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Attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante
benefici per le attività usuranti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 luglio 1993;
Acquisito
il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6
agosto 1993;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1
1. |
Sono considerati lavori particolarmente usuranti
quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico
particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non
possono essere prevenuti con misure idonee. |
2. |
Le attività particolarmente usuranti di cui
al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che
può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. |
|
Art. 2 |
1. |
Per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di età
pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato
di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un
massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori
impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di
maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo
delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di
particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità
contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui
sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati (Periodo
aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.). |
2. |
Fermo restando il requisito minimo di un
anno di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui
al medesimo comma è frazionabile in giornate che sono attribuite sempreché,
in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia
avuto durata non inferiore a centoventi giorni. |
3. |
Nei casi in cui i singoli ordinamenti
previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in
dipendenza delle attività particolarmente usuranti si applica il trattamento
di maggior favore. |
Art. 3 |
1. |
Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo
2 e alla copertura dei relativi oneri: |
|
a) per i
lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate
per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono
determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una
aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'età pensionabile; |
|
b) per i
lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su
proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti
e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso
una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i
termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine
all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività
particolarmente usuranti; |
|
c) per i
lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente
usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei
conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di
lavoro. |
2. |
Sulle aliquote contributive di cui al comma
1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque
denominate. |
3. |
Ove le organizzazioni sindacali non
formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le
modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione
tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche. |
4. |
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
istituita ai sensi del comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione
delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano
anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita,
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle
peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso
non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito
nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di
prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le
predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e
di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1. |
5. |
La commissione di cui al comma 3 si avvale
di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle
nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari
competenti (Così sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.). |
Tabella
A
Lavoro notturno continuativo |
Lavori alle linee di montaggio con ritmi
vincolati |
Lavori in galleria, cava o miniera |
Lavori espletati direttamente dal lavoratore
in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di
pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie |
Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a
tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su
natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati
quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal
copritetto |
Lavori in cassoni ad aria compressa |
Lavori svolti dai palombari |
Lavori in celle frigorifere o all'interno di
ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi |
Lavori ad alte temperature: addetti ai forni
e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del
vetro cavo |
Autisti di mezzi rotabili di superficie |
Marittimi imbarcati a bordo |
Personale addetto ai reparti di pronto
soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza |
Trattoristi |
Addetti alle serre e fungaie |
Lavori di asportazione dell'amianto da
impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e
civili. |
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanita' e per la funzione pubblica
Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro usurante;
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
l Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Bassolino Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il
Ministro della sanita' Biindi Il
Ministro per la funzione pubblica Piazza |