SULPM
Aborto
Nei casi in cui la gravidanza non si concluda con un parto normale, ma sopraggiunga una interruzione, questa può dar luogo a due diverse ipotesi:
a) l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza entro il 180 giorno dall’inizio della gestazione si considera aborto. In questo caso diventa un evento di malattia e la lavoratrice si può assentare dal lavoro solo per il periodo di interdizione certificato dal medico;
b) l’interruzione spontanea o terapeutica successiva al 180 giorno dall’inizio della gestazione è considerato parto. In questo caso si applica l’assenza obbligatoria post-partum a prescindere dalla durata dell’incapacità lavorativa e quindi spetta alla lavoratrice un trattamento (di maternità) più favorevole al precedente (di malattia).
ABORTO INTERNO
La legge n. 1204/1971 tace sull’argomento, la giurisprudenza invece (Cass. 25/10/1978 n. 4861 ed altre) ha stabilito che se il prodotto del concepimento espulso in base a rigorosi accertamenti obiettivi risulta morto quando non aveva ancora raggiunto i 180 giorni di sviluppo, l’evento è qualificabile aborto anche se l’espulsione è avvenuta dopo il 180 giorno.