SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE

ABBECEDARIO       

Il T.A.R.

 

TRASFORMAZIONE

DEL CORPO DI P.M.

IN ISTITUZIONE

 

 

 

L’attività di polizia rappresenta l’esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico servizio: sia quando si manifesti come attività di prevenzione – diretta cioè a impedire la commissione di reati e/o, comunque, la violazione o l’inosservanza di norme di legge o di regolamenti – sia quando si svolga come attività repressiva o di polizia giudiziaria, la quale interviene dopo che i reati siano stati commessi, per impedire che siano portati a conseguenze ulteriori e con lo scopo di assicurare alla giustizia i responsabili. Nella fattispecie è pertanto esclusa l’applicazione degli articoli 22, comma 1, lettera a), e 23, comma 2, della legge 142/1990.

 

(TAR  LAZIO – SEZIONE II BIS  Sentenza n. 1512 3 luglio – 30 settembre 1997)