SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
PROGRESSIONE
ECONOMICO-PROFESSIONALE
VERTICALE ED ORIZZONTALE
Con il precedente ordinamento
professionale (D.P.R. 347/81) eravamo abituati a categorie divise per numeri,
la cui unica speranza di progressione era di tipo verticale, ovvero con
passaggi dalla 3 alla 4, dalla 4 alla 5, dalla 5 alla 6, e via fino all’8 – 9
qualifica funzionale, tutti attraverso, naturalmente, pubblici concorsi.
Questo, che dir si
voglia, costituiva un appiattimento delle “speranze” dei lavoratori, e spesso
causa di lamentele del tipo: “Sono venti anni che stò al quinto livello !”
Il nuovo ordinamento
professionale, come vedremo, ha creato quattro categorie, o fasce, (alle quali
ha dato nome secondo l’ordine alfabetico crescente: A,B,C,D,) al cui interno ha
inserito varie “fasi” economiche, tanto da avere così due tipi di progressione:
orizzontale se all’interno della stessa fascia (p.es.: daC1 a C2 a C3 a C4;
oppure da B1a B2 a B3….), verticale se da una fascia all’altra (dalla A alla B,
dalla B alla C, dalla C alla D).
Sicché sarà possibile, per un dipendente che non riesca ad accedere alla fascia superiore, di poter avere comunque una progressione professionale.
OBBLIGHI:
La disciplina per la progressione verticale impone l’obbligo di:
-
rispettare i limiti imposti dall’art. 36 d.lvo. 29/93, e succ.mod.ni;
-
osservare i requisiti professionali indicati nelle declaratorie di
categoria di cui all'allegato "A" al CCNL;
-
verificare la disponibilità di posizioni dotazionali vacanti non
destinate all'accesso dall'esterno;
-
ascrivere la progressione verticale alla categoria immediatamente inferiore
rispetto a quella da conseguire ed alla medesima categoria per la copertura dei
posti vacanti afferenti a particolari profili professionali delle categorie
"B" e "D".
-
limitare la selezione interna a quegli enti che non siano strutturalmente
deficitari, che vi sia una professionalità acquisita esclusivamente all’interno
dell’ente;
REQUISITI DI ACCESSO:
(declaratorie di categoria di cui all'allegato A)
1) CATEGORIA
“A”
(accesso dall’esterno)
- TITOLI DI STUDIO:
A) licenza della scuola
media dell'obbligo;
2) CATEGORIA
"B"
(accesso dall’esterno)
- TITOLI DI STUDIO:
A) licenza della scuola
media dell'obbligo;
(accesso
dall’interno)
- Corso di formazione
specialistico di durata predeterminata inerente le funzioni da assumere.
- PERIODO DI ANZIANITÀ NELLA CATEGORIA DI PROVENIENZA
(“A”);
(sistema
selettivo)
- Prova pratica e
colloquio sulle cognizioni specialistiche acquisite e la loro pratica
traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale;
! accesso alla posizione infracategoriale B3
(accesso dall’interno)
- TITOLI DI STUDIO:
A) corsi di formazione
specialistica e licenza della scuola media dell'obbligo;
- PERIODO DI ANZIANITÀ NELLA MEDESIMA CATEGORIA (“B”);
3) CATEGORIA
"C":
(accesso dall’esterno)
- TITOLI DI STUDIO:
A) diploma di scuola
media superiore;
(accesso
dall’interno)
- TITOLI DI STUDIO:
A) immediatamente
inferiore al diploma di scuola media superiore (p.es.: licenza media
inferiore);
B) in caso di mancanza
del titolo immediatamente inferiore, corso di formazione mono-specialistico di
durata predeterminata (riguardante le funzioni da assumere).
- PERIODO DI ANZIANITÀ NELLA CATEGORIA DI PROVENIENZA
(“B”);
(sistema
selettivo)
- prova pratica e
colloquio inerenti le specifiche attribuzioni da svolgere, secondo il profilo
professionale da ricoprire;
4) CATEGORIA "D":
(accesso dall’esterno)
- TITOLI DI STUDIO:
A) diploma di laurea
breve;
B) diploma di laurea ed
eventuale abilitazione (per l’eventuale accesso alla posizione infracategoriale
D3;
(accesso dall’interno)
- TITOLI DI STUDIO:
A)
immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno;
B)
in caso di mancanza del titolo immediatamente inferiore, corso di
formazione pluri-specialistico di durata predeterminata (riguardante le funzioni
da assumere).
- PERIODO DI ANZIANITÀ NELLA CATEGORIA DI PROVENIENZA
(“C”).
(sistema
selettivo)
- prova pratica e colloquio inerenti le
specifiche attribuzioni da svolgere, secondo il profilo professionale da
ricoprire;
! accesso alla posizione infracategoriale D3
(accesso dall’interno)
- TITOLI DI STUDIO:
A) corso di formazione
pluri-specialistico di durata predeterminata (riguardante le funzioni da
assumere).
- PERIODO DI ANZIANITÀ NELLA MEDESIMA CATEGORIA (“D”).
L’art. 4 comma 1 del CCNL prevede la possibilità di attivare
procedure analoghe a quelle predisposte per la progressione verticale tra
categorie.
METODICA
VALUTATIVA:
E’ chiaro che assumerà moltissima
importanza, nella trattativa, oltre che i tempi e le metodologie didattiche dei
corsi di formazione, variabili secondo il tipo di qualifica, anche la
determinazione del periodo di anzianità.
Ecco ad esempio perché
l’anzianità deve essere essenzialmente legata alla categoria (o fascia: B,C) e
non alla posizione economica (B1,B2,C1, C2).
Ad esempio, viene fatta
l’ipotesi che per la progressione verticale dalla categoria “B” alla “C” vi
debba essere una anzianità legata alla posizione economica acquisita. Questo
significa che una posizione B1 potrebbe essere individuata con un’anzianità di
36 mesi, una B2 30 mesi e così scendendo fino alla posizione B6, con una
anzianità di 6 mesi.
Ecco dunque il possibile errore di valutazione:
La posizione B2, come vedremo, si acquisisce solo tramite
progressione orizzontale anche in base all’esperienza acquisita (cioè
l’anzianità). Questo significa che al B2 potrebbe “passarvi” un lavoratore che
sia già stato per mesi 40 al B1, ma che invece si trovi solo da 20 mesi al B2.
Il fatto assurdo è che se l’amministrazione pubblicasse,
esattamente in quel momento, un bando per il passaggio dal “B” al “C”, il B2
che se fosse rimasto B1 avrebbe avuto i requisiti, “promosso” anche perché
(presumibilmente) “più bravo” degli altri B1, rischierebbe di non poter
partecipare al concorso per la “C”, mentre quei B1, “bocciati” e proprio per
questo motivo, potrebbero andare in “C”.
L’anzianità dovrebbe essere
considerata proprio in base all’anzianità nella categoria di provenienza e non
legata invece alla posizione economica, mentre poi le eventuali riduzioni al
massimo di anzianità possono esistere ed aumentare man mano che aumenta la
posizione economica.
Quindi un B1 per poter
partecipare alla selezione interna per il passaggio alla categoria “C”, dovrà
possedere almeno 36 mesi nella categoria B, un B2 per poter partecipare alla
selezione interna per il passaggio alla categoria “C”, dovrà possedere almeno
30 mesi nella categoria B, ecc.
CATEGORIA "A"
Sono impiegati gli elementi di valutazione sviluppati per la
progressione interna riguardante alla prima e seconda posizione economica
successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie "B" e
"C", naturalmente semplificati
CATEGORIE
"B" E "C"
B1
B3 Trattamento
Tabellare Iniziale di categoria e di posizione infracategoriale
C1
B2
B4 Seconda
Posizione Economica
C2
-
esperienza acquisita (anzianità);
-
risultati conseguiti
-
prestazioni rese con maggior grado di arricchimento professionale
conseguito a seguito di interventi formativi e d'aggiornamento;
-
impegno profuso
-
qualità della prestazione individuale resa
B3
B5 Terza Posizione Economica
C3
-
risultati conseguiti
-
prestazioni rese con maggior grado di arricchimento professionale
conseguito a seguito di interventi formativi e d'aggiornamento;
- impegno profuso
- qualità della
prestazione individuale resa
B4
B6 Ultima Posizione Economica
C4 Sono impiegati gli
elementi valutativi di cui alla categoria "D"
CATEGORIA "D"
D1
Trattamento Tabellare Iniziale di
categoria e di posizione
infracategoriale
D3
D4: Prima Posizione Economica
Successiva
D5: Seconda ed Ultima
Posizione Economica
Elementi valutativi:
-
Diverso grado di impegno accordato e di qualità delle prestazioni rese,
con specifico riguardo ai rapporti con l'utenza;
-
all’impegno profuso;
-
alla qualità della prestazione
individuale resa;
-
ai risultati conseguiti;
-
al grado di coinvolgimento nei processi;
-
alla capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi;
-
alla partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
-
alla capacità d'iniziativa personale;
-
prestazioni rese con maggior grado di arricchimento professionale,
acquisito anche a seguito di interventi formativi e di aggiornamento;
-
Capacità d'iniziativa personale;
-
Capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative della
organizzazione del lavoro;
Fonti: art. 5; artt. 12, comma 3;
13, comma 1; del CCNL