SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE

IL TRIBUNALE

ABBECEDARIO

 

TRASFERIMENTO DI

RAPPRESENTANTE SINDACALE

 

 

 

Il Tribunale di Bolzano, sez. lavoro sent. 22-3-2000 ha ritenuto illegittimo il trasferimento di un rappresentante sindacale senza il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, condannando il datore di lavoro per lesione dei diritti sindacali.

Il Tribunale ha affermato il principio che è illegittimo un tale trasferimento anche se il dipendente è vincitore di un concorso interno per la qualifica superiore e/o da meno di un anno non ricopre più l’incarico di rappresentante sindacale, ritenendo che la legge 300/70 (art.22) ha inteso tutelare il dipendente  (ex-dirigente sindacale) da eventuali ritorsioni della parte datoriale anche per il tempo (un anno) immediatamente successivo a quello dell’incarico sindacale medesimo.