24 dicembre 1993,
n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; (semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi)
-
Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; (Aspettativa per
infermità - equo indennizzo per perdita dell’integrità fisica dipendente
da causa di servizio)
-
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; (Definitivo riordinamento delle pensioni di
guerra)
-
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;(norme
di esecuzione del DPR 10/1/1957 n.3 – in particolare sugli accertamenti
sanitari vedi l’art. 37)
-
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'11
febbraio 1994;
-
Acquisito il parere della
competente commissione della Camera dei
deputati;
-
Considerato che il termine
per l'emissione del parere della
competente commissione del Senato della
Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, E’ scaduto in data 11 marzo
1993;
-
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 17
marzo 1994;
-
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
-
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica.