Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vsti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 34 della legge
22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per il recepimento della
direttiva 92/85/CEE in materia di sicurezza e salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
Visto l'articolo 6, comma 3,
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante proroga dei
termini della delega legislativa contemplata dall'articolo 34 della citata
legge n. 146 del 1994;
Vista la legge 30 dicembre 1971,
n. 1204;
Vista la legge 9 dicembre 1977,
n. 903;
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1335;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
ottobre 1996;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
della sanita', per la funzione pubblica e gli affari regionali, per le pari
opportunita' e per la solidarieta' sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi
dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente
alle disposizioni vigenti.
Art. 2.
Linee direttrici
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e
biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la
sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti
anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli
altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predette
lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui
al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel
decreto di cui al comma 1, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici
adottate dalla Commissione dell'Unione europea.
Art. 3.
Divieto di esposizione
1. I lavori faticosi, pericolosi
ed insalubri, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione
agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.
Art. 4.
Valutazione e informazione
1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il
datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con
i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione
stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le
lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della
valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate.
Art. 5.
Misure di protezione e di prevenzione
1. Qualora i risultati della
valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di
lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle
lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario
di lavoro.
2. Ove la modifica delle
condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o
produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3,
secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone
contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5,
primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti
dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato
dall'articolo 3.
4. L'inosservanza della
disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo
31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.
Art. 6.
Lavoro notturno
1. In materia di lavoro notturno,
per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali.
Art. 7.
Esami prenatali
1. Le lavoratrici gestanti di cui
all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso
in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi
di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita
istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa
attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 8.
Aggiornamento allegati
1. Con la procedura di cui
all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi di
cui agli allegati I e II in conformita' alle modifiche adottate in sede
comunitaria.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Per quanto non diversamente
previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' da ogni altra
disposizione in materia.
(Si omette il testo degli Allegati)