SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE

ABBECEDARIO       

Il T.A.R.

 

DIRITTO DI ACCESSO:

NESSUNA LIMITAZIONE PER GLI ATTI TRASMESSI

AL GIUDICE PENALE

 

Non limita il diritto di accesso agli atti amministrativi la tra­smissione di documenti al giudice penale. lo ha affermato il Tar Ca­labria-Catanzaro, con la sentenza n. 1121/99, ribadendo la tesi ormai consolidata nella giurispru­denza amministrativa secondo la quale la trasmissione di atti all'autorità giudiziaria non è di per sé causa di esclusione al dirit­to di accesso per chi ne abbia di­ritto. Il fatto trattato dalla sen­tenza del Tar calabrese riguarda un comune. Un cittadino aveva fatto istanza di accesso agli atti relativi a ispezioni effettuate dalla polizia municipale su un terreno di sua proprietà, ma alla domanda il comando aveva opposto rifiuto, motivato dalla trasmissione dell'invio degli atti all'autorità giudiziaria e alla conseguente apertura di un fascicolo che avrebbe determinato così la sot­trazione all'accesso di tutti gli at­ti. Molte amministrazioni comu­nali hanno ritenuto che la tra­smissione degli atti all'autorità giudiziaria faccia scattare la se­gretazione degli atti e, di conse­guenza, la limitazione al diritto di accesso. il Tar calabrese ha invece sottolineato che la sottrazione all'accesso nel caso d'invio di atti alla procura della repubblica «non trova alcun riscontro nella normativa disciplinante l'accesso ai documenti amministrativi, ovvero non esiste una disposizio­ne espressa nella legge 241/90 che sancisca la sottrazione al diritto di accesso dei documenti trasmessi al giudice penale.

Il Tar ha anche richiamato i consolidato orientamento secon­do il quale l'eventuale trasmissione di atti amministrativi al giudi­ce penale, nei casi in cui gli atti stessi non hanno formato oggetto di un provvedimento di seque­stro, è circostanza irrilevante a fini dell'esercizio del diritto di accesso, previsto dagli articoli 22 e seguenti, della legge 7/8/90, n. 241

 

(Tar Ca­labria-Catanzaro  sentenza n. 1121/99)