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STUDI E DOCUMENTAZIONE
DIRITTO DI
ACCESSO:
NESSUNA
LIMITAZIONE PER GLI ATTI TRASMESSI
AL GIUDICE
PENALE
Non limita il diritto di accesso agli atti amministrativi la trasmissione di documenti al giudice penale. lo ha affermato il Tar Calabria-Catanzaro, con la sentenza n. 1121/99, ribadendo la tesi ormai consolidata nella giurisprudenza amministrativa secondo la quale la trasmissione di atti all'autorità giudiziaria non è di per sé causa di esclusione al diritto di accesso per chi ne abbia diritto. Il fatto trattato dalla sentenza del Tar calabrese riguarda un comune. Un cittadino aveva fatto istanza di accesso agli atti relativi a ispezioni effettuate dalla polizia municipale su un terreno di sua proprietà, ma alla domanda il comando aveva opposto rifiuto, motivato dalla trasmissione dell'invio degli atti all'autorità giudiziaria e alla conseguente apertura di un fascicolo che avrebbe determinato così la sottrazione all'accesso di tutti gli atti. Molte amministrazioni comunali hanno ritenuto che la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria faccia scattare la segretazione degli atti e, di conseguenza, la limitazione al diritto di accesso. il Tar calabrese ha invece sottolineato che la sottrazione all'accesso nel caso d'invio di atti alla procura della repubblica «non trova alcun riscontro nella normativa disciplinante l'accesso ai documenti amministrativi, ovvero non esiste una disposizione espressa nella legge 241/90 che sancisca la sottrazione al diritto di accesso dei documenti trasmessi al giudice penale.
Il Tar
ha anche richiamato i consolidato orientamento secondo il quale l'eventuale
trasmissione di atti amministrativi al giudice penale, nei casi in cui gli
atti stessi non hanno formato oggetto di un provvedimento di sequestro, è
circostanza irrilevante a fini dell'esercizio del diritto di accesso, previsto
dagli articoli 22 e seguenti, della legge 7/8/90, n. 241
(Tar Calabria-Catanzaro sentenza n. 1121/99)