"
Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno
1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 Aprile 2000
Art.
1.
1. All'articolo 2, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e con l'indicazione della
durata dell'astensione dal lavoro" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: ". I soggetti che proclamano lo sciopero hanno
l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le
modalità di attuazione, nonchè le motivazioni, dell'astensione collettiva dal
lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese
che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la
immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo
12".
2. All'articolo 2, comma 2, primo
periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione
alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite
le seguenti: ", nonchè alla salvaguardia dell'integrità degli
impianti".
3. All'articolo 2, comma 2, primo
periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93" fino a: "sentite le organizzazioni degli
utenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè nei
regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze
del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993".
4. All'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "possono
disporre forme di erogazione periodica" sono aggiunte le seguenti: "e
devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di
uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad
evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso
bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi
pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi
devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di
conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le
procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo
sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso
di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in
cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale,
presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al
presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai
codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la
Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità
del comma 3".
5. All'articolo 2, comma 5, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93" fino a: "di cui all'articolo 25 della medesima
legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè nei regolamenti di
servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di
cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei
codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente
legge".
6. All'articolo 2, comma 6, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "quando l'astensione dal
lavoro sia terminata." è inserito il seguente periodo: "Salvo che sia
intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte
della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza
di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che
è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce
forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia
ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis".
7. All'articolo 2, comma 6, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti:
"Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di
fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le
informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni,
nonchè le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4,
comma 4-sexies".
Art.
2.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1.
L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di
rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui
all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A
tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove
l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza
delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino,
in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici
mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2
dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle
forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la
provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni
caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma
5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni
dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di
prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In
caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i
comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4".
2. Decorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno
1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora
stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle
forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge
n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
Art.
3.
1. All'articolo 4, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: ", primo periodo," sono
soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: ", per la durata dell'azione
stessa" fino a: "pubblici dipendenti" sono sostituite dalle
seguenti: "i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque
trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione
stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonchè
della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime
organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle
quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del
comportamento".
3. All'articolo 4 della legge 12
giugno 1990, n. 146, il comma 3 è abrogato.
4. All'articolo 4 della legge 12
giugno 1990, n. 146, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I dirigenti
responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle
imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2
o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo
stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione
di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui
all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della
violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o
sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli
utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi
rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni,
in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis,
o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni
altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la
sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
5. All'articolo 4 della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Qualora le
sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perchè le
organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non
fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non
partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via
sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che
rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto
della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La
sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo
sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata
nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli
utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle
autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa,
la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del
comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi
aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle
associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui
agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata
alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere
di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione
e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di
insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo,
indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con
avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla
Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della
delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia
i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti
di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i
legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per
l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le
sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi
trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per
ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria
viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro,
competente per territorio".
Art.
4.
1. I commi sesto e settimo
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6,
comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
Art.
5.
1. All'articolo 7, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
Art.
6.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis - 1. Le
associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n.
281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della
citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello
stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del
responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli
utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali
responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga
effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di
differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h),
e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con
certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che
erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate
informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua
un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici
secondo standard di qualità e di efficienza".
Art.
7.
1. L'articolo 8 della legge 12 giugno
1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Quando
sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti
della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che
potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del
funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio
dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di
garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa,
informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio
dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti
delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le
parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo,
esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo
possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure
necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento
dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni
collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere
l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi
aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure
idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili
con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione
o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da
adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti,
l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di
quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia
ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e
deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno
essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei
destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha
emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle
imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonchè mediante affissione nei luoghi di
lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.
Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di
pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione
attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione
alle Camere".
Art.
8.
1. All'articolo 9, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro
subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli
prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori".
2. All'articolo 9, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad
un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un
minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei
lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori
autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano
all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza,
a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o
organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le
sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato
l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
Art.
9.
1. All'articolo 12, comma 2, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti
dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti
dai seguenti: "La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori
ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria
deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo
di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di
comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.
Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il
personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè gli
altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma
5".
2. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108
milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
10.
1. L'articolo 13 della legge 12 giugno
1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. La
Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite
le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini
dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed
operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro
parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e
delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire
il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica
motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni,
procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi
sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non
si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite
audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle
parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria
regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli
effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato
idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in
cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La
Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente
lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione
vigenti in settori analoghi o similari nonchè degli accordi sottoscritti nello
stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le
prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non
compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali
di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in
misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente
erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori
mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena
erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto
delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto
dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti.
Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce
orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella
misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale
del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi
particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla
necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente
occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la
individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da
parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di
autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della
presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui
al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria
competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su
richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare
un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto
con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione
può convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che
erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive
organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta
intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2,
tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può
assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per
verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le
condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di
particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti
che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro
per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni
delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento
delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di
franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni
altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e
può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la
proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di
autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di
servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per
effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può
invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in
ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo
sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo
di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare
con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici
di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro
indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi
dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di
particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e
imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della
controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di
insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che
riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli
entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione
dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i
servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o
delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti
illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di
conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le
imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi
derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater,
il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o
violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o
contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei
codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis,
considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni
disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie
delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c)
d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di
autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali
provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici
idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo
di rendere note le delibere della Commissione, nonchè gli accordi o contratti
collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo
accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di
propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali
e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della
condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e
dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti
delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di
informazione".
Art.
11.
1. All'articolo 14, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "può indire" sono sostituite
dalla seguente: "indíce".
Art.
12.
1. L'articolo 17 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è abrogato.
Art.
13.
1. All'articolo 20, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto
previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 2 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nonchè".
Art.
14.
1. All'articolo 20 della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini della
presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati
all'articolo 2083 del codice civile".
Art.
15.
1. Dopo l'articolo 20 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. Contro
le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso
ricorso al giudice del lavoro".
Art.
16.
1. Le sanzioni previste dagli
articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle
violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.
2. Le sanzioni comminate,
anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono
estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni
per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre
1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con
compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento
delle sanzioni.