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ABBECEDARIO       

Il T.A.R.

 

INCARICHI AI DIPENDENTI:

POSSIBILE LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

 

 

Le Amministrazioni pubbliche possono attribuire ai propri dipendenti l’incarico di svolgere una prestazione di lavoro connessa al proprio status professionale, quale incarico professionale, purché estranea ai doveri, o meglio alle mansioni in astratto ascrivibili alla categoria di inquadramento, derivanti dal rapporto di impiego.

Per esempio il dipendente amministrativo o addetto alla Polizia Municipale può essere incaricato a svolgere prestazione professionale inerente la realizzazione di un programma informatico.

(Tar Veneto-sez.I  sentenza n. 2035/99)

 

A chi compete affidare l’incarico professionale ?

Secondo il TAR Puglia-Bari (sezione II sentenza 1248 del 23/3/2000) l’affidamento di incarichi professionali spetta al Dirigente e non alla Giunta. Ciò  in linea, peraltro, con il principio espresso dalle leggi 142/90 e 127/97 della separazione tra indirizzo politico  ed indirizzo gestionale.

Il Dirigente, naturalmente, dovrà sempre motivare la scelta fatta.