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ABBECEDARIO       

Il T.A.R.

 

VIETATA L’INTERPOSIZIONE

TRA COMANDANTE E SINDACO

(T.A.R. Veneto, sex. II, 19-3-1998 n. 868;

Pres. Trivellato, Est. Gabbricci, Ric. Federico Collutti e. Comune di Jesolo.)

 

 

L’art. 51 della L. 142/90 non ha prodotto l’implicita abrogazione, per incompatibilità, dell’articolo 9 della legge 65/86, secondo il quale il comandante è responsabile verso il Sindaco della disciplina e dell’impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo.

Il Sindaco non può delegare al dirigente del settore le proprie funzioni di direttiva e vigilanza nei confronti del Comandante della polizia municipale.

Il Comandante è tenuto ad osservare le direttive impartite dal dirigente per il coordinamento dell’attività di polizia municipale con quelle svolte dagli altri servizi del settore.

L’inserimento di un corpo (o servizio) di polizia municipale all’interno di un settore dell’amministrazione comunale non basta a costituire una rigida subordinazione gerarchica tra il dirigente del settore ed il comandante nella perdurante vigenza delle disposizioni prima considerate, che non possono certo ritenersi per ciò solo abrogate e superate.

L’inclusione del Corpo nel primo settore ha allora ben più limitati effetti: il comandante è cioè soltanto “tenuto ad osservare le direttive che il dirigente potrà impartire per il necessario coordinamento dell’attività di polizia municipale con quelle svolte dagli altri servizi del settore” in relazione “alle possibili interferenze e concessioni che tale attività può avere con le diverse funzioni”.