CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULPM
LEGGE 23 dicembre 2000, n.388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)
(GU n. 302 del 29/12/2000)
PARTE I (dall'art. 1 all'art. 51) comprendente:
PARTE II (dall'art. 52 all'art. 108) comprendente:
PARTE III (dall'art. 109 all'art. 158) comprendente:
TABELLA 1 – OMISSIS
TABELLE DEL PROSPETTO DI
COPERTURA - OMISSIS
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservalla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre
2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli, FASSINO
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7328/bis):
Risultante dello stralcio degli
articoli da 1 a 16 da 18 a 33 da 35 a 44, da 47 a 49, da 51 a 53, da 55 a 56,
da 58 a 60, da 62 a 71, da 73 a 76 dell'atto Camera n. 7328 deliberato nella
seduta del 5 ottobre 2000.
Presentato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Visco) il 5 ottobre
2000.
Assegnato alla V commissione
(Bilancio), in sede referente, il 5 ottobre 2000 con pareri delle commissioni,
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il
16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 e 27 ottobre 2000.
Relazione scritta annunciata il
27 ottobre 2000 (atto n. 7328/bis-A relatore on. CHERCHI).
Esaminato in aula il 2 - 3 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 e 16 novembre 2000 e approvato il 17 novembre
2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4885):
Assegnato alla 5^ commissione
(Bilancio), in sede referente, il 22 novembre 2000 con pareri delle commissioni
1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, della giunta per gli affari
delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5^ commissione in
sede referente il 23 - 28 - 29 e 30 novembre 2000; il 4 - 5 - 6 e 7 dicembre
2000.
Relazione scritta annunciata l'11
dicembre 2000 (atto n. 4885-A relatore sen. FERRANTE).
Esaminato in aula l'11 - 12 - 13
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 e 19 dicembre 2000 e approvato, con modificazioni, il
20 dicembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 73281bis-B):
Assegnato alla V commissione
(Bilancio), in sede referente, il 21 dicembre 2000 con parere delle commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il
21 dicembre 2000.
Esaminato in aula il 21 dicembre
2000 e approvato il 22 dicembre 2000.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale -, del 29 gennaio 2001 si procederà alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative noto,
ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanatine dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente ella Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per
l’anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349
miliardi per regolazioni debitorie, nonchè degli importi posti a carico del
bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificato dall’articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno
1999, n. 208, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini
di competenza, in lire 455.200 miliardi per l’anno finanziario 2001.
2. Per
gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in
lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l’anno 2002 e lire
6.029 miliardi per l’anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi
ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e
2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire
328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.
> 3. I
livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le
eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel
2001 a seguito dell’approvazione degli atti di cui all’articolo 17, commi primo
e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate
prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali
relativi all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di
finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria
2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonchè dalla
presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi
e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista
nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla
riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare
interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la
sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione
delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)
1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive moificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per
l’abitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità
immobiliare stessa e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo
periodo è soppresso;
b)
all’articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal
seguente: «Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se
dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l’unità immobiliare non risulti locata»;
c)
all’articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:
1) la
lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla
seguente:
«a) fino a lire
20.000.000 ........ 18 per cento;»;
2) la
lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla
seguente:
«b) oltre lire
20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l’anno 2001, 23
per cento, per l’anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall’anno 2003;»;
3)
nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole:
«33,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento a decorrere
dall’anno 2001»;
4)
nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole:
«39,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «39 per cento, per l’anno
2001, 38,5 per cento, per l’anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall’anno
2003»;
5)
nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole:
«45,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento, per l’anno
2001, 44,5 per cento, per l’anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall’anno
2003»;
d)
all’articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per
carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’importo di
lire 516.000 per l’anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002
è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l’anno 2001 e a lire 588.000 a
decorrere dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non
superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per
l’anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, quando la
detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito
complessivo non superi lire 100.000.000»;
e)
all’articolo 13, relativo alle altre detrazioni:
1) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione
dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno,
anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i
seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire
12.000.000;
b) lire 2.100.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000
ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
100.000.000»;
2)
nel comma 2, all’alinea, dopo le parole: «redditi di pensione» sono inserite le
seguenti: «, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000»;
3)
nel comma 2-ter, le parole: «il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili» sono soppresse e le parole: «il reddito derivante da rapporti di lavoro
dipendente di durata inferiore all’anno» sono sostituite dalle seguenti: «il
reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo
indeterminato di durata inferiore all’anno»;
4) dopo
il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2quater.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non
superiore alla deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis,
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con
contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno e il reddito
derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti
importi:
a) lire 400.000, se
l’ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b)
lire 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma
non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se
l’ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma
non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000»
5) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo
49 o d’impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta
lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera
lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000»
f)
all’articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di
detrazioni per oneri:
1) al
primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al
secondo periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti o successivi» sono
sostituite dalle seguenti: «nell’anno precedente o successivo»;
3) dopo
il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di acquisto di unità
immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di
licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;
4) al
quarto periodo, le parole: «il contribuente dimora abitualmente» sono
sostituite dalle seguenti: «il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente»;
5) dopo
il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Non si tiene conto, altresì, delle
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso
l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a
dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto»;
5-bis)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il mutuo è intestato ad
entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per
la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro
la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote»;
g)
all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di
detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente:
«La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari
importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente
lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di
lire 30 milioni annue»;
h)
all’articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:
1)
al comma 1, lettera a), le parole: «lire 640.000» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 960.000»;
2) al
comma 1, lettera b), le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 480.000»;
3) dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis.
A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di
qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a
non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata
al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
a) lire 1.920.000, se il
reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il
reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni»;
i)
all’articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la
determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale per l’attività libero-professionale intramuraria esercitata presso
studi professionali privati, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del
patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo
periodo, dopo le parole: «alla eliminazione delle barriere architettoniche,»
sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap
in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,» e dopo le parole:
«sulle parti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «, e all’esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici»
b)
al comma 6, le parole: «nel periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio
2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d’imposta in corso alla data
del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001».
3.
All’articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la
diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, le
parole: «nel periodo d’imposta 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei
periodi d’imposta 2000 e 2001».
4. Ai
fini delle detrazioni di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano
validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni
dall’inizio dei lavori.
5. Ai fini
della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle
relative pertinenze.
6. All’articolo
17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, il comma 3 è abrogato.
7. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.
8. Le
disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri
1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2000; quelle di cui al
medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f),
g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al
presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono
ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall’articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
10. In deroga all’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono
legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell’ipotesi in cui
abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l’acconto di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il
relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di
dicembre 2000.
Art. 3.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera,
nonchè di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)
1. Per i
periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi
derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte
estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono
essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi
si applica l’aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento
in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l’anno cui si
riferiscono i redditi. Non si fa luogo all’applicazione di soprattasse, pene
pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per
cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma
devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le
date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15
giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma
si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di
accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonchè a coloro i
quali si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 9-bis del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti
dall’articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall’articolo 45,
comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Per
l’anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio
dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti
redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se
richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono
comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini
della valutazione della propria situazione economica.
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 14, comma 1, in materia di credito d’imposta per gli utili
distribuiti da società ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º
gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003,»;
b)
all’articolo 91, in materia di aliquota dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, le parole: «con l’aliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «con l’aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2003»;
c) all’articolo 105,
comma 4, in materia di credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, le parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2003,»;
d) all’articolo 105,
comma 5, le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º
gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003,».
2.
All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467,
in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di
credito di imposta sugli utili societari, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione
la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 45,72 per
cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003; per le società quotate, tali
misure sono pari, rispettivamente, all’80,56 e all’80 per cento».
3. Per il
reddito del periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2001, la misura
del 48,65 per cento, prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio
1999, n. 133, in materia di reddito d’impresa, è ridotta al 47,22 per
cento.
4. La misura dell’acconto dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2001, è ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal
98 per cento al 99 per cento.
Art. 5.
(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi
d’impresa)
1. Le
maggiori entrate che risulteranno dall’aumento delle basi imponibili dei
tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell’applicazione delle
disposizioni per favorire l’emersione, di cui all’articolo 116 della presente
legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche gravanti sul reddito d’impresa. La riduzione è effettuata con priorità
temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell’articolo 7.
2. Con
decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono
determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di
riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in
relazione all’aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi
imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti
aderenti ai contratti di emersione.
3. In relazione alle stime del maggior gettito,
determinato ai sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal 2002, la
riduzione delle imposte di cui al comma 1.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
1.
All’articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono
aggiunte, in fine, le parole: «e delle società di persone».
2.
All’articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all’autotrasporto,
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le medesime imprese
compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun
motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore
a 3.500 chilogrammi».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria
in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due
periodi di imposta successivi.
4. All’articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge
13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «sono applicabili» sono inserite
le seguenti: «per i periodi di imposta 1999 e 2000».
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la
capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell’aliquota ridotta, è
sostituito dal seguente:
«3. La parte della remunerazione ordinaria di
cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata
in aumento del reddito assoggettabile all’aliquota ridotta dei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quinto»;
b) all’articolo 6, comma
1, concernente l’applicazione dell’aliquota ridotta alle società quotate, le
parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «l’aliquota di cui al comma 1 dell’articolo 1 è
ridotta al 7 per cento».
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2000; a decorrere dal medesimo periodo d’imposta si applicano le disposizioni
del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle
disposizioni previgenti.
7. I
soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti
anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia
contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall’articolo 67, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare
gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al
netto dell’importo destinato al fondo imposte differite.
8. All’articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15
dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell’imprenditoria giovanile
in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti:
«ai beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le
scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale».
9. All’articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre
1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per favorire
l’introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da
giovani agricoltori o da società di cui all’articolo 2, il Ministro delle
politiche agricole e forestali, d’intesa con le regioni interessate, è
autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza,
formazione e informatizzazione».
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere
utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le
condizioni previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o
imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa
agricola.
12. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, le parole: «e al 1º gennaio 1999» sono sostituite dalle
seguenti: «, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000»; nel medesimo comma
le parole: «per i quattro periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti:
«per i tre periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita,
rispettivamente, nella misura del 2,5».
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese
destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a
formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di
cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d’imposta successivo a
quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso
dall’imposizione si determina diminuendo l’ammontare degli investimenti
ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti
dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per
la realizzazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di
acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo
comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire,
ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli
investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti
ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese
interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli
investimenti ambientali realizzati.
17. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente che si avvale
dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, sentite le categorie
professionali interessate, effettua nell’anno 2001 un censimento degli
investimenti ambientali realizzati.
18. All’onere derivante dalle misure agevolative di cui
ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l’istituzione di un apposito fondo presso
il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001,
150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all’eccedenza
rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di
imposta precedenti.
20.
All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità
sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente:
«c-decies) le erogazioni
liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve
naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di
tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo
114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse
generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente
individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o
soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota
assegnata dal Ministero dell’ambiente, versano all’entrata dello Stato un
importo pari al 37 per cento della differenza».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai
fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell’ambiente determina
l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non
superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
23. L’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
«Art. 12.
– (Somme ammesse in deduzione dal reddito). – 1. Per le società
cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme
ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei
beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.
Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali».
24. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 13 maggio
1999, n. 133, le parole: «il successivo» sono sostituite dalle seguenti:
«i due successivi».
Art. 7.
(Incentivi per l’incremento dell’occupazione)
1. Ai
datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 e il 31
dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i
soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. Il
credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun
lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei
lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo
indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e
il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo
determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto
formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori
dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il
30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a
tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è
concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230
giornate all’anno.
3. L’incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la
qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2000, ogni lavoratore
dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono
nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui
all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001, esclusivamente in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il
credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti siano
di età non inferiore a 25 anni;
b)
i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo
indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap
individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i
contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno
dato diritto al credito d’imposta;
d) siano rispettate le
prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro
successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi
di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello
dell’impresa sostituita.
7.
Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le
quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla
normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,
prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti
legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del
presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi
dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono
revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i
termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore
credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di
cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per
le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 e il 31
dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive
ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21
giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un
ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che è pari a lire
400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al
presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si
applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione
delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri
benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè
non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai
lavoratori dipendenti.
Art. 8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Ai
soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che,
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,
effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla
Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità
regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a)
e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato
dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è
attribuito un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto
dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta
Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime
agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito
d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con
altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito
d’imposta.
2. Per
nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di
cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi i costi relativi all’acquisto di «mobili e macchine ordinarie di
ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze
31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di
ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo
complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli
ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’investimento
della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che
formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta
della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore
per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli
investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento
del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione
degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente
comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione
del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni
dell’impresa, nonchè della localizzazione».
5. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai
nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del
reddito nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività
che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi
progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa
autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato procede all’inoltro alla Commissione
della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonchè al
controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello
della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non
entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati
a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il
credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una
delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli
agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle
nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le
disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Il minore credito d’imposta che deriva dall’applicazione del presente comma è
versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi
dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche
necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del
credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità
degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di
effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Art. 9.
(Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale)
1. Il
reddito d’impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi
dell’articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere
escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del
medesimo testo unico e assoggettato separatamente all’imposta sul reddito delle
persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.
2.
L’imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l’aliquota prevista
dall’articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come
modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell’articolo 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come
modificato dalla presente legge, e dell’articolo 91-bis del citato testo
unico.
3. L’imposta è versata, anche a titolo d’acconto, con
le modalità e nei termini previsti per il versamento dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le
ritenute d’acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al
comma 1 sono scomputati dall’imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del
citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo d’imposta può essere
computata in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall’articolo 102
del citato testo unico delle imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione
revocabile. L’opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei
redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione.
6. Ai fini dell’accertamento si applica l’articolo 40,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
7. Gli utili dei periodi d’imposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio
dell’impresa, costituiscono per l’imprenditore redditi ai sensi dell’articolo
41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui
redditi e per essi spetta il credito d’imposta secondo i criteri dell’articolo
14 di detto testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli
articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale
fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio
netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio
netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a
quello personale dell’imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso
periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso
e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo
che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi
d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli
utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione
del regime di cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi
da 7 a 9 si applicano al titolare dell’impresa e ai collaboratori in
proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le
disposizioni del comma 4 dell’articolo 5 del citato testo unico delle imposte
sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su
opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In
tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d’imposta assimilati
alle società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato
testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto
compatibili, le relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001.
Art. 10.
(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
1.
All’articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, le parole: «, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi»
sono soppresse, e le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «è
soggetta».
2.
All’articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i
rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autoveicoli e i
rimorchi» e le parole: «su strade, aree od acque pubbliche» sono sostituite
dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche».
3. La tariffa E allegata al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, è soppressa.
Art. 11.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle
acque interne e lagunari)
1. Per la
salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli
anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che
esercitano la pesca costiera, nonchè alle imprese che esercitano la pesca nelle
acque interne e lagunari.
Art. 12.
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
1. Il
trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis
dell’articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi
di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e
rifiuti piombosi (COBAT), nonchè dal Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Art. 13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di
lavoro autonomo)
1. Le
persone fisiche che intraprendono un’attività artistica o professionale ovvero
d’impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo
d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, di un regime
fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del
reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato rispettivamente ai sensi
dell’articolo 50 o dell’articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese
di cui all’articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l’imposta sostitutiva
è dovuta dall’imprenditore.
2. Il beneficio
di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non
abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale
ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b)
l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di
altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel
periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un
ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un
ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi
per oggetto altre attività;
d) qualora venga
proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto,
l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente
quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60
milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire
120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente
adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il
contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a)
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i
ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b)
a decorrere dallo stesso periodo d’imposta nel quale i compensi o i ricavi
superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c);
in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito
d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta.
4. I
contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono
farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di
un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per
la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze.
5. Ai
contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è
attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento
della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura informatica e
degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è
riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in
caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito
è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con
riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a
concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi,
i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai
fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),
nonchè dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed
extratributari, nonchè del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti
che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto
dell’ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
8. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime
di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni
richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di
cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze
sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Art. 14.
(Regime fiscale delle attività marginali)
1. Le
persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi
di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a
condizione che i ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente risultino
di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti
ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore.
Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non
può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai
fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per
ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento
determinati in base all’applicazione degli studi di settore dopo aver
normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità
delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza
economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di
applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e
ai compensi conseguiti nell’anno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano
domanda all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale
entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire del
predetto regime. Nell’anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle
attività marginali sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al
15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato
rispettivamente ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 79 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di
imprese di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico l’imposta
sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di
avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a)
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i
compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di
riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati
dall’ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in
relazione allo specifico settore di attività;
b)
a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi
conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel
periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o
rettificati dall’ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al
comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per
cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi
ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo
d’imposta;
c) in caso di rinuncia
da parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di
gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto
regime.
6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi,
i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai
fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché dalle liquidazioni e
dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale
delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari
dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal
caso, devono munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori
idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui
al presente articolo è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella
misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto
dell’apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il
predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire
seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione
finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del
prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati
in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è
rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed
extratributari, nonchè del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime
previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi del
comma 4, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva.
10. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del
regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni
richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di
cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze
sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Art. 15.
(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole
dei comuni montani)
1. Il
comma 1 dell’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito
dal seguente:
«1.
I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole
ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge
possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando
esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis
del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature
di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del
territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste
forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità
atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonchè lavori agricoli e forestali tra i
quali l’aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i
trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del
bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno.
Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in
base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall’Istituto nazionale di statistica».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della citata legge
n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono
considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad
imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di
lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende
agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
1-ter.
I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla
propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando
mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell’ufficio
meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata
quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati versati
dai coltivatori diretti all’INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura
assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis
e 1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1
possono assumere in appalto da enti pubblici l’incarico di trasporto locale di
persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
1. Al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’imposta
regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse
di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle
province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991,
n. 390»;
b)
all’articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative agli
apprendisti,» sono inserite le seguenti: «ai disabili»;
c) all’articolo 11, dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis.
Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i
seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la
base imponibile non supera lire 350.000.000;
b)
lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire
350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la
base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la
base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter.
I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al
comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.»;
d) all’articolo 41,
commi 2 e 3, le parole: «per il 1998 e 1999», ovunque ricorrano, sono
soppresse;
e)
all’articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo
comma, la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2003».
2. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 17.
(Interpretazione autentica sull’inderogabilità delle clausole mutualistiche
da parte delle società cooperative e loro consorzi)
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si
interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o
loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque
per le stesse l’obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla
data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato
articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse
società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione,
ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per
le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonchè in caso di
decadenza dai benefici fiscali.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI
IMMOBILI
Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1.
All’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante
la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2.
I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento
dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate
delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta
dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1º al 20
dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell’imposta può essere
effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini
conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta
in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 30 giugno».
2. Al comma 12 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «Fino all’anno di imposta 1999», sono sostituite
dalle seguenti: «Fino all’anno di imposta 2000».
3.
All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di concessione su aree
demaniali soggetto passivo è il concessionario».
4. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale
delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’
imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati
al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d’imposta 1995 e successive.
Il termine per l’attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita
da parte degli uffici del territorio competenti di cui all’articolo 11, comma
1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d’imposta 1994 e successive.
Art. 19.
(Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo
parziale)
1. Per i
beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale,
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, il versamento dell’ICI è effettuato dall’amministratore
del condominio o della comunione.
2.
L’amministratore è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento
dell’ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al
singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto
annuale.
Art. 20.
(Semplificazione per l’INVIM decennale)
1. Per
gli immobili di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, concernente l’imposta comunale sull’incremento di
valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si
compie tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il
30 marzo 2001, in luogo dell’imposta INVIM decennale, un’imposta sostitutiva
pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con
l’applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
2. Per
gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l’imposta sostitutiva di
cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente
accertato per l’imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati all’imposta INVIM
straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363,
l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale
dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria.
In tal caso è escluso l’obbligo della dichiarazione di cui all’articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuati i casi di esclusione dell’obbligo della dichiarazione di cui
all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, nonchè ogni altra disposizione necessaria all’attuazione del
presente articolo.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL’ENERGIA
Art. 21.
(Disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel)
1. A
decorrere dal 1º luglio 2001, il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato
“biodiesel“, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati
usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere
il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione
con gasolio o altri oli minerali del “biodiesel“ è effettuata in regime di
deposito fiscale. Il “biodiesel“, puro o in miscela con gasolio o con oli
combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall’accisa nei limiti di un
contingente annuo di 300.000 tonnellate nell’ambito di un programma triennale,
tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori,
le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri,
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti
agli operatori. Per il trattamento fiscale del “biodiesel“ destinato al
riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo
61».
2. Al fine di promuovere l’impiego del prodotto
denominato «biodiesel», di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzato alla
realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall’articolo
2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219,
preveda l’avvio al consumo del «biodiesel» puro presso utenti in rete, a
partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i
soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di
«biodiesel» esente da accisa nell’ambito del progetto-pilota triennale di cui
all’articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di
entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1º luglio 2000-30
giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché
vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel»
esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1º
luglio 1998-30 giugno 1999 e 1º luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di
rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione
da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Art. 22.
(Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)
1.
All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono
inseriti i seguenti:
«6-bis.
Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un
ridotto impatto ambientale è stabilita, nell’ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate,
applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in
miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato
da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b)
etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire
560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e
riformulati prodotti da biomasse:
1)
per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2)
per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
6-ter.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, il Ministro dell’ambiente ed il Ministro delle
politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di
spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto,
i criteri di ripartizione dell’agevolazione tra le varie tipologie e tra gli
operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative
miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica
della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata
sull’intero ciclo di vita».
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 23.
(Riduzione dell’accisa per alcuni impieghi agevolati)
1. I
punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai
seguenti:
«12.
Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che
in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti
al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:
benzina e benzina senza
piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;
gasolio...
40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti
(GPL)... 40 per cento aliquota normale;
gas metano... 40 per cento
aliquota normale.
L’agevolazione
è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di
alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas
metano pari al 70 per cento del consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi
18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b)
litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura
circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a
500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi
11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con
popolazione di 100.000 abitanti o meno.
13.
Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei
feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da
determinare con provvedimento dell’amministrazione finanziaria (nei limiti e
con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui
all’articolo 67):
benzina... 40 per cento
aliquota normale;
benzina
senza piombo... 40 per cento aliquota normale;
gasolio... 40 per cento
aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti
(GPL)... 40 per cento aliquote normali;
gas metano... 40 per cento
aliquota normale.
Le
agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le
autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d’imposta
da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero
mediante buoni d’imposta. I crediti ed i buoni d’imposta non concorrono alla
formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto
di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni».
Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Al
fine di compensare le variazioni dell’incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall’andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1º
gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti
prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
a)
benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b)
benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o
gasolio:
1)
usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2)
usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
d)
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con
acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all’impiego nella carburazione e nella combustione:
1)
emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;
2)
emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire
474.693 per mille litri;
3)
emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per
riscaldamento:
3.1)
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
3.2)
con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4)
emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1)
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2)
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e)
gas di petrolio liquefatti (GPL):
1)
usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
2)
usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
f)
gas metano:
1) per
autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2)
per combustione per usi civili:
2.1)
per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire
56,99 per metro cubo;
2.2)
per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui:
lire 124,62 per metro cubo;
2.3)
per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3)
per i consumi nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
3.1)
per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2)
per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Il
regime agevolato previsto dall’articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già
individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per
l’anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri
7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni.
Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il
periodo 1º gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 127, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L’aliquota normale di riferimento per il gasolio
destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio
usato come carburante.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno
2001, l’accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
Art. 25.
(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori)
1. A
decorrere dal 1º gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l’aliquota prevista
nell’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il
gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è
ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.
2. La
riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:
a)
agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
relative leggi regionali di attuazione;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di
cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE)
n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) agli enti pubblici e
alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
3. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata, a
decorrere dal 30 giugno 2001, l’aliquota di cui al comma 1, in modo da
compensare l’aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per
autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, purchè lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima
settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno
dell’ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite
le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per
ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2
presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai
competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con
l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 8,
comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione
relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell’anno 2001; in tal caso,
nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato
l’importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni
stabilite con il decreto di cui al comma 3.
Art. 26.
(Soggetti obbligati nel settore dell’accisa sul gas metano)
1. I
commi 4 e 5 dell’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:
«4.
L’accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che
vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che
si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio.
Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas
metano per autotrazione che non abbiano, presso l’impianto di distribuzione,
impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere
riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell’accisa i titolari di
raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di
energia elettrica e di calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) l’impianto utilizzato
per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e
rigassificazione di GNL;
b)
l’impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito
da un’impresa di gas naturale; l’insieme di più concessioni di stoccaggio
relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo
titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di
trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di
gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di
compressione».
2. Dopo
il comma 8 dell’articolo 26 del citato testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I depositari
autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla
dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta».
Art. 27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in
altri specifici territori nazionali)
1. Per il
periodo 1º gennaio – 30 giugno 2001, l’ammontare della riduzione minima di
costo prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell’articolo 12 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di
lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di
lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
2. Le
agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come
combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla
lettera c) del comma 13 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come sostituita dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un
successivo regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della
citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e
secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle
finanze.
3. All’articolo 4, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412» sono
inserite le seguenti: «ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro
abitato ove ha sede la casa comunale».
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70
per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c)
del comma 10 dell’articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si
applicano le seguenti aliquote:
a)
per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui:
lire 78,79 per metro cubo;
b)
per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.
5. Per il
periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2001, l’ammontare della agevolazione
fiscale con credito d’imposta prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è
aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un
onere complessivo pari a lire 8 miliardi.
Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
1.
L’addizionale erariale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,
n. 384, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 5, della legge
13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.
2. Al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle
produzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 3, comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il giorno 16»;
b)
all’articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«o-bis)
utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a
1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della
fruizione dell’agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all’ufficio
tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati
relativi al consumo del mese precedente».
c)
all’articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-ter)
impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici,
elettrometallurgici ed elettrosiderurgici».
d) all’articolo 53,
comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) che l’acquistano
da due o più fornitori».
e) all’articolo 56,
comma 2, primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero «16»;
f)
la lettera b) del comma 3 dell’articolo 63 è sostituita dalla seguente:
«b)
officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire
150.000».
g) all’articolo 63, comma 4, le parole: «dal 1º
al 15» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 16».
h)
all’allegato I le parole: «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e
lire 2,45 per l’ulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti:
«lire 6 al kWh».
3.
All’imposta erariale di consumo di cui all’articolo 52 del citato testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, per l’addizionale erariale sull’energia
elettrica.
4.
L’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di
licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi
di azoto di cui all’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nonchè per l’imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e
sull’orimulsion di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre
dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle
somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonchè di cui
al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono
ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi
dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche
mediante il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con
altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4
dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa
come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto
quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli
invasi superiore ed inferiore, per l’accelerazione di gravità.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di
produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
a) quelli
riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i
comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del
Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non
consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro
dei lavori pubblici;
b) quelli
riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, per l’80 per cento a favore dei comuni
territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui
alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative
province.
10. I
sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi
diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli
impianti.
11.
All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100 GWh» sono inserite le
seguenti: «, nonché al netto dell’energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l’uso della
quale fonte è altresì esentato dall’imposta di consumo e dall’accisa di cui
all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Art. 29.
(Norme in materia di energia geotermica)
1. Al
fine di sviluppare l’utilizzazione dell’energia geotermica quale fonte di
energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa
vigente, dal 1º gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di
teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a
lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito
all’utente finale sotto forma di credito d’imposta a favore del soggetto nei
cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
2. Agli
utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa
devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per
l’utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.
Capo VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 30.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, nel primo comma,
il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) le operazioni
relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di
abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile
1953, n. 342, e successive modificazioni, nonchè quelle relative
all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16
novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26
novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate»;
b) all’articolo 10,
relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è
aggiunto il seguente:
«27-sexies) le
importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei
prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna»;
c) all’articolo 74, è
abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai
giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, concernente il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 – (Rapporto tra imposta unica e altri
tributi) – 1. L’imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e
dell’UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all’esercizio
dei concorsi pronostici ad esclusione dell’imposta di bollo sulle cambiali,
sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad
aliquota del 10 per cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».
4.
L’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni
aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da
ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia
limitatamente all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione mediante contratti
di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità
è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di
veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l’imposta
sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del
comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per
cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a
combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di
beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l’acquisto dei quali
ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente
articolo.
7. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o
mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del
veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior
gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Art. 31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per
alcuni beni e servizi:
1) alla
lettera g), dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte le seguenti:
«la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa
installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da
parte delle imprese di autotrasporto»;
2)
alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne quelle
sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila»;
b)
all’articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari
settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
«e-ter) filo di rame con
diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater)
filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella)
(v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di
leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d.
7605.21)»;
c)
all’articolo 74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dal primo comma
dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora
liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione
delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento
milioni».
d) alla tabella A, parte
II, relativa a beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento:
1) al
numero 18), dopo le parole: «dispacci delle agenzie di stampa, libri,
periodici,» sono inserite le seguenti: «anche in scrittura braille e su
supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»;
2)
al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,» sono
inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria
e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche in scrittura braille e su
supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».
2.
All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000,
n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le
parole: «Per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
b)
al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2002».
3. Per i
soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da
versare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli
interessi nella misura dell’1 per cento, previa apposita annotazione nei
registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere
rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4.
L’articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime
speciale per gli esercenti agenzie di vendite all’asta, previsto ai fini
dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal
1º gennaio 2001.
Art. 32.
(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive
dilettantistiche)
1.
All’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis.
Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate
di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche».
Art. 33.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e
disposizioni agevolative)
1.
All’articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti
dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Atti del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono,
anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che
recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese
processuali: 3 per cento»;
b) nella nota II) le
parole: «Gli atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal 1º marzo 2001.
3. I
trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della
normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per
cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che
l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal
trasferimento.
4. Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di
bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 7, primo comma, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a
conti correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed
altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero
ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA»;
b)
dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: «Art. 8-bis. Certificati
anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive
federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza»;
c) dopo l’articolo 13 è
inserito il seguente: «Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai
sensi dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità
motorie permanenti».
5.
All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato
dall’articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche alle associazioni pro-loco».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce Rossa
Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per
tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario.
Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati
alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di
telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri
soggetti autorizzati.
7.
All’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte,
in fine, le parole: «, nonchè i procedimenti di rettificazione di stato civile,
di cui all’articolo 454 del codice civile».
8. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
9. All’articolo 9, comma 11, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è
sostituita dalla seguente: «dodici».
10. L’articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
in materia di imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, si
interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche
con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonchè agli enti religiosi
riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai
sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi
di versamenti già effettuati.
11. All’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In caso di fusione tra società esercenti attività di
locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già
esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi
nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione».
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis
all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’mposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, le parole: «entro un anno dall’acquisto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dall’acquisto».
13. All’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis.
I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, nonchè le associazioni di promozione sociale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall’obbligo di
utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo».
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI
E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 34.
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)
1. A
decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto
fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.
2. Le
domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.
3. All’articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«h-bis)
le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non
sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente
all’applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell’articolo 13,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle
predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il
sostituto d’imposta o l’intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre
che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell’imposta.
5.
All’articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole: «entro il termine previsto
dall’articolo 2946 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. All’articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «di
diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi».
Art. 35.
(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e
internazionali)
1.
All’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè quelli
percepiti, anche in relazione all’investimento delle riserve ufficiali dello
Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica
italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchè tali
Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze emanato in attuazione dell’articolo 76, comma 7-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2.
All’articolo 8 del citato decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter.
Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 7 non si applicano
altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell’articolo 6 quando
essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere,
anche in relazione all’investimento delle riserve ufficiali dello Stato».
Art. 36.
(Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)
1. Ferma
restando l’eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o
di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità
che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la
più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione
all’ente creditore dei dati del pagamento stesso.
Art. 37.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1.
All’articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: «escluse le attività previste all’articolo
126,» sono soppresse.
2.
All’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo
il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La
licenza è altresì necessaria per l’attività di distribuzione di apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma
dell’articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per
i giochi consentiti. La licenza per l’esercizio di sale pubbliche da gioco in
cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento
delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali
apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell’Amministrazione finanziaria,
necessario comunque anche per l’installazione degli stessi nei circoli
privati».
3. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
«In tutte le sale da biliardo o
da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a
praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una
tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d’azzardo anche quelli che l’autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico
interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel
pubblico interesse»;
b) il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«Si considerano apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo
quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente
aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore
superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici
per i giochi gestiti dallo Stato»;
c) al quinto comma:
1) dopo
le parole: «all’elemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore
del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di
valore non superiore ad un euro»;
2)
le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite
dalle seguenti: «Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per
ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o
nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La
durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;
d)
i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
«Appartengono altresì alla
categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere
la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l’introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta
metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente
e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in
prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il
costo della partita»;
e) dopo l’ultimo comma è
aggiunto il seguente:
«Oltre a quanto previsto
dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle
disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può
sospendere la licenza del trasgressore, informandone l’autorità competente al
rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione
disposto a norma del presente comma è computato nell’esecuzione della sanzione
accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l’autorità procedente
provvede a darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria».
4. L’articolo 88 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è
sostituito dal seguente: «Art. 88. 1. La licenza per l’esercizio delle
scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o
autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la
facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti
incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della
stessa concessione o autorizzazione».
5.
All’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«4-bis.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di
concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività
organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire
l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o
telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o
all’estero.
4-ter.
Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11
del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione
dell’articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la
raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di
scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita
autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».
Art. 38.
(Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria per gli apparecchi
da divertimento e intrattenimento)
1.
L’Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all’articolo 86 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 37 della presente
legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente,
attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di
regolamento, compresa l’installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo
per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all’articolo 14-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
nonchè di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle
caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi.
Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dell’interno e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che ne stabilisce anche le
modalità di utilizzo. L’Amministrazione finanziaria provvede altresì alla
predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il
controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli
esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta
rilasciato dall’Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo
titolo.
2. Per
gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma
dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 37
della presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a
deconto o strumenti similari, previsti dall’articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonchè del
dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, è stabilito, per i primi
cinque mesi dell’anno 2001, un imponibile forfetario medio
dell’imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.
3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari
competenti per l’attività finalizzata all’applicazione delle imposte dovute sui
giochi, ai fini dell’acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la
repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi
pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono,
di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le
facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51
e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma
dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 37
della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti
similari, nonchè del dispositivo indicato al comma 1 del presente articolo.
5. Per favorire il ricambio del parco macchine da
gioco, per l’anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina
comunitaria, un credito d’imposta per la rottamazione degli apparecchi e
congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma
dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 37
della presente legge, purchè installati entro la data di entrata in vigore
della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a
deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente
articolo. Il credito d’imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre
alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi
d’imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito
d’imposta non è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare
dell’apparecchio rottamato ai fini del versamento dell’imposta sugli
intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso
apparecchio è stata assolta, per l’anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti.
All’onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante
le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle finanze sono
stabilite le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma
5.
Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In
sede di prima applicazione, per l’installazione di apparecchi non muniti di
scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1
dell’articolo 38, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta
dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di
legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1
dell’articolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio 2001.
2. Per
gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è
richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego
del nulla osta provvisorio l’apparecchio deve essere immediatamente rimosso.
Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all’articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, come modificato dall’articolo 37 della presente legge, è acquisita
entro la data del 30 giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori
entrate previste dall’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
per l’espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle
gare previste dal citato articolo, nonchè per gli ulteriori adempimenti
necessari per l’avvio del gioco del Bingo e per i connessi controlli, si
provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle disponibilità del
bilancio dell’incaricato del controllo centralizzato del gioco anche in deroga
ai limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile.
Art. 40.
(Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa
da gioco di Campione d’Italia)
1. Al
comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: «Al capitale della società partecipano
esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale
autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d’Italia, la
provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono
al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2001, l’atto costitutivo, lo
statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi
legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero
dell’interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario».
Art. 41.
(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del
lotto)
1. La
posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 787
per colonna a decorrere dal 1º gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a
decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Il
comma 5 dell’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come
modificato dall’articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito
dal seguente:
«5. Per l’installazione di ciascun terminale per
la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum,
stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve
essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno
2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001.
All’atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di
rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà
dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del
contributo una tantum nei termini predetti comporterà il ritiro del
terminale e l’addebito delle spese sostenute per il ritiro».
Art. 42.
(Disposizioni in materia di controlli dell’amministrazione finanziaria, di
rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)
1. A
decorrere dall’anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico
dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10
miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due
anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a
50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri
contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dell’amministrazione
finanziaria nel limite delle risorse disponibili.
2. Al
terzo comma dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo la parola: «ufficiali» sono inserite le
seguenti: «e i sottufficiali».
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Art. 43.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1. Al
comma 6 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole:
«Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
2. Al
comma 99-bis dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall’articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
al primo periodo, le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola» sono
sostituite dalle seguenti: «soggetti ad utilizzazione agricola», e sono
soppresse le parole: «, che ne cura l’attuazione»; al secondo periodo, le
parole: «destinati alla coltivazione» sono sostituite dalle seguenti:
«utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente
disposizione»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai conduttori degli
immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le
cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali».
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica definisce e cura l’attuazione di un programma di alienazione degli
immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle
modalità di vendita di cui all’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come modificato dall’articolo 4, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di
documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita
dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per
tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede
amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se viene
richiesta, da parte dell’acquirente, la rettifica della rendita catastale in
diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l’immobile
richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe,
ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l’Ufficio del
territorio dovrà provvedere all’eventuale rettifica entro novanta giorni dalla
data di ricezione della richiesta».
6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni
nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo,
negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto
immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati
dall’obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli
articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono
essere compiuti validamente senza l’osservanza delle norme previste nella
citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per
i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data
delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo
di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa
nell’atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal
soggetto che, nell’atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e nell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall’articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:
«1-bis.
Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati
non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto
di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000,
n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della
difesa, nonchè delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i
rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di
conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 112,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì
determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità
pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi».
9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare
alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie
esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti
dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a
trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del
parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a
200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa,
secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
10. A
valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle
norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le
modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata all’ammodernamento e alla
ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla
lettera c) del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dopo le parole: «alla determinazione del valore dei beni» sono
inserite le seguenti: «da alienare nonchè da ricevere in permuta».
12. Al
fine di favorire l’attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni
immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di
cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la
definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni
transattive o di bonario componimento che comportino l’immediato conseguimento
di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del
giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonchè alla possibilità
di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare
la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire
bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo
maturata alla data del 30 settembre 2000 purchè questi, previa formale rinuncia
a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza
interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture
contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre
alle eventuali spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle
dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi
di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato,
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
15. Al comma 99 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne cura
l’attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto di
prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo,
in favore dei concessionari e dei conduttori, nonchè in favore di tutti i
soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento
dell’immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti
richiesti dall’amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative
di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno la vendita
frazionata».
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle
Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale
militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all’alienazione
degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e
modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento
del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il
Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata
legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono
utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di
ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della
difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati
nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze
della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte
delle risorse complessivamente derivanti all’amministrazione della difesa ai
sensi dell’articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell’articolo
9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’articolo 43,
comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura
dell’85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura
del 15 per cento, al fondo casa previsto dall’articolo 43, comma 4, della
citata legge n. 724 del 1994.
17. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della legge 28
luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:
«10-bis.
Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli
immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di
alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori
o prospicienti le strutture di servizio».
18. Al comma 109 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le
parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali,
direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore
al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;
b)
la lettera c) è abrogata.
19. I
lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di
portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di
proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell’ente medesimo.
20. Agli
immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all’esaurimento delle
relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell’articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di
dismissione, di cui all’articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si
applica l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell’interno del
10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 1986.
22. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis)
alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle
associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali
o umanitarie».
Art. 44.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)
1. Dopo
il comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis.
Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice
competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il
pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di
sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non
opera nei confronti dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di
concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma».
Art. 45.
(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. I
contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in
proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale,
gestiti dalle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica della
regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo
che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria
competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.
2. Le
disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per
il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per
l’edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a
profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137,
e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le
disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di
cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;
tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a
statuto speciale, o di proprietà dell’ex Opera Profughi, dell’ex EGAS e dell’ex
Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi
dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
Art. 46.
(Trasferimento in proprietà di alloggi)
1. I
comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all’articolo 2 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento
in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Gli
alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di
diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è
esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata
legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma
dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno
120 giorni di tempo dalla data dell’avvenuta volturazione per provvedere all’accertamento
di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma
1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma,
l’Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio
può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della
proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della
protezione civile, di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19
marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile
dei comuni ove sono ubicati.
Art. 47.
(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)
1. Al
fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni
immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata
dell’operatività dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi.
L’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge
attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso
conferiti dallo stesso Ministro.
Capo X
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
Art. 48.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1.
L’importo del netto ricavo relativo all’emissione dei titoli pubblici per il
prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative
per l’iscrizione nel registro delle imprese, di cui all’articolo 11 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l’anno 2001 in lire 2.500
miliardi.
2.
L’importo di cui al comma 1 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi
diritto con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 11 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Art. 49.
(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Alla
lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l’ipotesi prevista
dall’ultimo comma dell’articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440».
2. Con
decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per
l’amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell’ambito delle
pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della
legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità
per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o
dei mezzi non più destinati all’impiego, allo scopo di consentirne
l’esposizione al pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo
anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare,
eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese
stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme
vigenti.
Capo XI
ONERI DI PERSONALE
Art. 50.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai
fini di quanto disposto dall’articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi
contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è
rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi
comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando
quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
2. Le
somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di
cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e
2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il
personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di
attuazione dell’autonomia scolastica, l’ammodernamento del sistema e il
miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per
l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale
docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50
miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato
ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il
perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione
professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, dell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di
lire 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono
utilizzate anche le somme relative all’anno 2000 destinate alla carriera
professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del
comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212
del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente
contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire
100 miliardi finalizzata anche all’incremento e alle perequazioni dei fondi per
il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento
all’anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello
dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri
perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità,
e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di
perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999,
n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi
destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati
al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle
Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a
decorrere dal 1º gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e
con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del
Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei
conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti
stipendiali conseguenti all’applicazione delle norme soppresse dal
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all’atto del conseguimento, rispettivamente,
della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di
stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante
ai magistrati di Cassazione di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Il nono comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si
intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge
n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359
del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità
giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione
dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere
eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l’incentivazione della
specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta
a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del
predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi,
da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 19, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per
le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonchè
la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a)
ulteriori interventi necessari a realizzare l’inquadramento dei funzionari
della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente
equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi
degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b)
copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso
articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei
trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al
personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero;
d) copertura e
riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, al
comma 1 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell’amministrazione penitenziaria. Alle
conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma
6 dello stesso articolo. Si applica l’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, nonchè la previsione di cui al comma 7 dell’articolo 3 dello
stesso decreto.
10. Per
il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del
comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti
attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative
ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell’interno, delle finanze,
della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente
ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2001, rispettivamente nelle
seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l’assestamento
del bilancio dello Stato per l’anno 2001.
11. Per
l’attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può
provvedere con i decreti di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo
2000, n. 78; per l’attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b),
il termine di cui all’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del
2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28
febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l’espressione del parere sugli
schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma
obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia
penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a
decorrere dall’anno 2002.
Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
1.
All’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni
2002 e 2003 deve essere realizzata un’ulteriore riduzione di personale non
inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
1997»;
b)
al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale
percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente
realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni
comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale».
2. Ferme
restando le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate
le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo
difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito
dell’abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in
relazione all’espletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti
delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio
dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione del personale,
per le finalità e nei limiti di cui all’articolo 43, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3.
L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si
interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica
la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità
di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione
individuale di anzianità. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione
dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al
personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione
delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con
le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dell’ex Ente poste
italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall’articolo
45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31
dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6,
che abbia assunto servizio in comando presso l’amministrazione richiedente dopo
il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà
autorizzata per l’amministrazione stessa nell’anno 2001, in applicazione
dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
8. Ferma restando la validità ordinaria delle
graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31
dicembre 2000, per l’assunzione di personale presso le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purchè i relativi
concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998. Per le Forze armate la
validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dell’articolo 110 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
«organica dell’ente» sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto
all’unità superiore».
10. All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis.
Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve
essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di
conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale
per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata.
Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne
che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati e non
strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino
personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro
il 31 dicembre 1997, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di
programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento
dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.
12. Fermi
i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura,
al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31
dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all’articolo 5, commi da 1 a 3,
del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
13. All’ultimo periodo del comma 23 dell’articolo 45
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall’articolo 89
della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: «fondamentale» è
sostituita dalla seguente: «complessivo».
Capo XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Art. 52.
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti
locali e relativi costi)
1. Ove
alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di
mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione
dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del
completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono
avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti
ad essi conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata legge
n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti
titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque
solo eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove
alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di
aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto
dall’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle
leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni
agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme
associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo
transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province,
d’intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per
favorire il processo di aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni
statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia
concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni
ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600
milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell’interno.
4. All’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione»;
b)
il comma 3 è abrogato.
5. Per il
completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai
sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la
spesa di lire 515 miliardi per l’anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l’anno
2002 e lire 4.238,6 miliardi per l’anno 2003, da iscrivere alla pertinente
unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le
regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di
interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del
trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti
importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire
1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme
alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi
per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere
dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all’Ente nazionale per le strade
(ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di
funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l’anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge
27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui
ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di
cinque anni, a richiesta degli interessati e dell’ente erogante, previa
accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte
di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo
dell’ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive
sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata
realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione
dell’accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior
gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall’articolo 17, comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio
dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli
importi già determinati per l’anno 1998.
10. Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l’importo di lire 540,7
miliardi recato per l’anno 2000 dall’articolo 3, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli
oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in
corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni
finanziarie a causa del predetto ritardo.
11. Nell’ambito del fondo per il federalismo
amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei
contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati
dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato
Spa, a decorrere dal 1º gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente
a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati,
rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell’entrata in esercizio di
nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze
di servizi per l’alta capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata
tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nell’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La quota del
fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene
attribuita alle predette province che provvedono all’erogazione dei contributi
direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal
Ministro per la solidarietà sociale».
Art. 53.
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai
fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi
comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall’articolo 30 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a)
per l’anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 28
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non
potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi
passivi e di quelle per l’assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In
sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni
dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di
previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni
1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i
dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di
previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999,
sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno
essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b)
per l’anno 2000 il disavanzo di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle
entrate e delle spese relative all’assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il
1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le
quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione
di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I
presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli
derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono
collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sull’andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento
dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano
tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo
e adottano i provvedimenti conseguenti.
3.
Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in
sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull’andamento di spese,
entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti
comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall’articolo 48,
comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis dell’articolo 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per
l’anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola:
«2001» è sostituita dalla seguente: «2002». All’articolo 8, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è sostituito dai
seguenti:
«4)
anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
7. Al
comma 1 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
soppresse le parole: «; l’importo così risultante rimane costante
nei tre anni successivi».
8. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l’obiettivo di cui al
comma 1 venga complessivamente conseguito, per l’anno 2000 è concessa, a
partire dall’anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti:
«Qualora nell’anno 2000 l’obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente
raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il
complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall’anno 2001 una
riduzione».
9. I trasferimenti erariali per l’anno 2001 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L’incremento delle
risorse, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per
l’anno 2001 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le
finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. L’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, è rinviata al 1º gennaio 2002.
10. A decorrere dall’anno 2001, i trasferimenti
erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000
milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000
milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità
montane per l’esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle
comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed
ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all’ammontare dei
trasferimenti a ciascuno attribuiti per l’anno 2000 a titolo di fondo
ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i
maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane
per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei
comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun
nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi
erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla
popolazione residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l’anno
2001, è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002 ed è incrementato del
tasso programmato di inflazione a decorrere dall’anno 2003. A decorrere
dall’anno 2002 le risorse sono utilizzate nell’ambito della revisione dei
trasferimenti degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 9, secondo
periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo
Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire
9.993 milioni per l’anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l’anno 2000, da
ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare
in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di
dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31
dicembre 1996 l’approvazione, da parte del Ministero dell’interno, dell’ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri
sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al
personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in
disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o
all’avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi
dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte
di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995,
n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre
1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4
aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996,
n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli
oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita
certificazione la cui definizione, modalità e termini per l’invio sono
determinati con decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del
presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di
insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura
direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito
negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell’imposta
comunale sugli immobili a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai
fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è
commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati,
dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 1993 con l’aliquota del 4 per
mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch’esso
calcolato con l’aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto
del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o
attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell’articolo 31, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne
hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In
caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura
direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell’imposta comunale sugli
immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per
l’attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine
perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui
modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell’interno, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante
alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle
comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è
attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo
complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui
all’articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote
di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi
locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I
regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.
17. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61, comma
3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto
dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e
2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana
gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito
provvedimento consiliare, considerare l’intero costo dello spazzamento dei
rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre
2001, a condizioni più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le parti, i
contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all’affidamento in concessione
del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell’imposta
comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per l’anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore
a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il
limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire
167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul
fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dell’articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«4. Una
quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel
comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro
competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità
ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli
utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle
predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori
pubblici. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti».
21. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 61,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, l’ammontare delle riscossioni per l’anno 1999 dell’imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto
ordinario è determinato aumentando l’importo risultante dai dati del Ministero
delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente
calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province
nel primo bimestre dell’anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna
provincia, ai fini dell’attuazione del predetto articolo 61, comma 1, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi
risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell’anno 2000. Al
fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province
trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell’interno una
certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni
mensili relative agli anni 1999 e 2000.
22. Con
riferimento all’assegnazione alle province del gettito di imposta
sull’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della
riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i
relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila
abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d),
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino
la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei
dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare
disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a
quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del
predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici
e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita
deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Art. 54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia
di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
concernente il termine per l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 54, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque
essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai
servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle
tariffe non ha effetto retroattivo».
b)
all’articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti
formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento
alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente
comma, opera dalla data della notifica stessa».
Art. 55.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Al
comma 37 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Per il solo anno 2001 la percentuale
destinata al Ministero dell’interno è pari al 30 per cento e il restante 20 per
cento è destinato alla provincia di Varese».
Art. 56.
(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)
1. Il
sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario,
riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione
diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria
e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente
incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
2. Il
Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto
nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica della materia,
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003,
garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato
degli effetti derivanti dall’approvazione di nuove disposizioni normative nel
triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per
ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di
cui all’articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie
rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento
speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da
riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo
per l’edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di
prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di
importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da
destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di
Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell’ambito
degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle
università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e
di lire 8 miliardi per l’anno 2003.
6. I consorzi per l’istruzione universitaria a
distanza, di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti,
anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere
sull’apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 57.
(Finanza di progetto)
1. Al
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli
orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in
fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la
realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell’unità
tecnica-finanza di progetto, di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori
modalità di incentivazione all’utilizzo dello strumento della finanza di
progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle
valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste
dal presente articolo.
Art. 58.
(Consumi intermedi)
1. Ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite
dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le
convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria
servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di
tutelare il principio della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, i
limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le
predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.
2.
All’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole:
«amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso
alla locazione finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri per la standardizzazione e l’adeguamento dei sistemi
contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti
elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei
fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle
forniture di beni e servizi nonchè i relativi sistemi di collaudo o atti
equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione
degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni
aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell’acquisizione di beni e servizi,
assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei princìpi
di trasparenza e di semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati
a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la
trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere finanziario complessivo.
Art. 59.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
1. Al
fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con
il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la
eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a
cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In
particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell’interno,
il Ministro della sanità e il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di
province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali;
b)
più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni
diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di
università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente
dei rettori delle università italiane.
3. Per le
finalità di cui al presente articolo, nonchè per lo svolgimento delle attività
strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università
possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,
costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni
che possono essere conferiti alle medesime nell’osservanza del criterio della
strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque
riservate all’università.
4. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce
periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle
aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non
aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a
prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni
suddette e in quelle di cui all’articolo 26 della citata legge n. 488 del
1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell’acquisto di beni e servizi da
parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le
medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese
necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con
criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di
attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.
Art. 60.
(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica
amministrazione)
1. Al
fine di massimizzare l’efficacia delle convenzioni e della collaborazione da
fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all’articolo 59, la CONSIP
Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa
pubblica e dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione
di un’appropriata classificazione merceologica delle principali voci di
acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell’area di
interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse
caratteristiche e condizioni:
a)
dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni
preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti
esclusivamente in mercati locali;
b)
dell’offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in
mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o
internazionali, concorrenza;
c) delle forme e
tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie
industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e
semplice ricorso al mercato.
Art. 61.
(Spese per l’energia elettrica, postali e per combustibili)
1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all’articolo 14,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la
costituzione dei consorzi di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le
modalità stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
emanata ai sensi dell’articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le
amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi
adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie
effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita
l’introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento
delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi
compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per l’approvvigionamento
di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili
a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche
amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di
riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui
agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’ambiente identifica gli impianti ed i
combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone
l’utilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di
imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a
qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall’esercizio di
servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli
enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono
presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 62.
(Affitti passivi)
1. Al
comma 1 dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole
da: «Il Presidente» fino a: «entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il supporto dell’Agenzia del demanio o di
apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni
specializzati scelti con le modalità di cui all’articolo 26 della presente
legge»; e le parole: «con il supporto dell’Osservatorio sul patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.
2. Al
comma 3 dell’articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole:
«anche avvalendosi della collaborazione dell’Osservatorio di cui al medesimo
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di piani di
razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di
concerto con l’Agenzia del demanio o con l’apposita struttura di cui al
medesimo comma 1».
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono
attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici
uffici si avvalgono dell’Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma
1 dell’articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal
comma 1 del presente articolo. L’attuazione dei piani di razionalizzazione
avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione
passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di locazione
sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente
articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, nè
la previa attestazione dell’inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta
alla spesa previsti dall’articolo 34 del regolamento sui servizi del
Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno
1929, n. 1058, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di
competenza dell’Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15
dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo
nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta;
decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, nonchè le altre pubbliche amministrazioni,
devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento
della spesa annua per affitti e locazioni.
Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di
Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco)
1. Il
servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote
miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali
condizioni di impiego, nonchè ogni altra forma di fornitura di alimenti a
titolo gratuito.
2. Le
modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e
del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il
diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle
procedure di cui all’articolo 59 con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro competente per l’amministrazione di appartenenza da adottare di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno successivo. Con il
medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e
del miglioramento vitto, nonchè la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in
relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego
degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo
della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle
seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in
parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni
pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione
diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in
modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari
determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al
comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema
di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni
di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3
è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al
sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni
fuori dal territorio nazionale condotte sotto l’egida dell’ONU o di altri
organismi sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi
comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche
avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da
costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette
società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre
attività del Ministero.
Art. 64.
(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A
decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai
comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai
contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei
trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per
cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2.
Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell’aumento dei maggiori
trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della
determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici
erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli
conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali
dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di
parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale
eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere
dall’anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita
catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di
eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto
dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre
2000 è prorogato al 1º luglio 2001.
Art. 65.
(Semplificazione di procedure)
1. Ai
fini dell’accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione
degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo
politico-amministrativo e funzione di gestione.
2. Il
fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie
esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato
titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall’articolo
32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, nonchè le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la
stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le risorse
anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme
accreditate dall’Unione europea per ciascun intervento.
3. L’articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è sostituito dal seguente:
«3.
Le amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi procedono al
recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro
trasferiti e non utilizzati nell’ambito dei programmi di rispettiva competenza,
unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di
erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonchè alle differenze
di cambio come previsto dall’articolo 59 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, versando il relativo importo al fondo di rotazione indicato al
comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del
medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato per le anticipazioni di cui al comma 1».
4. All’articolo 2, comma 2, lettera c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole:
«edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono
sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative». La disposizione di cui alla citata lettera c), come
modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell’ambito
degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al
comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, le parole: «; per le classifiche inferiori è ammesso anche il
possesso del diploma di geometra» sono sostituite dalle seguenti: «, di diploma
di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è
ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale
edile».
6. Il comma 3 dell’articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto
che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
Art. 66.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla
tesoreria unica)
1. Per
gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la
riduzione delle giacenze di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a
tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per
gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all’articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato
superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la
disposizione di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
3. All’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le
seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».
4. Per l’anno 2001 le erogazioni di cassa a favore
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni
educative, sono disposte con l’obiettivo di assicurare che per l’anno 2001 i
pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a
quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per
l’anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l’obiettivo previsto per
l’anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione
programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell’intervenuta autonomia
delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni sono
incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant’altro proveniente
dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle
contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono
comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto
o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in
conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad
affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3,
4, 5 e 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998,
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle
contabilità speciali di cui al comma 6; l’addizionale regionale all’IRPEF è
versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti
accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all’apertura delle contabilità speciali di cui
al comma 6, per l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle
regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell’accisa sulle benzine continuano ad
essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all’articolo
8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le disposizioni di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si
estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle
modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del
presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa
depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento
degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi
finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono
sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo
dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate
dall’autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei
programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte
delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a
decorrere dall’anno 2004 il 50 per cento dell’introito derivante dalla tassa
erariale di cui all’articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la
realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il
Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 67.
(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l’anno 2002)
1. I
decreti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell’articolo 2 del
citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa
all’effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell’articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.
2.
All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo periodo, dopo le parole: «conseguentemente determinata» sono
inserite le seguenti: «, con i medesimi decreti,»;
b)
nel primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono aggiunte le seguenti: «, nonché
eventualmente la percentuale dell’acconto dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta
riduzione delle aliquote».
3. Per
l’anno 2002 è istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una
compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in
una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al
bilancio dello Stato, per l’esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti
dall’attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell’interno, è ripartito dallo stesso Ministero a
ciascun comune in proporzione all’ammontare, fornito dal Ministero delle
finanze sulla base dei dati disponibili, dell’imposta netta, dovuta dai
contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale
risultante presso l’anagrafe tributaria.
4. I
trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito
spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001,
provvede a comunicare al Ministero dell’interno i dati previsionali relativi
all’ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito
per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30
ottobre 2001 il Ministero dell’interno comunica ai comuni l’importo
previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato
ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L’importo del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero
dell’interno, nel corso dell’anno 2002, in quattro rate di uguale importo. Le
prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la
terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo
relativi all’esercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze
entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell’interno e da questo ai comuni, e su
tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale,
all’attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni
contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni e comuni.
Capo XIII
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 68.
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento
dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dell’articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è stabilito per l’anno 2001:
a)
in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b)
in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2.
Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2001 in lire 26.431 miliardi per
le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per
le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I
medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1, della somma di lire
2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989; nonchè al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92
miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
4. Con effetto dal 1º gennaio 2003 è soppresso il
contributo di cui all’articolo 37 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai
dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l’Istituto postelegrafonici,
soppressa ai sensi dell’articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente
stabilito nella misura dell’1,75 per cento e dell’1 per cento.
5. L’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai
contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali.
6. L’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto
non si applica ai premi INAIL.
7. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del
contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine
del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in
servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi
speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi,
ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni
previdenziali, l’eventuale differenza tra l’indennità di buonuscita, spettante
ai dipendenti della società Poste italiane spa maturata fino al 27 febbraio
1998 da un lato e l’ammontare dei contributi in atto posti a carico dei
lavoratori, delle risorse dovute dall’INPDAP e delle risorse derivanti dalla
chiusura della gestione commissariale dell’IPOST, dall’altro, è posta a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 69.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico)
1. A
decorrere dal 1º gennaio 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle
pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a)
nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b)
nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75
per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a
cinque volte il predetto trattamento minimo.
2.
All’articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. A
decorrere dal 1º gennaio 2001:
a)
la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata
di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a
settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con
età pari o superiore a settantacinque anni;
b)
la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui
all’articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata
di lire 20.000 mensili.
4. A
decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui
al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime
condizioni previste dalla citata disposizione della legge
n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme
esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
5. I
contributi versati dal 1º gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell’assicurazione
facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,
n. 1155, nonchè quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a
titolo di «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389,
sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e
secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della
rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all’articolo 3 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1º gennaio 2001 decorrono gli aumenti
dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1º gennaio 2001 i contributi
versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di
«Mutualità pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente
comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di «Mutualità
pensioni» afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano
computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui
all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’ente
previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della
liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema
contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione non può essere
esercitata prima del 1º gennaio 2003.
7. L’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle
acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di
reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano
stati perseguitati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo
1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui
all’articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive
modificazioni, ha già riconosciuto l’assegno vitalizio, sono attribuiti alla
competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione
centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze
relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente
commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuità della copertura
assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi
previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, nonchè dei lavoratori iscritti
alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri
contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è
istituito, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un
apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui
all’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè da
un importo pari a lire 70 miliardi per l’anno 2001, lire 50 miliardi per l’anno
2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall’anno 2003 a carico del bilancio dello
Stato.
10. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:
«2-bis.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza
dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 1 della legge 18 febbraio
1983, n. 47».
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini
del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia
di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti
dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
successive modificazioni, nonchè dell’applicazione delle predette disposizioni,
in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei
lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12.
L’articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
13. L’articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita
la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell’indennità di
disponibilità di cui all’articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della
medesima misura».
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il
bilancio dell’Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale
nell’ambito della gestione complessiva dell’Istituto stesso. Conseguentemente,
dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei
bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all’articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.
15. Le
movimentazioni tra le gestioni dell’INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate
con regolazioni e non determinano oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l’attività di consulenza legale,
difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi
di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività può
essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto,
mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi,
normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli
appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti
dall’articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono
acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita
ai sensi della medesima disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando
bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall’INPS, recanti
importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in
deroga alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme
già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione
del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall’Istituto
Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1º agosto 1994, è disposto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall’lstituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (lNPDAP), gestore del
Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all’IPOST.
Art. 70.
(Maggiorazioni)
1. A
decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa ai titolari dell’assegno sociale di
cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una
maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età
inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età
pari o superiore a settantacinque anni.
2. La
maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un
importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e
della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi
propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a),
nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al
limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale
comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell’ammontare annuo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge
legalmente ed effettivamente separato.
3.
Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a)
o b) del comma 2, l’aumento è corrisposto in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell’aumento di cui
al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i
titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento
della misura di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti
all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili
con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi
trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del presente
articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati
per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è concessa una
maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione
ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona
titolare:
a) non possieda redditi propri per un
importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e
della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi
propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a),
nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al
limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale
comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si
procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
7. A
decorrere dall’anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più
trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle
forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui
importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il
trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è
corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo
aggiuntivo è corrisposto dall’INPS in sede di erogazione della tredicesima
mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a
condizione che il soggetto:
a) non possieda un
reddito complessivo individuale assoggettabile all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza
il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito
complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso
superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, nè redditi,
cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il
medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei
confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i
quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti
superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite
costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue,
l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
9.
Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni
presso l’INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, provvede ad individuare l’ente incaricato dell’erogazione
dell’importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e
con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
10. L’importo aggiuntivo di cui al comma 7 non
costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 71.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Al
lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme
pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di
utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il
conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per
inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette
gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i
requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La
predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorchè
quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
2. Nei
casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la
sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a
proprio carico, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva
maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i
criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle
medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico
di ciascuna gestione è ottenuto applicando all’importo teorico risultante dalla
somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra
l’anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l’anzianità
contributiva accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle gestioni
previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono
altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene
integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico
della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore
abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia
avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo
può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la
totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la
gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già
versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in
entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della
previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità
di attuazione del presente articolo.
Art. 72.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
1. A
decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate
con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A
decorrere dal 1º gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di
invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non
possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti
redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1º gennaio 2001 si
applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
Art. 73.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e
trattamento di reversibilità INPS)
1. A
decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma
43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di
reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè delle forme esclusive,
esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio
sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità
successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata
liquidata in data anteriore.
2.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l’anno 2001 e di
lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di danno biologico» a
«denunciati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di danno biologico, i
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie
professionali denunciate».
Art. 74.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
1. Per
fare fronte all’obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di
contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente
definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono
assegnate le risorse previste dall’articolo 26, comma 18, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nonchè lire 100 miliardi annue a decorrere
dall’anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle
predette risorse si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le
complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste
dall’articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all’INPDAP, che provvede al
successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento
di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli assunti nel periodo dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno
esercitato l’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2
per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine
rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.
4. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il
personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza
propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome
di Trento e di Bolzano nonchè della regione Valle d’Aosta, la corresponsione
del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e
contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di
trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti
previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del testo unificato approvato decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive
modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con
norme emanate ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle
d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono
disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto
periodo del presente comma, garantendo l’assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria
attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso»;
b) all’articolo 5, comma
1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dei primi organi
collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive»;
c)
all’articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i
competenti organismi di amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti:
«individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo».
Art. 75.
(Incentivi all’occupazione dei lavoratori anziani)
1. Per
favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1º aprile 2001,
ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti
minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, per l’accesso al pensionamento
di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo
relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della
medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà e per il periodo
considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
2. La
facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:
a)
il lavoratore si impegni, al momento dell’esercizio della facoltà medesima,
a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni
rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e
successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà;
b)
il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato
di durata pari al periodo di cui alla lettera a).
3. La
facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale
facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello
indicato al comma 2, lettera a).
4.
All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che
abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al
comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del
periodo di cui al comma 2, sulla base dell’anzianità contributiva maturata a
tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento
pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo
della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto
un’anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento
dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in
attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività è
destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di
attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il
restante 60 per cento concorre all’incremento dell’ammontare della pensione,
calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età
di quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo, con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di
cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.
Art. 76.
(Previdenza giornalisti)
1.
L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal
seguente:
«Art. 38.
- (INPGI). – 1. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani “Giovanni Amendola“ (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951,
n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67,
gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei
confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad
analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui
all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura
giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento
dell’iscrizione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta
confermata per il personale pubblicista l’applicazione delle vigenti disposizioni
in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L’INPGI provvede a corrispondere ai propri
iscritti:
a)
il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto
dall’articolo 35;
b)
la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
cui al comma 2 sono a totale carico dell’INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall’INPGI
devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni
e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali
che sostitutive».
2.
L’opzione di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 77.
(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
1. Per
ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del
servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale
realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse
professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l’esercizio
dell’assicurazione.
2. Al
fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con
decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali
congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano
convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
finalizzate, fra l’altro, a:
a)
esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie
qualifiche;
b)
utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni,
graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare l’acquisto
di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l’utilizzazione di strumenti
già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente
normativa;
d) prevedere, per
procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i
limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.
3. Con le
stesse finalità di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione
al servizio dell’utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture
funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi
sociali regionali e territoriali.
4. In
sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati
dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1º gennaio alla data di
approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa
dell’esercizio provvisorio.
Art. 78.
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e
di lavori socialmente utili)
1. La
data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria
di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla
data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.
2. Ferma
restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei
conguagli derivanti dall’applicazione dell’articolo 45, comma 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell’ambito del Fondo per l’occupazione, convenzioni con le regioni in
riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno
2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all’articolo 2, comma
1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal
fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all’articolo 8, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il
rinnovo di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere
una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a)
la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, con l’indicazione di una quota predeterminata di soggetti
da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere
inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino
regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione
che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di
stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b)
le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati
entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività
progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino
il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura
dell’erogazione della quota di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell’assegno per
prestazioni in attività socialmente utili e dell’intero ammontare dell’assegno
al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all’INPS; nonchè,
nell’ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l’occupazione, un
ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad
incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà;
a tale scopo per l’anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle
regioni, ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione
dell’articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno
erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per
l’occupazione, per i soggetti, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31
dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso
di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l’assegno per
prestazioni in attività socialmente utili e l’assegno per nucleo familiare,
nella misura del 100 per cento, a partire dal 1º gennaio 2001 e sino al 31
dicembre 2001;
d) la possibilità di
impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per
l’occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il
pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica
attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito
dell’attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle
regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse
finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure
previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre
2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno
previste, a partire dall’anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate,
nell’ambito delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, per i soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di
pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c),
non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4.
All’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è
soppressa la parola: «assicurativi».
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività
socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo 1
del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, che abbiano
effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo
tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest’ultima data siano
esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di
ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma
5, dell’articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad
ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e
condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto
comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma
4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente
all’anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e
nell’ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle
qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.
L’incentivo previsto all’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di
autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui all’articolo 45, comma
5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali,
dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e
successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di
cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e
contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, commi
36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:
a)
per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto
decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto
prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di
maggior gravità dell’usura che queste presentano, individuate dall’articolo 2
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre
1999;
b)
entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1)
i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei
limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente
dall’articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal
secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto
1983, n. 374, come introdotto dall’articolo 1, comma 35, della
citata legge n. 335 del 1995;
2)
i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto
tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità
contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
3) i
requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la
riduzione del limite di età pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 37,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9.
All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
è soppressa la parola: «pubblico»;
10. Per
coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 74,
presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1º
gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell’età prevista,
qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonchè i
criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura
determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di
cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all’ente previdenziale
di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. All’onere derivante dal riconoscimento di cui al
comma 8, corrispondente all’incremento delle aliquote contributive di cui
all’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 38, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
14. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall’articolo 17,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: «acquisti effettuati tramite moneta elettronica» sono
inserite le seguenti: «o altro mezzo di pagamento»;
b)
le parole: «con il titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;
c) al terzo periodo,
dopo le parole: «fondo pensione» è inserita la seguente: «complementare».
15. Nei
limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per
l’anno 2001:
a) sono prorogati, in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità di cui all’articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività
commerciali con più di cinquanta addetti. L’onere differenziale tra
prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è
pari a lire 50 miliardi;
b)
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dall’articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2001» e le parole: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001». L’onere
derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
c) all’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001». All’onere derivante dalla
presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
d) il comma 5
dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal
seguente:
«5. A
decorrere dal 1º gennaio 1999 all’articolo 49, comma 1, lettera a), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: “trasporti e comunicazioni“
sono inserite le seguenti: “; delle lavanderie industriali.“»;
e) le disposizioni
previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del
trattamento di cui all’articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991.
L’onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui
all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni,
avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il
termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per
l’anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.
17. In
relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque
validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi
effettuati sulla base dell’articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d),
è pari a lire 525 milioni.
18. All’articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall’anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 562 miliardi
per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2002,».
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1º gennaio 2001 e per i soggetti
con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali
incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari
e speciali, nè all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
20. Per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno
2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della
stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso
del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai
sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e
successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre
2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
21. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227
miliardi per l’anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per i
periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed
affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione
della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di
sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare
a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i
benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il
numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai
periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l’attività si è
protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l’attività si è protratta per
meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
24. Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:
«6. Le
disposizioni contenute nell’articolo 25 si applicano ai contributi e premi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio
2001».
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli
effetti dell’applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle
Comunità europee dell’11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e
lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad
interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento
all’incremento dell’indennità di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso
di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
26. Alla
legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «con revisione e razionalizzazione del collocamento
ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta
di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione»;
b)
all’articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: «entro un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
27. Agli
agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell’Unione europea, che
hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio
1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129
del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell’articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell’equivalente attuariale delle
posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni
del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29
febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente
attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato
concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di
quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l’anno
2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di
cui al presente comma.
28. Per
il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui
al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare
sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell’articolo 3, undicesimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle
pensioni aventi decorrenza nell’anno 1983.
29. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: «entro il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2000»;
b)
le parole: «centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità e nel limite
di lire 14 miliardi».
30. Agli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29,
valutati in lire 76,5 miliardi per l’anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l’anno
2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede, per gli
anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai
fini della stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti
di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in
base ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente,
secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività
degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per
l’anno 2001 e di lire 575 miliardi per l’anno 2002. Al relativo onere si
provvede, quanto a lire 249 miliardi per l’anno 2002, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
32. Per l’integrazione dei servizi informativi
catastale e ipotecario e la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari,
previsti dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie
finalizzate all’implementazione e all’integrazione dei dati presenti negli
archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e
l’agenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a
quest’ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono
provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi dell’articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla stipulazione di contratti per l’assunzione a tempo determinato,
anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di
1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al
progetto denominato «Catasto urbano».
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione
acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
Art. 79.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Al
fine di consentire all’ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale,
ordinamentale ed operativa rispetto all’obiettivo del recupero del lavoro
sommerso, anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra l’ENPALS
e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto
ente, il competente organo dell’ENPALS può proporre le modifiche dello statuto
e dei regolamenti in coerenza con i princìpi della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Su tali proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
2. Entro
il 28 febbraio 2001 l’INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, per lo
scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei
rispettivi archivi e per l’acquisizione di informazioni utili all’accertamento
ed alla riscossione dei contributi. Per l’acquisizione delle informazioni di
cui al periodo precedente, nonchè per l’acquisizione di quelle previste nella
convenzione sottoscritta tra l’ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con
contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima società è consentito
raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite
al relativo rapporto di lavoro.
Art. 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei
limiti di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e di lire 430 miliardi per l’anno
2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a)
i comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237, sono autorizzati, nell’ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l’attuazione dell’istituto del
reddito minimo di inserimento;
b)
la disciplina dell’istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato
decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi
nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i
patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno
sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati
o da individuare ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo
n. 237 del 1998.
2. Dopo
il comma 4 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il
seguente:
«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di
cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992
per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma
2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino
ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di
durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno
2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di
lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti
economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei
predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista
l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente
comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma
alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la
durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i
genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
del medesimo articolo».
3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti
di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli
invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella
A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è
riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche
amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il
beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del
diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è
riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il
comma 3 dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
sostituito dal seguente:
«3. L’assegno
di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire
mensili e per tredici mensilità, per i valori dell’ISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e
il predetto importo dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al
comma 1 l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui
al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a
20.000 lire».
5. L’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è
concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e
dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali
siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel
territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente,
che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in
affidamento preadottivo.
6. Le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere
per l’anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o
mediante un apposito servizio comune, ovvero dall’INPS, a seguito della stipula
di specifici accordi tra i comuni e l’Istituto medesimo; nell’ambito dei
suddetti accordi, sono definiti, tra l’altro, i termini per la conclusione del
procedimento, le modalità dell’istruttoria delle domande e dello scambio, anche
in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione
economica dei richiedenti, nonchè le eventuali risorse strumentali e
professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni
all’INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà
concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, può essere esercitata dall’INPS a seguito della stipula di
specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
possono essere definiti, tra l’altro, i rapporti conseguenti all’eventuale
estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle
regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all’INPS, per il periodo
dell’esercizio della potestà concessiva da parte dell’Istituto, di risorse
derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del predetto decreto
legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell’articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire l’assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori,
che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni
di attuazione.
10. Le disposizioni dell’articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 49, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti
previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di
maternità erogati ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonchè gli altri
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
11. L’importo dell’assegno di cui all’articolo 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni
figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1º
gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite
massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione
dell’importo di cui all’articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel
senso che l’estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli
assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per
il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e
di lire 430 miliardi per l’anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite
massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di
telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di
volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un
servizio continuativo per tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane per
la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio.
Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene
destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane
titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto
e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico.
Un’ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi,
è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli
enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici
servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel
territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i
criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l’erogazione
e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonchè per la verifica
delle attività svolte.
15. Nell’anno 2001, al fondo di cui all’articolo 17,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20
miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il
finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero
psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la
solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia e della
sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla
definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3
agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l’erogazione dei finanziamenti
e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente
all’attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni
fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione
con terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti
disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a)
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309;
b)
legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991,
n. 266;
d) legge 5 febbraio
1992, n. 104;
e) decreto-legge 27
maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997,
n. 284;
g) legge 28 agosto 1997,
n. 285;
h) legge 23 dicembre
1997, n. 451;
i) articolo 59, comma
47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998,
n. 162;
m) decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998,
n. 269;
o) legge 15 dicembre
1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre
1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio
1999, n. 45.
18. Le
risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d),
f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della
vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.
19. Ai
sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono
concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri
che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi
sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli
stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall’articolo 6 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme
ad essi attribuite sul Fondo di cui all’articolo 11 della medesima legge alla
locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di
sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati
gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere all’affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi
possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori
risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell’applicazione del comma 20 i comuni
predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le
condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie
sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21
sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini
che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge
3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1985, n. 211, come individuate dall’articolo 23 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere
utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l’acquisto
di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di
Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte
dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i
piani di recupero. Ai fini dell’assegnazione dei contributi il comune procede
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23
può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo
agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla
normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l’acquisto di
ciascun alloggio non può superare l’importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all’azione giudiziaria promossa
da parte dei lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall’attività lavorativa
antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, la causa si
estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all’estinzione
sono compensati. Non si dà luogo da parte dell’INPS al recupero dei relativi
importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di
pensione interessati.
Art. 81.
(Interventi in materia di solidarietà sociale)
1. Ai
fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di
volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave di
cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la
cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che
ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al
comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato
per l’anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
per l’attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle
modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione,
nonchè le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la
disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
«54, comma 1, lettere a), c) ed f)», sono sostituite dalle
seguenti: «54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)».
Art. 82.
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata)
1. Al
personale di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito
nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello
stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonchè ai destinatari
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1º
gennaio 1990, l’applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge
n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Non
sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell’interno a titolo di
risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in
favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti
il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero
dell’interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di
lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in
materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti
criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al
limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga
alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone
fisiche che hanno subìto danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I
Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o
lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento
della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione
dell’attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto
dell’aumento previsto dall’articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
I benefìci di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai
familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati
al primo comma dell’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, competono, nell’ordine, ai seguenti soggetti in
quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in
linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefìci previsti dalla legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime
del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. All’articolo 11 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l’eventuale involontario
concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione
al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2
dell’articolo 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonchè ai superstiti delle vittime di
azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità
organizzata»;
b)
all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonchè agli orfani e ai figli delle
vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità
organizzata».
Capo XIV
INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO
Art. 83.
(Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
1. La
lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1º gennaio 2001, il vincolo di
destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, previsto dall’ articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il
triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria
regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi
destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della citata legge n. 133
del 1999 le parole: «delle attività degli istituti di ricovero e cura,» sono
soppresse. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, le parole: «di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell’anno
2000 strettamente connesse all’attività di ricerca corrente e finalizzata di
cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall’articolo 12-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,» sono soppresse. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1
del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui
all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a
lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con
l’adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere
dall’anno 2001, le singole regioni, contestualmente all’accertamento
dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell’anno
successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi
di gestione, attivando nella misura necessaria l’autonomia impositiva con le
procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle
gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni,
ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a
determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi
medesimi, in misura tale che l’incremento di gettito copra integralmente il
predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni
interessate deliberano, con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo,
l’aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali
nell’adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle
regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta
giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme
d’intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici già
assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende
ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito
attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione
per gli enti pubblici, o la locazione». All’articolo 28, comma 14, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.
Art. 84.
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla
realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell’accordo Governo-regioni
concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In
vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al
costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è
sospesa l’efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124:
a)
articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
b)
articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1;
comma 2, ad eccezione dell’ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo;
commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1,
lettera b), limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica
del nucleo familiare, sia» e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 85, sono confermate le modalità di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall’articolo 8,
comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, nonchè le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso
articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.
Art. 85.
(Riduzione dei ticket
e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
1. A
decorrere dal 1º luglio 2001, è soppressa la classe di cui all’articolo 8,
comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31
gennaio 2001 e con effetto dal 1º luglio 2001, la Commissione unica del farmaco
provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui
alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione
della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
2. A
decorrere dal 1º gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli
assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali
collocati nelle classi a) e b) di cui all’articolo 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste
dal comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’importo indicato
al comma 15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1º gennaio 2003 è abolita
ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano
sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi,
erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione, le
seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di
laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato
genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a)
mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra
quarantacinque e sessantanove anni;
b)
esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle
donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni
cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni
e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con
decreto del Ministro della sanità.
5. Sono
altresì erogati senza oneri a carico dell’assistito gli accertamenti
diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell’età
giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a quarantacinque anni,
individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
6. Le
risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire
1.900 miliardi per l’anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l’anno 2002, di lire
2.375 miliardi per l’anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall’anno
2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche
proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle
prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonchè
la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno
contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002,
almeno all’1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell’anno 2000,
ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1
a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni
2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5,
del 3,45 e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei
risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l’andamento della spesa
sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall’effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte
dello scostamento imputabile a responsabilità regionali, le regioni adottano le
deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre
misure di riequilibrio previste dall’articolo 83, comma 6. In caso di inerzia
delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni,
adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento
sostitutivo previste dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l’anno 2002 e a lire 830
miliardi per l’anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie
connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket
di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura dell’80
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento». La
disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del
farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura
delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999,
n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia,
prevedendo standard a posologia limitata per l’avvio delle terapie e standard
che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il
provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati
nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai
predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese
successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie
individuate dalla Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di
due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali
provvedono all’attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli
obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai
medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
13. All’articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento
a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso
comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo decorrente
dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire
10.000».
14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio
decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l’adozione, entro il 31 marzo
2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini
autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29
febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5
aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo
alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le
confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono
essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con
la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti
mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei
pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i
farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di
ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non
corretta archiviazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All’articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del Servizio
sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonchè i dati presenti sulla
ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice
dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione».
16. Con decreto del Ministro della sanità, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard
per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425. Ai fini dell’applicazione delle predette procedure, sono
organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del
Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza
del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente
alle regioni i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità
fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la
contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con
il Servizio sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico e
della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro
della sanità 1º luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di
cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei
prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro
della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i
farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
previste dall’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia
secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con
particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE)
n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un
medicinale nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato
periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico
del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all’esito favorevole della
verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni
dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista
dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
ricostituita con il compito di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica
pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa.
La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti
generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori
funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro
della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della
commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonchè i termini per
la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della
commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici
di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e
della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonchè di
rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei
farmacisti, della federazione nazionale dell’ordine dei medici. La commissione
per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa
attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e
sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della
sicurezza d’uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con
provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità,
per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di
medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare
con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei
distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino
le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie nè lo sconto a carico
delle farmacie, previsti dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni. L’accordo è reso esecutivo con
decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui
all’articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al
contributo previsto dall’articolo 15 della convenzione farmaceutica resa
esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità di un
medicinale di automedicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione
all’interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o
di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio
dell’autorizzazione richiesta. Nell’ipotesi prevista dal precedente periodo,
l’indicazione del numero dell’autorizzazione del Ministero della sanità
prevista dall’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
è sostituita, ad ogni effetto, dall’indicazione degli estremi della domanda di
autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su
proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e
direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti
medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli
articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di
medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10
luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei
medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed
individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di
automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a
cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati
nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE
e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni
prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella
comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1º luglio 2001, i medicinali non
coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonchè forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità
posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei
medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al
generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono
considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il
medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile
dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra
i due prezzi è a carico dell’assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad
informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con
la specialità medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica gli effetti
della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al
sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1º settembre 2003.
27. I
medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale
tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità,
previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della
bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa
verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta
Ufficiale l’elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del
medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonchè del prezzo massimo
di rimborso. L’elenco è aggiornato ogni sei mesi. L’aggiornamento entra in
vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
29. Le
risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire
28 miliardi per l’anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative
per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle
modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle
finalità della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma
16 e il comma 16-bis dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il
primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 29 della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto
dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185,
come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997,
n. 347, e dall’articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999,
n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo,
17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:
«2.
Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali
omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia
stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di
primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all’articolo
5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della
sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono
essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della
società richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile la
documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, e dall’attestazione
dell’avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui
all’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro
della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da
uno Stato membro dell’Unione europea in cui sia già stata concessa la
registrazione o l’autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale
rappresentante della società richiedente deve attestare che presso la stessa è
disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta
giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità
abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si
intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale».
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la
documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni,
devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire
quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi
dell’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del
Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per
l’attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.
Art. 86.
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e
dei medici di continuità assistenziale del distretto)
1.
Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell’ambito del proprio
territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in
accordo con l’azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al
presente articolo.
2. La
regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata
sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota
capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte
dall’attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonchè dei pediatri
di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici
di continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i
criteri utilizzati per l’individuazione della quota di spesa indotta di cui al
comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un
comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal
responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque
categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede
trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina
generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e
convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro
trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alla regione e all’azienda unità
sanitaria locale competente, una relazione sull’andamento della spesa rilevata
e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria
complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con
decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti
interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della
sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte
dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli
specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità
assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche
con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all’accordo
Governo-regioni, all’erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i
medici di continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere
pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria
complessiva, la regione e l’azienda unità sanitaria locale competente ne
verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti
irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali,
fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative
regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già
in corso.
Art. 87.
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e
ospedaliere)
1. Nel
quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il
cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del
Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in
materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di
semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni
preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative
alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere,
erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure
informatiche devono garantire l’assoluto anonimato del cittadino che usufruisce
delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai
dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli
operatori da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 282.
2. Il
sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari
di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e
ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:
a)
ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b)
alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche
erogabili;
c) all’andamento dei
consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all’andamento della
spesa relativa.
3. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse
finanziarie nell’ambito di quelle indicate dall’articolo 103, definendo le
modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei
dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le
soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla
riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le
linee generali del processo di evoluzione dell’utilizzo dell’informatica
nell’amministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse date stabilite
con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate
dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale
del Ministero della sanità, nonchè per l’estensione dell’impiego sperimentale
della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è autorizzata per
l’anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4
miliardi.
7. All’articolo 38, quarto comma, del regolamento per
il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di
cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti:
«I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti
preparazioni estemporanee».
Art. 88.
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza
sanitaria)
1. Nella
definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le
regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare
integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore
soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di
lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa
giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell’assistenza. Il
valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la
riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera
piena.
2. Al
fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 72, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni
assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di
almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di
dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.
L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo
criteri di campionamento rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla
remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino
frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti
dalla regione stessa.
Art. 89.
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni
erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)
1. Sono
abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
2. Il
contributo di cui all’articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto dall’articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione
residenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Per gli anni 2001 e
2002 il predetto contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un
terzo e due terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale
dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990
del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d’Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore
della regione Valle d’Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse
modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998,
n. 457, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle
d’Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l’anno 2002 il contributo di
cui al comma 2 è attribuito alla regione Valle d’Aosta nella misura di due
terzi.
Art. 90.
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino
al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a
favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli
enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, effettuato nell’ambito delle sperimentazioni
gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, nonchè dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti
sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione,
nonchè il trasferimento disposto nell’ambito degli accordi e forme associative
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di
plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei
confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti
nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta.
Art. 91.
(Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)
1. Al
fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali l’espletamento delle funzioni connesse alle attività
di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché
di permettere l’attiva partecipazione dell’Italia, quale Paese di riferimento,
alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste
dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad
avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla
pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data
del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici,
chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei
compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che
non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per
l’effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle
concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri
specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla
normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare
specifiche convenzioni con l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
(EMEA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di
verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali
operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata
professionalità. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, che
non possono eccedere l’importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 92.
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai
fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è
istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto
privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto
ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001
e 2002.
2. Per
l’attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa
complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo
stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di
alta qualificazione, con le modalità previste dall’articolo 15-septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. All’articolo 8, comma 7, della legge 1º aprile 1999, n. 91,
le parole: «, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al
direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento» sono
soppresse.
3. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese
l’acquisizione o l’utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del
sistema informativo per la formazione continua, per l’attribuzione dei crediti
formativi e per l’accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all’articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonchè della sperimentazione della formazione a distanza del
personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di
lire 20 miliardi per l’anno 2001.
4. È istituito un fondo dell’ammontare di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di
alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le competenti Commissoni parlamentari.
5. I soggetti pubblici e privati e le società
scientifiche che chiedono, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro
accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero
l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli
stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al
preventivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un contributo
alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di
cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000
ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto
del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo
per l’accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono
riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della
Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese
sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione,
nonché per far fronte alle spese per l’acquisto di apparecchiature informatiche
e per lo svolgimento, anche attraverso l’utilizzazione di esperti esterni,
dell’attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti
accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei
programmi di formazione.
6. Per l’attuazione di un programma nazionale di
ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è
istituito un fondo dell’ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito
secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
7. Per consentire all’Istituto superiore di sanità di
fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento
delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza
dei fattori critici che incidono sulla salute, nonchè la gestione dei registri
nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001
e 2002.
8. Al fine di potenziare l’azione di monitoraggio e
sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito
dell’epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento
di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire l’erogazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti
reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento
chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che
stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione,
all’autorizzazione all’immissione in commercio e alla distribuzione dei
medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al
conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5
miliardi di lire, si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte degli
introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all’immissione in
commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le
procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui
all’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta
d’identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui
all’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l’articolo 59, comma 50, lettera i),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell’articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli
interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono
utilizzate le disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 39.
12. I benefici di cui all’articolo 7 della legge 14
ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche
al personale in servizio presso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e
le quote delle entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a
valere dall’esercizio 2000.
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento
interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue
per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro
della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
14. A
decorrere dal 1º gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo 14 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli
37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale
saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a
carattere religioso, benefico o politico.
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al
Ministero della sanità è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire 3 miliardi,
per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori,
concernente:
a) indagini
dell’Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi
sull’organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei
prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o
più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare
riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all’articolo
17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
b)
indagini, coordinate dall’Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali
effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute
degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di
età compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell’esposizione a residui di
sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e
nell’ambiente, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione del
rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose
giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze
attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o
prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della
popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare
riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei
risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale
base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una
corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonchè ad incentivare
i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di
informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti
fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e
ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il
termine di cui all’articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per
la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è
prorogato al 31 dicembre 2001 con l’esclusione delle prestazioni assistenziali
erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.
17. Per
l’attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono
stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che
dispongano di strutture dedicate all’assistenza palliativa e di supporto
prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale.
Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro
della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge
n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge
n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e
organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore
dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i
finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla
realizzazione, alla ristrutturazione e all’adeguamento di strutture con vincolo
di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
Art. 93.
(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
1. Al
fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare
la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell’Unione europea,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2
sono abrogati: l’articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970,
n. 1088; all’articolo 22, primo comma, le parole da: «eseguire le
reazioni» fino a: «della scuola media», nonché l’articolo 49 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967,
n. 1518; l’articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l’articolo 2, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965,
n. 1301; l’articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre
1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 14
dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all’articolo 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837, che prevedono l’obbligatorietà
dell’esecuzione dell’accertamento sierologico della lue ai fini del rilascio
del certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un
regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in
relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali
è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di
esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta
necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre
l’esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie
professionali.
Art. 94.
(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)
1.
All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità
sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dall’articolo 6 della
presente legge, è aggiunta la seguente:
«c-undecies)
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di
ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della
sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare delle
erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti
beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull’impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco
dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da
essi effettuate».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai
fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina
l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non
superiore a 50 miliardi di lire per l’anno 2001 e a 200 miliardi di lire a
decorrere dall’anno 2002.
Art. 95.
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)
1. Per
realizzare l’effettiva garanzia, di cui all’articolo 57, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed i
tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva
degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell’articolo 13 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono
definire con l’INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione
delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di
continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario
nazionale.
2. Le
convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della
sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
dell’INAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano l’erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 nell’ambito della programmazione sanitaria,
nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela
a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell’INAIL, ferme
restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina
dell’autorizzazione e dell’accreditamento per i servizi sanitari.
Art. 96.
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
1. Al
fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall’articolo 28, comma
12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia
è riservato, nell’ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un
finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al
fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività
svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360
milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 97.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla
sindrome di Down nonchè disabili)
1. A
decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini
affetti dal morbo di Hansen, previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 27
ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate
dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980,
n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I
cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono
esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate
all’accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia
specifica richiesta del medico di famiglia.
3. In
attuazione dell’articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore
delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla
sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell’indennità di
accompagnamento. Per l’anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
Art. 98.
(Interventi per la tutela della salute mentale)
1. Per
l’anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo
«Tutela salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274
del 22 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di
lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal
Ministro della sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di
progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in
particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per
la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.
2. Per
l’anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo per la
realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione
contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.
3. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «I beni mobili e immobili degli ex
ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie
locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla
produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con
diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti
sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture
territoriali, in particolare residenziali, nonchè di centri diurni con attività
riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi
previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo
“Tutela della salute mentale 1998-2000“, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori
somme, dopo l’attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente
comma, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di
carattere sanitario».
Art. 99.
(Misure per la profilassi internazionale)
1. Per
l’assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero
della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di
personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all’articolo 12,
comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni,
si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4
dell’articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata
alla data del 30 giugno 2001.
Art. 100.
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)
1. La
dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all’applicazione
delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di
lire 25 miliardi per l’anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati
dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e dell’influenza
aviaria negli impianti avicoli.
Art. 101.
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)
1. Al
fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con
le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è
attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal
2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al
raggiungimento dell’importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione
sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno
devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo
di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la
regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.
Capo XV
STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 102.
(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
1.
L’articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall’articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal
seguente:
«Art. 15.
– (Società per l’acquisto e la cartolarizzazione dei crediti). – 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale
di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l’acquisto e la
cartolarizzazione dei crediti d’imposta e contributivi maturati e maturandi
dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.
2. Alle
operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonchè alla società
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 13. I richiami ivi
contenuti all’INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al
Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti.
Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti
interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei
crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in
alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze».
2. Il
comma 3, dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente:
«3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti
conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a
decorrere dal 1º gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di
altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo
presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al
tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213».
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall’articolo
1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti
ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all’articolo 16 della legge
12 agosto 1974, n. 370.
4.
All’articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole:
«tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e
della valutazione».
5. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l’INAIL
appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti
del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto
alle previsioni iniziali per il 2001.
Capo XVI
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
L’INNOVAZIONE
Art. 103.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta
di credito formativa e di commercio elettronico)
1. Nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della
ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche
con riferimento al settore delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonchè per il finanziamento di
progetti per lo sviluppo della società dell’informazione relativi all’introduzione
delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all’informatizzazione
della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo
sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all’utilizzo dei relativi
strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla
alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi
nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in
misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze
individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo e dall’articolo 112 provvede il Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per
l’utilizzo dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
50 miliardi nell’anno 2001, è destinata all’istituzione della carta di credito
formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del
2001. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove la
stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della
informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al fine di ottenere
le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa
per l’acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma
associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione
e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare
pari a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica
i prodotti e servizi ammissibili all’acquisto, e prevede le condizioni di
rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese
del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della
comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto
dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di
ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei
limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge
finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le procedure e le modalità per l’esercizio delle funzioni di
garanzia di cui al periodo precedente.
4. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui
dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l’anno 2001 ed in lire 125
miliardi per l’anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti
erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che effettuino
operazioni di credito al consumo in attuazione dell’accordo firmato in data 17
marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Associazione
bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti»
diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del
primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le
modalità di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilità
del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate per le medesime finalità.
5. Per lo sviluppo delle attività di commercio
elettronico, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria
per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile,
che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per
i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni
dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo
tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato adotta specifiche misure per la concessione di
contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai
sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate
le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso
forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
iniziative comuni delle stesse, nonchè le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni.
Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di
formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di
cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso
comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione
del mercato nell’ambito delle attività degli osservatori permanenti nel limite
di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei
predetti interventi il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti
pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i
cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si
riferiscono. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel
limite delle risorse appositamente stanziate, le modalità di controllo e
regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto
beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui
all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la
concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale.
Art. 104.
(Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma
Antartide)
1. Al
fine di favorire l’accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di
potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito
presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
a decorrere dall’esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di
base (FIRB).
2. Il
FIRB finanzia, in particolare:
a)
progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche
o pubblico-private;
b)
progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico,
anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e
private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici
di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione,
potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica,
pubblici o privati, anche su scala internazionale.
3. Con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l’assegnazione
delle relative risorse finanziarie.
4. Gli
oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le
agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall’articolo 105 della presente
legge, nella misura di lire 20 miliardi per l’esercizio 2001, 25 miliardi per
l’esercizio 2002 e 30 miliardi per l’esercizio 2003.
5. All’articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge
7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: «fermi
restando» fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle seguenti: «sono
rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell’attuazione, le strutture
operative, nonchè».
Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999,
n. 419)
1. Al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «enti di ricerca»
sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in
fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di
cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione
tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1»;
b)
all’articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis)
i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale»;
c) l’articolo 5, comma
1, è sostituito dal seguente:
«1. Le attività di cui all’articolo 3 sono
sostenute mediante gli strumenti di cui all’articolo 4 a valere sul Fondo per
le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le
modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata.
La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel
territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree
depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall’anno 2000, gli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica all’unità previsionale di base 4.2.1.2.
“Ricerca applicata“».
2. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino a: «a rete» sono
sostituite dalla seguente: «strutturale» e le parole da: «decreti legislativi»
fino a: «coerenza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto dei princìpi generali indicati dall’articolo 14, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,».
3.
All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
all’alinea, le parole da: «degli enti» fino a: «statuti» sono sostituite dalle
seguenti: «della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione,
anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed
enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati».
Art. 106.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
1. Gli
interventi del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la
nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad
elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza
tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l’avvio. Il predetto
Fondo può altresì erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi
comportanti una pluralità di interventi connessi, relativi ad investimenti
fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di
servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emanata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di
gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la
partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle
imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla
normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato è
determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del
Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare agli interventi di cui al presente articolo.
Art. 107.
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. È
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al
finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la
classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la
consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonchè di fornire strumenti per
l’attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di
lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative
e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del
Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati.
Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici
e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese
industriali)
1. Alle
imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell’articolo 2195, primo
comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75
per cento dell’incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a
decorrere dall’esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese
sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli
investimenti devono riguardare spese per l’innovazione tecnologica effettuate
in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione
internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni
di cui al comma 1 nonchè per la regolazione contabile dei mancati o minori
versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si
applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di
cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato si avvale per la
gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del
citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1,
l’agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto
conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo.
L’agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, nonchè, con riferimento alle medesime spese, con altre
agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali,
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all’atto della domanda dell’impresa non
siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa a
fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio cui la domanda
stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida
attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di
presentazione delle domande nonchè le ulteriori informazioni e documentazioni
necessarie.
7. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente
articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate
nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a
maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo
previsto dall’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè sul
Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è
conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma
di lire 90 miliardi.
Capo XVII
INTERVENTI
IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
1. Al
fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo
sostenibile è istituito presso il Ministero dell’ambiente un apposito fondo,
con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l’anno 2001, 50 miliardi per
l’anno 2002 e 50 miliardi per l’anno 2003. Per le annualità successive si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999,
n. 208.
2. Le
risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al
finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a)
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b)
raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle
risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo
di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con
caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo
energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti
dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti
relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in
particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei
territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione
tecnologica finalizzata alla protezione dell’ambiente;
g) azioni di
sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
h) promozione presso i
comuni, le province e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi
denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;
i) attività agricole
multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo
sostenibile;
l) interventi per il
miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
m) promozione di
tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla
navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
3. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri interessati,
sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli
effetti economici derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al comma 2,
sono definiti i criteri e le disposizioni per l’attuazione del presente
articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche
mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica
dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca
dei contributi stessi.
Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione
dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
1. Per il
finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui
cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è
istituito, a decorrere dall’anno 2001, nell’ambito di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, un
fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione
dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai
fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi da
1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di
ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al fondo di cui al comma 1. La
predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al
comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e
regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla
promozione dell’efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti
rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE
del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi agricoli e forestali
finalizzati all’assorbimento dell’anidride carbonica, e sono ripartite, con
deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell’ambiente,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre
alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, è inserito, su proposta del Ministro
dell’ambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno di
pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il
superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:
a)
l’incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell’80 per cento dei
costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;
b)
il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di
collettori solari;
c) la predisposizione da
parte dell’ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e
delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le
iniziative in atto di formazione di tecnici per l’installazione e la
manutenzione degli impianti solari termici nell’ambito del progetto
interregionale «Comune solarizzato».
Art. 111.
(Contributo straordinario all’ENEA)
1. L’Ente
per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), anche in cooperazione
con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione
dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall’energia
solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L’ENEA attua
altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle
combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in
collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con
soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le
applicazioni stazionarie.
2. Per le
finalità di cui al comma 1 è assegnato all’ENEA un contributo straordinario di
complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi
per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma
può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia
di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il
costo complessivo degli investimenti realizzati nell’ambito del programma può
essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al
presente comma. L’ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato il progetto di massima che
definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto, la localizzazione e la
stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica,
altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentito il Ministro dell’ambiente, valuta il progetto di
massima, liquida l’importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il
progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per
l’anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L’ENEA presenta
ogni sei mesi una relazione sull’andamento delle attività di ricerca,
sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della
gestione.
4. L’ENEA è tenuto a predisporre un piano di
ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività
finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di
ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell’innovazione.
Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota
non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all’articolo 103
è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:
a)
sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei
rischi connessi all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
b)
realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, nonchè adeguamento delle strutture e formazione
del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento
elettromagnetico;
c) incentivi per la
promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di
minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti
dal decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità
ambientale)
1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo definisce, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai
tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di
impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti
tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria
competenza.
2.
L’entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali
interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la
utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle
compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e
sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo
ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di
protezione della salute e dell’ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a
carico delle aziende.
Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
1.
All’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono
aggiunti i seguenti:
«9-bis.
Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il
risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti
dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del
risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell’ambito di
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di
perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con
priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale;
b)
interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per
le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di
bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter.
Con decreto del Ministro dell’ambiente, adottato di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le
modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi
comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di
anticipazione».
2. Il decreto di cui al comma 9-ter
dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.
L’accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi
dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999,
n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini
civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di
realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per
la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.
4. Al fine di assicurare l’ottimale ripristino
ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni
mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro
nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a
quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la
elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di
particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi
finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e
qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune
in conformità al parere dell’azienda sanitaria locale, nei limiti di una
disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15
miliardi per il 2003.
5. All’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al
primo comma, dopo le parole: «laureato in ingegneria» sono inserite le
seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole: «in
Ingegneria Ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in
geologia,».
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di
accesso al beneficio di cui al comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25
ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma
previsti nell’ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati
direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente
alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del
1997 che siano accertati a seguito dell’attività svolta, su notifica
dell’interessato, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo
n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il
completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle
predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente
in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile
quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque
nell’ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti
guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si
intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una
bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che
comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto
dall’impianto in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con
rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento
di lire 3 miliardi per l’anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall’anno
2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio
assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168,
costituito dai Ministeri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri
soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la
valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei
musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e
culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere
dall’anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di
Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali,
dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di
intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal
Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e
dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste.
I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le
attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui
violazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 30 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
11. È istituito con decreto del Ministero
dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali,
con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo,
Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco
nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà
della transumanza, all’interno del programma d’azione per lo sviluppo
sostenibile dell’Appennino, denominato «Appennino Parco d’Europa». In tale
intesa sono individuati:
a)
i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza
naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e
connessi con la civiltà della transumanza;
b)
gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei
beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato
sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.
12. Il
coordinamento nazionale di cui al comma 11 è gestito da un consorzio formato
dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11,
nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle
attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento
partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni
ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni
sociali.
13.
L’istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono
finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire
1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con
rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento
di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico
ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle
miniere dell’Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e
gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero
per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali.
Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino
della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per
l’anno 2001 a favore dell’Ente parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi
siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e
ambientale connessi con l’attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di
lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco
archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro
dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e
con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero
dell’ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione
Toscana, dagli enti locali e dall’Ente parco delle Alpi Apuane. Nell’intesa,
previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a)
i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica,
culturale e ambientale connessi con l’attività estrattiva;
b)
gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei
siti e dei beni di cui alla lettera a).
16. I
siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell’area
del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b)
dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero
dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e
con l’Ente parco delle Alpi Apuane.
17. Con
decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della
bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli. Il piano è
predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal soggetto attuatore previsto dall’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti relativi all’area interessata e comprende il
completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia
industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1,
introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono
allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già
realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri,
nonché un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è autorizzata la
spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15
dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e
la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma
4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente di cui al
comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle
opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo
sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è
attribuita al Ministero dell’ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle
prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a
conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l’affidamento a
terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’articolo 17, commi 2,
9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni. Il Ministro dell’ambiente presenta annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico
interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di
Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001,
di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche
attraverso una società di trasformazione urbana. In tale caso possono
partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della
proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il
comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di
Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di
bonifica attualmente gestite dalla società Bagnoli spa con il trasferimento dei
contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli
non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della
bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la
pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e procedure
che assicurino il mantenimento dell’occupazione dei lavoratori dipendenti della
società Bagnoli spa nelle attività di bonifica. Ai fini dell’acquisizione da
parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di
bonifica, il corrispettivo è calcolato dall’ufficio tecnico erariale in base al
valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di
completamento approvato, devono rimanere nell’area oggetto di cessione;
dall’importo così determinato è detratto, ai fini dell’ottenimento della cifra
di cessione, il 30 per cento dell’intervento statale utilizzato sino al momento
della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da
parte del comune di Napoli all’acquisto delle aree soggette ad interventi di
bonifica, l’IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede all’alienazione mediante asta pubblica,
il cui prezzo base è determinato dall’ufficio tecnico erariale secondo i
criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di
aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie
apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un
elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive
minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero
ambientale, nonchè le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero.
Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero
ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del
presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al
comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è
dettata la disciplina per l’acquisizione delle aree oggetto di risanamento
ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario
per la bonifica e il recupero ambientale, con l’obiettivo di attribuire al
comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree
oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte
del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con
assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della
bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare
agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle
migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche
e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle
azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare
l’efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di
utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea,
sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le
bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero
dell’ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non più di
dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento. Per la
costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa
di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall’articolo 7 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2001».
24. Ferme restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all’articolo 1, comma 4, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«p-bis)
Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter)
Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)».
25.
All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«p-quater) Pioltello e
Rodano».
26. All’articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti
reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue
qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la
possibilità prevista dal penultimo comma dell’articolo 28 per coloro che
dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali
diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti
accertati dall’autorità giudiziaria».
27. Al fine di completare la bonifica e la
realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge
della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi
nelle saline di Cagliari, già in uso all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti
a titolo gratuito al demanio regionale.
28.
All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le
parole: «Malpensa 2000», sono inserite le seguenti: «nonchè alla realizzazione
di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o
finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti
conseguenti alle attività di Malpensa 2000».
Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)
1. È
istituito, con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero
per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l’Ente
geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell’ambito di tale
intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e
paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica,
culturale ed ambientale connessi con l’attività di ricerca scientifica e gli
obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo
socioeconomico in termini ecosostenibili.
2. L’Ente
di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al
medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal
comune di Pietraroia, dall’università del Sannio, dall’università «Federico II»
di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata
una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall’anno
2001.
Capo XVIII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 116.
(Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare)
1. Alle
imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla
Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000,
contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell’articolo 5
del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è
concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un
periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di
cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma
3-sexies dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
introdotto dall’articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai
denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo
sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni
corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell’80
per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per
cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori già denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1
per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo
pari alla metà delle misure di cui al comma 2.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti
delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente
legge, il programma di riallineamento ai sensi dell’articolo 5 del citato
decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le
seguenti modalità:
a) per il periodo
successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai
commi 1, 2 e 3;
b)
per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si
applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per
i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2
e 3. L’importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine
del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello
sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate
dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui
al comma 3-sexies dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, introdotto dall’articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli
oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l’utilizzo delle
risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
6.
All’articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è
abrogato.
7.
All’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la
parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci», dopo le parole: «della
programmazione economica,» è inserita la seguente: «due» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la
spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall’anno 2001»;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «A tale fine le commissioni possono affidare l’incarico
di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una
durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso
dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare
periodicamente l’attività svolta dal tutore, segnalandone l’esito alla
rispettiva commissione per l’adozione delle conseguenti determinazioni; per la
relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante,
all’affidamento dell’incarico e all’adozione di ogni altra relativa
determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3»;
c)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. All’onere per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui
al comma 4 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme
occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b)
in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con
l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione
civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può
essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione
debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da
parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito
per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i
soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno,
pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione
civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
9. Dopo
il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste
alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto
all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi
nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei
casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da
oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori,
si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere
superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni
disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui
ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza
e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del
versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione
totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo
35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè a
violazioni di norme sul collocamento di caratteee formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si
fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di
cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia
sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti
dall’articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all’azione revocatoria di cui
all’articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
15. Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi
e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di
amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e
modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla
misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a)
nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti
diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla
ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede
giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle
incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso
del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma,
del codice penale, all’autorità giudiziaria;
b)
per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti
previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978,
n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o
ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed
economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione
produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro –
Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per
periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall’articolo 1, commi 3
e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione
per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
16. In
attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei
criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8
per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo
1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1997, n. 166 e
successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall’articolo 1,
commi 220 e 221, della citata legge n. 662 del 1996 in materia di
riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi
di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei
contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e
associazioni non aventi fini di lucro.
17. Nei
casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui
all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può
essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di
eccezionalità ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai
commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza
fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base all’applicazione dei commi
da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei
confronti dell’ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente
nell’arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il
pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità
operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19.
L’articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal
seguente:
«Art. 37 – (Omissione o falsità di registrazione o
denuncia obbligatoria) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi
e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette
una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce
obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la
reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di
contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra
cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente
dovuti.
2.
Fermo restando l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico
ministero la notizia di reato, qualora l’evasione accertata formi oggetto di
ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento
dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del
codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell’organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell’inadempienza
accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l’ente impositore è
tenuto a dare comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta
regolarizzazione o dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario».
20. Il
pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un
ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei
confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il
pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza
aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.
Art. 117.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all’articolo 10
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2, comma 2:
1) alla
lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro
dell’Unione europea»;
2)
alla lettera c), dopo le parole: «dipendenza nel territorio nazionale»
sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell’Unione europea»;
b)
all’articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi
prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori
temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti
secondo le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i
termini di versamento.
3-ter.
Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell’articolo 2 non sono tenute, a
decorrere dal 1º gennaio 2001, al versamento dell’aliquota contributiva di cui
all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845»;
c)
all’articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: «a tempo indeterminato»
sono sostituite dalle seguenti: «a tempo determinato»;
d)
all’articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole: «derivanti dal contributo
di cui all’articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da preordinare
allo scopo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236».
2.
All’articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis) è
aggiunto il seguente:
«5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di
lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri
retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici».
3. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le
parole: «idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le
modalità di accreditamento dell’attività di ricerca e selezione del personale e
di supporto alla ricollocazione professionale»;
b)
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.
Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l’attività,
anche estesa all’inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce
svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori,
preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale
dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione
dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione
professionale; effettuazione, su richiesta dell’azienda, di tutte le comunicazioni
conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’iniziativa della stessa
società di mediazione; gestione di attività dei servizi all’impiego a seguito
di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il
possesso dell’autorizzazione alla mediazione costituisce criterio
preferenziale.
1-ter.
Per ricerca e selezione del personale si intende l’attività effettuata su
specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro
cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla
base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di
lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione
professionale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da
soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione
nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la
preparazione, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa
nell’inserimento della nuova attività.»;
c)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando forme
societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e
selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di
capitale versato ammonta a lire 50 milioni.»;
d)
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l’attività di
ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale,
ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»;
e) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di
cui ai commi 2 e 7, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di mediazione
nonché l’accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto
alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all’iscrizione
delle società nei rispettivi elenchi.»;
f) al comma 5, dopo le
parole: «di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di
accreditamento», la parola: «trenta», ovunque ricorra, sostituita dalla
seguente: «quindici» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero
dell’accreditamento»;
g)
al comma 6, all’alinea, dopo le parole: «dell’autorizzazione» sono inserite le
seguenti: «ovvero dell’accreditamento» e alle lettere a) e c)
sono premesse le seguenti parole: «con riferimento alle società di
mediazione,»;
h) al comma 7, lettera a),
dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da
titoli di studio adeguati»;
i) ai commi 8 e 10, la
parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;
l) al comma 11, la
parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»
e dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell’accreditamento»;
m) al comma 12, alla
lettera b) dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti:
«ovvero dell’accreditamento» e alla lettera d) sono premesse le parole:
«con riferimento alle società di mediazione,»;
n) al comma 13, le
parole: «alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero
accreditati»;
4. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui
all’articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per
l’accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore
della presente legge, attività di ricerca e selezione nonchè di sopporto alla
ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di
cui al comma 13 dell’articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un
massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma,
formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli
impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.
5. Al
fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l’impiego assicurando
l’esercizio delle funzioni esplicitate nell’Accordo in materia di standard
minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego tra il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i
comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
è stanziata, nell’esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a
far carico sul Fondo per l’occupazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 118.
(Interventi in materia di formazione
professionale nonchè disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di
Fondo sociale europeo)
1. Al
fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le
funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in
un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici
dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme
di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo
ai dirigenti può essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più
rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o
settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del
progetto nelle aree depresse di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento
nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le
disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di
lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2.
L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della
conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei
gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresì la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all’INPS,
che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di
lavoro.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma
dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di
cui al quarto comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
alternativamente:
a)
come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del
codice civile;
b)
come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del
codice civile, con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
7. I
fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente.
8. In
caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma
1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e
alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a
quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono
versati ai fondi.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il
concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti
di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno 2001,
nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le
disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli
enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità
per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti
previsti per l’accreditamento delle strutture formative ai sensi dell’accordo
sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e
sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo
delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è stabilita al 30 per cento per
il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla
legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al
finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per
l’anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a)
per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all’articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani
formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b)
per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito
della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla
consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e
degli aderenti a ciascuno di essi.
13. Per
le annualità di cui al comma 12, l’INPS continua ad effettuare il versamento
stabilito dall’articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento
stabilito dall’articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al
Fondo di cui al medesimo comma.
14.
Nell’esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi
comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad
assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle
attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi
antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori
bilancio del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere
destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria
dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota
fino a lire 200 miliardi, per l’anno 2001, per le attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’articolo 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 119.
(Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale)
1. Al
fine di potenziare l’attività ispettiva nelle materie di competenza con
particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille
unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento
nel 2002.
2. È
prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso
espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto
dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del
lavoro.
3.
L’articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito
dal seguente:
«2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota
pari al 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni
penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro –
servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è
destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del
personale da assegnare al predetto servizio e per l’acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi
indispensabili per lo svolgimento dell’attività ispettiva e delle relative
procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è
destinato all’incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al
contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, per l’incentivazione dell’attività
ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende».
4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì
avvenire mediante l’utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di
detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
Art. 120.
(Riduzione degli oneri sociali)
1.
Nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della
disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del
programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo
sviluppo e l’occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1º febbraio 2001 è
riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi
sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta
gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via
aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei
confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a
0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4
punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti
dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1,
prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione.
In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti
percentuali.
3. All’articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2001».
Capo XIX
INTERVENTI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA
Art. 121.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)
1. A
favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel
registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a
gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di
interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il
ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee
97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.
2. Alle
imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi,
nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40
miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento,
contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime,
anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei
settori dell’assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati
operazioni di credito agrario ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia
fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui
all’articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle
garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria
potrà impegnare una quota non superiore all’80 per cento delle dotazioni
finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il
richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della
redditività dell’impresa, e che comprenda i seguenti elementi:
riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività
aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni
soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e
migliorino l’ambiente naturale.
5. L’importo dei mutui può essere ragguagliato
all’intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta
istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e
corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli
interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello
stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme
finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di
redditività a lungo termine:
a) conferimenti di
capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero
concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b)
riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30
per cento;
c) esonero parziale dal
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per
cento.
7. Nel
caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà
finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che
esercitano l’attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino
l’esercizio di attività agricola.
8. Nei
confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei
mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di
pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno
2001.
Art. 122.
(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
1. In
sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i
coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la
raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo
complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi.
Art. 123.
(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
1.
All’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l’obiettivo
prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali
e per l’ambiente, a decorrere dal 1º gennaio 2001 è istituito un contributo
annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato
dell’anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari,
autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti
di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all’articolo 1 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40,
R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di
ciascun anno, è determinato ed aggiornato l’elenco dei prodotti di cui al
presente comma.
1-bis.
Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle
autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo
comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. È vietata la somministrazione agli
animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti
animali incompatibili con l’alimentazione naturale ed etologica delle singole
specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi
contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i criteri e le disposizioni per l’attuazione del presente comma»;
b)
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. È istituito il fondo per lo sviluppo dell’agricoltura
biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di
cui al comma 1, nonchè da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per
ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento
di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo
sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli
agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di
produzione, nonchè mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di
buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese
ammissibili;
b)
il potenziamento dell’attività di ricerca e di sperimentazione in materia di
agricoltura biologica, nonchè in materia di sicurezza e salubrità degli
alimenti;
c) l’informazione dei
consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli
alimenti tipici e tradizionali, nonchè su quelli a denominazione di origine
protetta.
2-bis.
Il fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentiti gli assessori all’agricoltura delle regioni nell’ambito di un’apposita
conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di
programmi regionali che gli assessori all’agricoltura possono presentare al
Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun
anno;
b)
delle priorità stabilite al comma 2»;
c)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le attività di ricezione e di
ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione
di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole
nell’ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità,
possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui
all’articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in
essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome.
3-ter.
In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a
denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette
(IGP) e con attenzione di specificità (AS), cui ai regolamenti (CEE)
n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi
compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la
degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell’articolo 10
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole “la vendita diretta“
sono inserite le seguenti: “anche per via telematica“»;
d)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela
del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni
alimentari tipiche italiane, nonchè di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la
conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore,
rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle
amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al
funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del
comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, che è soppresso».
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di
cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 124.
(Patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura e della
pesca)
1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i
patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura e della pesca
pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno
positivamente superato l’istruttoria, e ne finanzia le iniziative
imprenditoriali nell’ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese
istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative
infrastrutturali proposte negli stessi patti.
Art. 125.
(Disposizioni per il settore agricolo)
1.
All’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e
successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«L’inosservanza dell’obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto
dall’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16
marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione, del 24
marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna
1988-1989, l’applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila
per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione
obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono
essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell’ambito delle risorse
recuperate ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un
onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai
produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i
quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del
citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in
eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si dà seguito alle
riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti
da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la
predetta sanzione, ai sensi del presente comma».
2.
All’articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
Art. 126.
(Garanzie a favore di cooperative agricole)
1. A
titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l’anno 2001, fermo
restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.
2. Il
pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, è effettuato secondo l’ordine stabilito nell’elenco n. 1 di
cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18
dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel
decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio
1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede
amministrativa o giurisdizionale.
3. L’intervento dello Stato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di
soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano
rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa
cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci
garanti, inseriti nell’elenco di cui al comma 2, per l’escussione delle
garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell’amministrazione
della messa a disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere
dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le
cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si
trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano
presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia
intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale
attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di
liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per
l’escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte
dell’amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
Art. 127.
(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)
1.
All’articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e
successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel
calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da
precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso
dell’annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefìci. La
produzione lorda vendibile per il calcolo dell’incidenza di danno non è
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall’Unione
europea».
2. I
contratti di assicurazione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati
anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la
sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva
aziendale danneggiata dall’insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le
cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono
istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di
mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli
associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri
contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo
sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione,
effettuate dall’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato
agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e
favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito
presso l’ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.
4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato
per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal
produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle
produzioni aziendali, ammesse all’assicurazione agevolata, il contributo dello
Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell’80
per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione
europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1º febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili può essere
eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di
esazione dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le
assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a)
la soppressione della cassa sociale;
b)
la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla
difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.
8.
All’articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e
successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) la nomina del
collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o
provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;».
9. Le spese derivanti dall’attuazione del presente
articolo, sono comprese nell’ambito degli stanziamenti annuali di cui alla
legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Art. 128.
(Disposizioni in materia di credito agrario)
1. Il
comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è
sostituito dal seguente:
«3. I
mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o
associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle
forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni
di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento
degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell’operazione.
È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti
novativi, con la riduzione dell’ipoteca originaria, ovvero l’estinzione
anticipata all’istituto mutuante. Quest’ultimo, all’accoglimento dell’istanza,
assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della
attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in
conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985,
sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito.
Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d’uso dei
beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore
massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di
attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le
operazioni a lungo termine al momento dell’estinzione anticipata o della
ricontrattazione del mutuo».
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della
Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti
concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive
modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e
le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza
successivamente al 1º gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove
operazioni.
3. A
favore delle imprese di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate
eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981,
n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi
il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni
debitorie relative all’esercizio dell’attività aziendale e sono sospese per il
medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non
pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di
interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel
pagamento degli interessi conservano l’agevolazione anche nel periodo di
proroga e di sospensione. L’onere finanziario è coperto dalle economie
accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza
ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento
delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate,
già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite
delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori
a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è
variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente
articolo.
Art. 129.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per
fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a
seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi in base ai seguenti
tetti di spesa:
a)
interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti
dalla malattia della «lingua blu»: lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b)
interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina
negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità,
nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire
10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi
strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica
colpiti dall’influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi
strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20
miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per
fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato
degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
f) interventi
strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka:
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2.
All’articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del
comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli acquirenti, in luogo della materiale
trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi
di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalità da
definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni
previste dall’articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468,
e l’eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la
responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo».
Art. 130.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni
in materia di consorzi agrari)
1. Alla
legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una
informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla
gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all’articolo 11»;
b)
all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995
sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con
capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli
interessi legali».
2. I
trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi
agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo
criteri e modalità stabiliti con decreto del Minitero del lavoro e della
previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.
Capo XX
INTERVENTI IN MATERIA
DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VIARIE
Art. 131.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della
normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
1. Al
fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della
navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1,
lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a
condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all’estero o
loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato Spa e
le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per
l’approvvigionamento d’uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente
l’infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario.
La società Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche
statutarie.
2. Per le
medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto
dall’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993,
n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive
modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all’articolo 2, lettera h),
della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall’articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorchè determinabili non
siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della società
Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa
dell’Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998,
n. 415, nonchè al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente
i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV Spa dall’ente Ferrovie
dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive
modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata
applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109
del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto
legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La società
Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa,
all’accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli
oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto
della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei
lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano
approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il
contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze
connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei
trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge istituisce l’Osservatorio permanente per
il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto
da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e
della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal
presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte,
dalla TAV Spa e dal General Contractor affidatario della progettazione
esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso.
I servizi di segreteria dell’Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei
trasporti e della navigazione nell’ambito delle ordinarie dotazioni organiche e
finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le
disposizioni del comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende
ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i
soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e
potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non
possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti
esecutivi già approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono
essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d’opera
secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le
risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo comma
sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare
d’appalto per l’affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della
società Ferrovie dello Stato Spa effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2000 in
esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così
come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonchè della direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralità
fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori
valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei
bilanci delle società interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 132.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1.
L’articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.
2. La
garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società
per azioni concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade di cui
all’articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive
modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali è
risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale
prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o
modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della
legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilità di bilancio
del Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali,
ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, è autorizzato a consentire, nel rispetto dei
princìpi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei
debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali
aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli
interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
Capo XXI
INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA
SICILIA
Art. 133.
(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese
siciliane)
1. È
concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione
classificate dal decreto del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel
territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei
petroli, un contributo, mediante credito d’imposta, per le spese di trasporto
ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall’Unione
europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del
comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel
territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio
comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui
al comma 2 è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A
decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun
anno.
2.
L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione
Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro
dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal
bilancio statale alla regione Sicilia e l’entità del cofinanziamento regionale
dell’agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere
inferiore al 50 per cento del contributo statale. L’onere complessivo per il
bilancio dello Stato non può superare l’importo di lire 25 miliardi per l’anno
2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
Art. 134.
(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
1. È
assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l’anno 2001
per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per
la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci
siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della
coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il
cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del
contributo statale.
Art. 135.
(Continuità territoriale per la Sicilia)
1. Al
fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità
alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio,
del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone
con proprio decreto:
a)
l’imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei
di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali
aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle
isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di
servizi di cui ai commi 2 e 3;
b)
qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri
di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l’assegnazione delle
rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, indice una conferenza di servizi.
3. La
conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell’onere di
servizio in relazione:
a) alle
tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai
soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero
dei voli;
d) agli orari
dei voli;
e) alle
tipologie degli aeromobili;
f) alla
capacità dell’offerta;
g) all’entità
dell’eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato
qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4.
Qualora nessun vettore accetti l’imposizione degli oneri di servizio pubblico
di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della
navigazione, d’intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara
di appalto europea, secondo le procedure previste dall’articolo 4, paragrafo 1,
lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai
sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio
pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e
nazionali è comunicata all’Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio
pubblico accettati dai vettori conseguentemente all’esito della gara di appalto
di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l’anno 2001 e lire 100
miliardi a decorrere dall’anno 2002.
7. L’entità del cofinanziamento regionale alle
agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per
cento del contributo statale.
Art. 136.
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
1. Al
fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con
riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della
navigazione dispone, con proprio decreto, l’imposizione di oneri di pubblico
servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92
del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all’obiettivo 1 di cui
al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e
provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva
riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.
2. I
contenuti dell’onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati
secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 36 della legge 17
maggio 1999, n. 144.
Art. 137.
(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
1. Alla
regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della
durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire
200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere
i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare
la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere
iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione,
estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.
Capo XXII
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO
IDROGEOLOGICO, DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Art. 138.
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1. I
soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3
dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e
contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, a prescindere dall’avvenuta presentazione di qualsiasi istanza,
versando l’ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari
al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.
2. Dalle
somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a
titolo di capitale e di interessi.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere
versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con
l’applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro
il termine di cui al comma 1.
4. Le somme dovute, anche sulla base delle
dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate,
sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31
dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata utile.
5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
6. Le modalità di versamento delle somme di cui al
comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si
applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le
modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.
8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni
principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di
sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa
condizione all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 9,
possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5 della citata
legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle
Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per
le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a
fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni
di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di
appartenenza al momento dell’arruolamento ovvero, in caso di avvenuto
arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga
dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere
presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla
base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano,
previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità
richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i
previsti interventi. Per il vitto e l’alloggio di tali soggetti si provvede
tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni,
nonchè autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le
rispettive abitazioni. L’assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni
che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla
presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun
contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di
assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con
proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle
disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme
di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi
calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell’articolo 1-ter
del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si
applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole
amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse
agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno
2001.
12. Nell’ambito delle risorse disponibili, in
attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,
n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell’interno delegato
per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499,
già prorogati con l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Ministro
dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991
del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori
entrate dell’imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal
sisma del 1998 nell’area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un
contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli
articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai
sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in
denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si
intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in
denaro effettuate nell’anno precedente.
15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti
locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile
sul territorio di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti
per le calamità naturali di livello b) di cui all’articolo 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè per potenziare il
sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il
«Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo è alimentato per il triennio
2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui
versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna
regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate
accertate nell’anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo
delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo
del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un
conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione
civile». L’utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d’intesa con
il direttore dell’Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di
bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed
è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio
2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato
mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59, per l’importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con
corrispondente riduzione delle somme indicate all’articolo 57, comma 6, della
presente legge.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l’Ente
nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600
miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di
ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi
alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è
intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato
di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. A valere su tali somme, l’ANAS provvede anche alle prime opere
necessarie d’intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei
versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la
instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione.
Art. 139.
(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei
lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1. I
termini per la ultimazione dei lavori previsti dall’articolo 8 della legge 10
maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli
assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I
contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo
dell’articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive
modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta
di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree
rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da
dimostrare con idonei documenti fiscali.
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle
aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere
definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso inutilmente tale termine l’assegnazione dell’area, già
provvisoria, diventa definitiva.
4. Per garantire l’erogazione di contributi necessari
per la ricostruzione delle abitazioni, nonchè per il completamento della
ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4
novembre 1963, n. 1457, è autorizzato, per l’anno 2001, a favore del
Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.
Art. 140.
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
1. Al
fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia
colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all’articolo 4 della
legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate
dall’articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall’articolo 3,
comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente
prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle
procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le
amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani
di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Art. 141.
(Patrimonio idrico nazionale)
1. Al
fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi
del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale,
mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione
e risanamento delle gestioni, nonchè mediante la razionalizzazione e il
completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla
conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari
agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre
operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in
rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con
decorrenza dagli anni 2002 e 2003:
a)
Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la
quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b)
Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) Canale
Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
d) Ente Irriguo
Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
e) Complessi Irrigui
della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia,
per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini,
Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica
Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica
dell’oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
l) Consorzio bacini del
Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
2002 e 2003.
2. Gli
enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti
esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al
recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli enti
inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.
3. Per
assicurare altresì il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 nelle
restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la
realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.
4. Per l’adempimento degli obblighi comunitari in
materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e
32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali di
cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in
cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano
un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di
quello previsto dall’articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994,
n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono
sostituite, anche ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 152 del 1999, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 142.
(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
1. Per
gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani
stralcio di assetto idrogeologico, per l’individuazione delle aree a rischio e
per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.
2. Ai
fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire
100 miliardi annue.
Art. 143.
(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
1. Al
Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l’anno 2001, la
somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall’articolo
3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è
attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le
attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali
archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle
biblioteche e dei beni librari.
Capo XXIII
INTERVENTI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 144.
(Limiti di impegno)
1. Al
fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono
autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1,
allegata alla presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi
indicati.
2. Il
comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui
contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la
prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi
dell’articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura
dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro «La
Fenice», mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice
di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
3. Per le finalità di sviluppo da parte dell’industria
a tecnologia avanzata, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente
prioritari dal Comitato di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985,
n. 808, e per l’acquisizione degli stessi al Ministero della difesa
secondo le procedure di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere
dall’anno 2003.
4. Per il completamento degli interventi urgenti a
seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e
l’agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per
i quali è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere
con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un
limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente dall’anno 2002, da ripartire
da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate in base alle
esigenze. Per disciplinare gli interventi infrastrutturali di emergenza e a
favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi
dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, d’intesa con le
regioni interessate.
5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi
calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nell’anno 2000
sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro
dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il
Dipartimento della protezione civile provvede con le modalità e le procedure di
cui al comma 4 ed è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle
regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse
già a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di
impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall’anno 2001 e di lire
100 miliardi decorrente dall’anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite
dall’alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre
autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere
dall’anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al
terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, è
autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dall’anno 2002 di lire
1 miliardo. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di
Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la regione Puglia è
autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale, da erogare
tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno
quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall’anno 2002. Per la
prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale
decorrente dall’anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo
da parte della regione Lazio, su indicazione del Dipartimento della protezione
civile.
7. Al fine di garantire il miglioramento della
viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all’ANAS stanziamenti destinati alle
seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:
a)
strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire
40.000 milioni per l’anno 2003;
b)
pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire
40.000 milioni per l’anno 2003;
c) ionica: lire 10.000
milioni per l’anno 2001, lire 20.000 milioni per l’anno 2002, e lire 30.000
milioni per l’anno 2003;
d) tirreno-adriatica
(strada statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e
lire 30.000 milioni per l’anno 2003;
e) collegamento
aeroporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527; lire 10.000
milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003;
f) strada trasversale
“Delle Serre“, in provincia di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per l’anno
2002 e lire 10.000 milioni per l’anno 2003;
g) strada a scorrimento
veloce Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l’anno 2002 e lire 10.000
milioni per l’anno 2003.
8. Per il
completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-confine
della regione Lazio, è attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
9. Per
interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre è
autorizzata per l’anno 2001 l’erogazione di lire 2.000 milioni a favore della
provincia di Venezia.
10. Per interventi relativi alla superstrada Noce
Rivello-Colla Maratea nella regione Basilicata è autorizzata la spesa di lire
4.000 milioni per il 2001 e di lire 2.000 milioni per il 2002. Nell’ambito
degli interventi per la risoluzione dei problemi della viabilità dell’area
centrale veneta la regione Veneto è autorizzata a contrarre mutui quindicennali
con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato. A tal
fine è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a
decorrere dal 2002.
11. L’ANAS è inoltre autorizzato, nell’ambito delle
risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti da contributi
erariali, nei limiti finanziari indicati:
a)
strada Termoli-San Vittore, A1-A14: lire 3.000 milioni per l’anno 2002 e
lire 4.000 milioni per l’anno 2003;
b)
strada Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.
12. Per
la progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato, con priorità
per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia
(Pontremolese), è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell’anno 2002 e
di lire 5.000 milioni nell’anno 2003.
13. Sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere
dall’anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall’anno 2003, in
corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà per il completamento
della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Per la realizzazione della strada medio
Adriatico-medio Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere
dall’anno 2002 e di lire 9 miliardi a decorrere dall’anno 2003; è altresì
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio
2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento del
programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato
dall’autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli
articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè al fine della
realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto
idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell’Arno sono autorizzate a
contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un
limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e
un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall’anno
2003.
16. Per interventi infrastrutturali di collegamento con
la Val d’Aosta, è concesso alla comunità montana Valsesia un limite di impegno
quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall’anno 2002, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
17. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di
lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a
decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma
finalizzato all’avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla
legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi
diretti con particolare riguardo all’ottimizzazione dell’uso idropotabile di
invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a progetti compresi
nel programma e nel piano finanziario di cui all’articolo 11, comma 3, della
citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per
l’ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell’articolo 9 della
medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna
ad anticipare almeno il 30 per cento dell’investimento necessario. Le richieste
di finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i
benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell’ambito
territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sugli
stanziamenti di cui al presente comma, è approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita
l’Unità tecnica-finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e
residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa
depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere
effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel
settore del diritto allo studio.
Art. 145.
(Altri interventi)
1.
All’articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le
parole: «con tributo dodecennale», le parole: «del 10 per cento della spesa di
investimento, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «per la spesa di
investimento, per un importo».
2. Le
infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di
gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di
programma, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8, comma 6-bis,
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto dall’articolo
1, comma 1, lettera d) decreto legislativo 20 settembre 1999,
n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla società
Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la
concessione di un contributo annuo a favore dell’Istituto per la contabilità
nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione
di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio
statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi interforze ad
elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto
dell’Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a
decorrere dall’anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della difesa.
5. I progetti nel settore spaziale con particolari
ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per
tali progetti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24
dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti
definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge
n. 808 del 1985.
6. Per le finalità previste dall’articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di
contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di
lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata
all’acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonchè
all’istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di
alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. All’articolo 20, primo comma, del testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «Gli autoveicoli» sono
inserite le seguenti: «, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro
ruote,».
8. All’articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di autoveicoli a minimo
impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di veicoli a
minimo impatto ambientale»; dopo le parole: «nel territorio dei comuni con
popolazione superiore ai 25 mila abitanti» sono inserite le seguenti:
«, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti
aree marine protette, nonchè dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette
iscritte nell’elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro
dell’ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 141 del 19 giugno 1997».
9. Per le finalità previste dall’articolo 6 della legge
31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della
Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 2001. Al fine
di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla
Commissione delle Comunità europee, perdano i benefici previsti dalla citata
legge n. 73 del 1998 per l’esercizio 2000, il credito di imposta maturato
e non compensato nello stesso esercizio è compensabile nel corso dell’esercizio
2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.
10. Per fare fronte alle esigenze connesse all’avvio
del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al
funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del
fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30
miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue
a decorrere dall’anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i
costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli
esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota
del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo,
indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e
verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
11. Ai fini della trasformazione in società per azioni
dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle
leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144,
si applica l’articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12. I dipendenti dell’ENAV, aventi diritto all’indennità
di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il
mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro
vigenti alla medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il
potenziamento dell’attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI
medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l’anno 2001 di
cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nell’anno 2001 e
nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere
l’addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i
quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell’articolo 33
del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio «giovani di
serie», alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e
C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono
riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma
capitaria pari ad un milione di lire, nonchè un credito di imposta pari al 10
per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un
limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore
atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle
gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età
fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva
abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo
contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al
presente comma.
14. Per le stesse finalità di cui al comma 13 è
autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l’assicurazione degli
sportivi della somma di lire 15 miliardi per l’anno 2001. L’erogazione è
preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive
finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001.
15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi
per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale
per l’anno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione
italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500
milioni per l’anno 2001.
17. A decorrere dall’anno 2001, sono concessi un
contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo
annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le
comunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, nonchè al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni
del Mediterraneo.
18. Al comma 10 dell’articolo 27 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: «Quaranta» è sostituita
dalla seguente «Ottantadue».
19. L’erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
periodo, dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come
modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di
ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti
dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero,
se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
è erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo
conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto,
calcolato sul totale di competenza dell’anno di erogazione. Il bando di
concorso previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con
decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la
concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti
dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato
entro il 31 gennaio di ciascun anno. È abrogata la lettera a) del comma
1 dell’articolo 2 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro
delle comunicazioni n. 378 del 1999.
20. È autorizzata l’ulteriore spesa di lire 15 miliardi
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra
il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre
1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente
legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura
pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
22. All’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis.
Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti
e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell’articolo 11
della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e
dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall’articolo
28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato
dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle
reti, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concessione del contributo».
23. All’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per l’ammissibilità ai contributi di cui
all’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dall’articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari
di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del
servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni
dell’esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di
pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 23, comma
2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono
procedere ad una gara per l’affidamento ad altro concessionario, fermi restando
la validità delle domande di contributo presentate per l’ottenimento dei
benefici di cui alle leggi citate e l’ammontare dei contributi eventualmente
già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce
parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle
domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001».
24. Al comma 8 dell’articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono sostituite
dalle seguenti: «al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide».
25. Le
disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
di cui all’articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di
solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con
decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma
1, della predetta legge n. 108 del 1996.
26. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si
applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7
marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le
domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a
pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e
3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si
applicano anche alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo
presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999,
n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo.
Qualora sulle suddette domande di concessione dell’elargizione e del mutuo sia
stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere
ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di
centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i
termini di presentazione delle domande indicati dall’articolo 13 della citata
legge n. 44 del 1999 e dall’articolo 14 della citata legge n. 108 del
1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell’elargizione e del
mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere
presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. All’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, la parola: «quinquennio» è sostituita dalla seguente: «decennio».
Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora
restituite dal beneficiario.
28. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
«3.
Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB
determina in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti
sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei
costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna
categoria di soggetti».
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell’articolo
40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dei corrispettivi»,
«i corrispettivi», «dei corrispettivi», «i corrispettivi di cui al comma 3 sono
versati», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «delle contribuzioni»,
«le contribuzioni», «delle contribuzioni», «le contribuzioni di cui al comma 3
sono versate». Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: «vengono
iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «vengono iscritte».
30. Per
le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione
commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine
rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società
Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubblico locale relativi all’anno 1999, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell’anno
2001 all’erogazione di lire 1.500 miliardi, nonchè di ulteriori lire 300
miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all’allineamento di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso
le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del
prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di
sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti
di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano
inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di
riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per l’anno 2001, lire 205 miliardi per l’anno 2002 e lire 295 miliardi
per l’anno 2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a
studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e
all’anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all’articolo 2, comma 63,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè per il
finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
all’articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è
autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l’anno 2001. Per l’attuazione
delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì autorizzato un
limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l’anno 2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a)
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispone l’elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non
idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la
dismissione;
b)
promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati,
per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione
dei nuovi istituti;
c) può valersi, ai fini
delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione
finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
35. Al
primo comma, dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
dopo le parole: «completamenti, ampliamenti o restauri» sono inserite le
seguenti: «di edifici pubblici, nonché».
36. Per
l’assegnazione dei contributi relativi all’acquisto di macchine agricole, di
cui all’articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell’anno 2001, 10 miliardi nell’anno
2002 e 10 miliardi nell’anno 2003.
37. Per le attività di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75
miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del settore
aeronautico, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225
miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma dell’articolo 2 della
legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:
«Le somme
affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione,
la riattivazione, la trasformazione, l’ammodernamento e l’ampliamento di
stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per
attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo
industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nonchè, per una quota fino al
20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento
della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti
previsti dall’articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
Salvo
quanto previsto nell’ultimo comma del presente articolo, i mutui sono
ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il
50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti
finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per
attività turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della
spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a
carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi
dell’articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell’80 e del 20 per cento».
40. È
istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire 1,5
miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche
mediante il finanziamento di studi e ricerche.
41. I
diritti speciali di prelievo disciplinati dall’articolo 8-quinquies
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla
detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono
aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi
di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni.
43. Per l’anno finanziario 2001 i ricavi delle
operazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, concluse dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici
indennizzati dal SACE, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per
essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 143 del 1998.
44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane
nell’ambito della rassegna «Italia in Giappone 2001», di cui alla legge 10
agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:
a)
in favore del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di lire
5.500 milioni per l’anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l’anno 2002;
b)
in favore del Ministero del commercio con l’estero al fine di finanziare le
iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura
di lire 4.500 milioni per l’anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l’anno 2002.
45. Il
contributo annuo previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999,
n. 140, è concesso nel limite dell’intensità di aiuto autorizzata dalla
Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle
agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna
regione ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 8 della legge 11 maggio
1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell’impresa, può essere erogato
a titolo di anticipazione, purchè i relativi investimenti siano stati avviati a
realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui
alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli
impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo
8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa
verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al
funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini
relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme
regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985
e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le
revisioni generali.
47. Allo scopo di potenziare l’informatica di servizio,
con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di
pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l’anno 2001.
48. Per l’avvio di interventi di tipo infrastrutturale
inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi
di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto
«Città della scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad
incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d’Italia e le aree del Mediterraneo,
lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. All’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti:
«o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,».
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi
nazionali è istituito un apposito fondo dell’ammontare di lire 20 miliardi per
ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente
comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i
parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato con la
previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia
nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da
tale integrazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003.
53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei
finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all’articolo 1,
comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo le parole: «(G8),», sono inserite le seguenti: «nonchè per quelle connesse
con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive»;
b)
le parole: «beni del demanio marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «beni
del demanio»;
c) le parole: «detti
beni rimangono, anche successivamente all’evento di cui al presente comma,
affidati in concessione al comune di Genova» sono sostituite dalle seguenti:
«detti beni, successivamente all’evento, ove abbiano subito un definitivo
mutamento nella destinazione d’uso, con l’aggiunta dei sedimi e dei manufatti
della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo
di lire un miliardo».
54.
L’area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dell’umanità nel
comune di Chiavari, è ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di
300 milioni di lire.
55. Al
comma 7 dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
dopo le parole: «di concessione» sono aggiunte le seguenti: «commisurati,
questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo
pubblicitario».
56. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, le parole: «dal comma 1», sono sostituire dalle
seguenti: «dai commi 1 e 2».
57. All’articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota
pari al 5 per cento delle somme stanziate per l’attuazione del Piano è
destinata a interventi volti alla repressione dell’abusivismo pubblicitario e
al miglioramento dell’impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui
all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: «comunque diversi dal
concessionario del pubblico servizio»;
b)
all’articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni
di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo
pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica»;
c) all’articolo 24,
comma 2, le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «da lire quattrocentomila a lire tre milioni».
58. A valere sulle disponibilità di tesoreria del fondo
rotativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, è autorizzato
il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e
50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui al secondo
comma dell’articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e
successive modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore
dell’esportazione e dell’internazionalizzazione.
59. È
assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per
l’anno 2003, per l’attuazione degli interventi del piano per la soluzione
dell’emergenza idrica.
60. Per le spese di funzionamento in relazione
all’attività degli advisors nominati per l’esame del progetto del ponte
sullo stretto di Messina è autorizzata la concessione alla società Stretto di
Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l’anno 2001.
61. Per l’anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per
investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra
le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le
medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi
come il tasso effettivo globale medio dei mutui all’edilizia in corso di
ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225
del 26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari finanziari.
63. La società di cui all’articolo 2 del decreto-legge
23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni
di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le
imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento,
del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e dell’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti
dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention,
per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L’importo complessivo
dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
65. È abrogato l’articolo 11 della legge 21 febbraio
1963, n. 244.
66. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’applicazione del
trattamento fiscale previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall’utilizzazione di navi
iscritte nel registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata
mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta
nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo
ininterrotto di almeno tre anni.
67. Per il potenziamento delle attività ispettive, di
controllo dei traffici marittimi, nonchè di prevenzione degli inquinamenti del
mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte
delle Capitanerie di porto, è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, dotato di lire 5
miliardi per l’anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
68. Per il finanziamento di opere di ampliamento,
ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad
istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l’anno
2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996,
n. 525, è aggiunta la seguente voce: «per ogni compact disc...
500.000».
70. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge 10
ottobre 1996, n. 525, è inserito il seguente:
«3-bis.
Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e
III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, almeno ogni
cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze».
71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata
la spesa di lire 30 miliardi per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003.
72. Per
la realizzazione di uno studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta è
autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l’anno 2001, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
73. Per l’eliminazione dei fattori di pericolosità e di
criticità viaria denominati «punti neri» delle strade statali 52 e 52bis
nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi
per l’anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
74. All’articolo 11, comma 9, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 1999, n. 449, come modificato dall’articolo 7, comma 17,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003
finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per
l’acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto
comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di
terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo».
75. L’infrastruttura di cui all’articolo 50, comma 1,
lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
può essere realizzata anche come superstrada. In tal caso sono applicabili, ai
sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, il
pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le
procedure stabilite dall’articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui al presente comma e della valutazione
delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di sostenibilità
ambientale e di efficienza di servizio al territorio, il Ministero dei lavori
pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una conferenza di servizi con il
Ministero dell’ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e gli altri enti e
soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine predetto senza che sia
stabilita la realizzazione di una superstrada a pedaggio, riprende la procedura
di cui all’articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
76. Per la realizzazione del secondo accesso alla città
di Amelia è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione
Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta
fossile di Dunarobba, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l’anno
2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per la conservazione del campo
di concentramento di Fossoli è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri
visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di
sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 279, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni
2001 e 2002.
78. Le risorse finanziarie conferite alla società
Ferrovie dello Stato spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche
di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30; all’articolo 3, comma 2, della legge 18 luglio 1998,
n. 194; all’articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998,
n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale
n. 110/I del 20 ottobre 1998; all’articolo 3, commi 5 e 7 e
all’articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono
attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale
sociale per le finalità previste dalle medesime leggi.
79. I termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge
27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di
agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti
dall’agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla
base del rendiconto predisposto dalla società Poste italiane spa entro il
limite massimo di lire 40 miliardi.
80. La disposizione dettata dall’articolo 29, comma 2,
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito
dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore
nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresì alle società
cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione.
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2, e
dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già
differita al 31 ottobre 2000 dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25
febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
aprile 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.
82. La carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con lo
svolgimento di funzioni di amministrazione di società di capitale a
partecipazione mista, costituite, in conformità alla deliberazione CIPE del 21
marzo 1997, come soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi
previsti dal comma 203 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
83. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o
semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende agricole, estrattive e di
trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi
di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui
all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7
dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema sono
precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie merceologiche da
trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di
servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal
comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma
5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l’importo di lire 20
miliardi per l’anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2000.
L’onere di compartecipazione a carico della regione non può essere inferiore al
50 per cento del contributo statale».
84. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
85. Al fine di favorire la conclusione dell’iter
di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni
1943-1945, il Ministero degli interni è autorizzato ad erogare contributi per
complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni
che predispongono gli atti richiesti per le procedure di risarcimento.
86. A
titolo di concorso per l’attuazione dei progetti collocati nella graduatoria
dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene
concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con
procedure e modalità da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a
lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue
per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dall’anno 2001, il fondo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei soggetti
disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonchè
dell’ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalità di cui agli
articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con
ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 4
della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di
Marano Lagunare e di Grado.
89. All’articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «il regolamento
definisce i limiti e le modalità per la stipulazione», sono inserite le
seguenti: «per intero».
90. Al fine di rendere più agevole e rapida la
revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati,
con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria
amministrazione.
91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare
entro il 28 febbraio di ogni anno è prorogato il periodo di applicazione degli
imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e
intrattenimento previsti dall’articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall’articolo 9 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli indicati
dall’articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede
magnetiche a deconto o strumenti similari e sono determinati, con esclusione
degli apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari
in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari
minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del
Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati
ai fini fiscali alla rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha
operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di
salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base
dell’articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto
dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all’articolo 9
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi di
comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750
metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata già
presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai
sensi dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
94. All’insieme dei comuni sedi delle comunità
terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è concesso un
contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e
2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
95. L’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i
soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche
per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2001. In
questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di
imposta di sostenimento e nei tre successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui
all’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le
denunce di variazione di cui all’articolo 27 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può
autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai
sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all’articolo 65 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti volti al recupero di
monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione
delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio
storico-culturale e ambientale.
98. All’articolo 62, comma 1-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di
lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui
si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e
spese sono integralmente deducibili».
99. All’articolo 40, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del
comma 1-bis dell’articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi
indicato».
Capo XXIV
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 146
(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
1.
Nell’ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine
di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed
internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma
di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza
del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e dall’articolo 30, comma 7, della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
2. La
somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i
beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di
concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito
regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 147.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazioni)
1.
All’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«centoventi giorni»;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati
presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione
risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici
dell’interessato, il codice fiscale e il domicilio. L’ente comunque risponde
con tutto il patrimonio».
Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori.
2. Le
entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma
1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 149.
(Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale)
1. Nei
confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996,
n. 207, si fa luogo all’indennizzo per la cessazione dell’attività
commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti
il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della
domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell’indennizzo
stesso.
Art. 150.
(Attività dell’Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e
contrasto della criminalità economica)
1.
L’Ufficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei confronti del
Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano
finanziario della criminalità economica. Allo scopo di contribuire ad una più
completa attività di prevenzione del riciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi
individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di
regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono
introdurre condizioni favorevoli all’attività di riciclaggio e li segnala al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle
Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia,
esprimendo, ove ne ravvisi l’opportunità, pareri circa le iniziative da adottare.
2. Nello
svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio,
l’Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse
dagli organi investigativi ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni
di cui all’articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione
di operazioni sospette.
3. Le autorità di vigilanza indicate nell’articolo 11
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l’Ufficio italiano dei cambi
delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell’attività di vigilanza,
riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.
4. Nell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 153, le parole: «I predetti organi investigativi informano
altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorità inquirenti informano».
Art. 151.
(Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al
decreto-legge n. 143 del 1991)
1. Per
ottemperare al disposto dell’articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI,
del Consiglio dell’Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità
di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per
quanto riguarda lo scambio di informazioni, l’unità di informazione finanziaria
di cui alla predetta decisione è costituita, per l’Italia, presso l’Ufficio
italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica comunica per iscritto l’avvenuta costituzione della predetta unità al
Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.
2.
All’articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, lettera f), dopo le parole: «qualora siano attinenti alla
criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «ovvero le archivia,
informandone gli stessi organi investigativi»;
b)
al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all’Ufficio
italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le
informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori
dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui
agli articoli 9 e 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121».
Art. 152.
(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i
non abbienti)
1. Alla
legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 6, comma 1, primo periodo, prima delle parole: «verificata
l’ammissibilità dell’istanza» sono inserite le seguenti: «sentito il pubblico
ministero, esaminati gli atti e i documenti da quest’ultimo prodotti, e»;
b)
all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «depositato nella
cancelleria del giudice» sono inserite le seguenti: «notificato al pubblico
ministero e»;
c) all’articolo 6, comma
4, terzo periodo, dopo le parole: «Il ricorso è notificato» sono inserite le
seguenti: «al pubblico ministero e»;
d) all’articolo 6, comma
5, primo periodo, dopo le parole: «a cura della cancelleria,» sono inserite le
seguenti: «al pubblico ministero,»;
e) all’articolo 7, comma
1, prima delle parole: «se l’istanza è accolta» sono inserite le seguenti:
«sentito il pubblico ministero ed esaminati gli atti e i documenti da
quest’ultimo prodotti,»;
f) all’articolo 10,
comma 1, primo periodo, prima delle parole: «con decreto motivato» sono
inserite le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,»;
g) all’articolo 10, comma
2, primo periodo, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite le seguenti:
«del pubblico ministero e»;
h) all’articolo 10,
comma 3, dopo le parole: «non possono più essere richieste» sono inserite le
seguenti: «dal pubblico ministero e»;
i) all’articolo 18,
comma 1, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni
anno».
2. Al
fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse
finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti
a decidere l’ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente
al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione
nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti
richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita
e ai possibili profitti tratti dalle loro attività delittuose.
3. Le
direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini
sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilità economiche dei soggetti
richiedenti o già beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della
ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al
Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione
trimestrale sullo stato e sui risultati degli atti di propria competenza in
merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio.
Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. Gli
stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, sono, per l’anno 2001, incrementati di
lire 40 miliardi.
2. La
normativa di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese
editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di
forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere
o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze
linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del
Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di
movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso
i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per
tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene
automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del
bilancio d’esercizio dell’impresa editrice, certificati ai sensi di legge e
riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1º dicembre 2001 le imprese
editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società
cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla
edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali
cooperative sono attribuiti i contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 5, per accedere ai
contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a)
aver sottoposto l’intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i
contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di
cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
b)
editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25
per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento
se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme
delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione
complessiva è concentrata per almeno l’80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma
statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio
di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Art. 154.
(Ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello
Stato)
1. Il
contributo ventennale previsto dall’articolo 22 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria
dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento
del fondo di dotazione dell’Istituto di cui all’articolo 22 della legge 13 luglio
1966, n. 559.
2. Al
primo comma dell’articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è
aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis)
dal contributo previsto dall’articolo 22 della legge 17 maggio 1999,
n. 144».
Art. 155.
(Norme per la sostituzione della lira con l’euro)
1. Le
banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso
legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il
secondo comma dell’articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è
sostituito dal seguente:
«La cassa
speciale:
a) custodisce le monete
metalliche fornite dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato per
l’immissione in circolazione;
b)
custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda
alla loro distruzione;
c) ritira dalla
circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da
demonetizzare a cura della sezione zecca;
d) ritira dalla
circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di
mercato».
3. Sono
prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre
2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque
adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite della Banca
d’Italia, delle banche, della società Poste italiane spa, delle imprese di
investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio,
delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società
fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i
servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d’Italia
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l’istituzione,
l’organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia
prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonchè
degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie
nell’ambito del sistema di pagamenti denominato «TARGET», eventualmente
individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4. I
crediti della Banca d’Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti
dalla consegna antecedentemente al 1º gennaio 2002, di banconote e di monete
metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio
generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle
banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro
credito. Il privilegio generale è esercitato direttamente dalla Banca d’Italia
anche nell’interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete
metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari
avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell’articolo 11
della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d’Italia può ritenere, anche
nell’interesse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che
hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1º
gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni
elettroniche, fino all’integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle
operazioni indicate nei commi precedenti.
Capo XXV
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 156.
(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle
società del gruppo EFIM)
1. I
patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa
Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa,
Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i
rapporti in corso, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta
amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di
legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della
società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data
di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte
amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in
vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto
agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix Spa.
2. I
patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti
e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea Vini Spa,
Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova
Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana
Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla
società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così
trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni
separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette
società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte
amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione
coatta amministrativa della società Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in
aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti Spa.
3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le
società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono
proseguite direttamente ed a cura della società Alumix Spa in liquidazione
coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa, che, nella veste di società subentranti nei patrimoni
trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella
udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti.
Il commissario liquidatore dell’EFIM, nella sua qualità di autorità di
vigilanza ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994,
n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994,
n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di
cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori
confermati o di nuova nomina affinchè assumano tutte le necessarie e opportune
iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi
compresi quelli che hanno ad oggetto l’accertamento di responsabilità ed il
risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di
direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle
predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in
liquidazione, nonchè nei confronti delle società di revisione incaricate di
certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto
rapporti patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle
disponibilità finanziarie della società Alumix Spa in liquidazione coatta
amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa si applica l’articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero
intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso
la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla società
Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla società Efimpianti Spa
in liquidazione coatta amministrativa.
4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione
coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda
Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda
Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim
Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso,
alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I
patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta
amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni
separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine
Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il
mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative
delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative
presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta
amministrativa della società Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti,
promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del
presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della società Nuova
Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di
società subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione,
costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo
alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell’EFIM, nella
sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall’articolo 3 del
decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e
attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo
direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinchè
assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e
definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto
l’accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei
confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di
poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi
sindacali delle società in liquidazione, nonchè nei confronti delle società di
revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che
comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due
commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda
Fucine Spa.
5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in
liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione
dell’ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui
all’articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta
amministrativa.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all’impianto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo
minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.
7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui
al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti
in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario
comunque inteso o denominato.
8. In applicazione dell’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti
e debiti dell’EFIM e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle
amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Capo XXVI
NORME FINALI
Art. 157.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli
importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate
nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
2. Le
dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e
triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella
C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma
16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella D allegata
alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate
nella tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di
cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell’anno 2001, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.
Art. 158.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La
copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo
speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
2. Le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.
3. La
presente legge entra il vigore il 1º gennaio 2001. Le disposizioni di cui
all’articolo 35, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.