SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
ABBECEDARIO
Il
T.A.R.
TRASFORMAZIONE
DEL CORPO DI P.M.
IN ISTITUZIONE
L’attività di polizia rappresenta
l’esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico servizio: sia quando
si manifesti come attività di prevenzione – diretta cioè a impedire la
commissione di reati e/o, comunque, la violazione o l’inosservanza di norme di
legge o di regolamenti – sia quando si svolga come attività repressiva o di
polizia giudiziaria, la quale interviene dopo che i reati siano stati commessi,
per impedire che siano portati a conseguenze ulteriori e con lo scopo di
assicurare alla giustizia i responsabili. Nella fattispecie è pertanto esclusa
l’applicazione degli articoli 22, comma 1, lettera a), e 23, comma 2, della
legge 142/1990.
(TAR LAZIO – SEZIONE II BIS Sentenza n. 1512 3 luglio – 30 settembre
1997)