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ABBECEDARIO

 

MANSIONI SUPERIORI

 

 

In base all’articolo 6 della legge 127/1997, modificato dall’articolo 2 della legge 191/1998, la responsabilità di un ufficio o di un servizio può essere affidata a un dipendente della ex VIII qualifica funzionale tenendo conto che il possesso di tale qualifica presuppone un bagaglio professionale tale da assicurare comunque il buon funzionamento del servizio anche in caso di assenza del dirigente. Il Comune che ne abbia la necessità può quindi procedere all’affidamento delle funzioni di dirigente fino a quando non provveda alla copertura del posto vacante. Occorre però tenere conto che, in base alle ultime modifiche al Dlgs 29/993, in nessun caso lo svolgimento delle mansioni superiori può comportare avanzamenti automatici nell’inquadramento del lavoratore. Per quanto riguarda il riconoscimento delle differenze retributive, invece, l’assunzione di maggiori responsabilità potrà essere compensata mediante l’utilizzo di particolari fondi previsti dal contratto collettivo per il personale che operi in particolari posizioni di lavoro. (indennità di posizione)