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ASPETTATIVA
PER COLLABORAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
La legge 49/1987 e la 288/1991 disciplinano la cooperazione tra
l’Italia e i Paesi in via di sviluppo.
La normativa è abbastanza complessa e prevede l’istituzione di appositi
organismi e comitati che rilasciano autorizzazioni, con compiti di
organizzazione e di sovrintendenza.
Sono state individuate tre figure:
1)
IL VOLONTARIO IN
SERVIZIO CIVILE, viene collocato in
aspettativa senza assegni (contingente periodicamente determinato). Ha diritto
alla conservazione del posto di lavoro, al computo per intero ai fini della
progressione della carriera (aumenti periodici di stipendio, trattamento
quiescenza e previdenza),al
riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo.
2)
IL COOPERANTE viene collocato in aspettativa senza assegni. Il
cooperante assume un impegno di cooperazione con contratto a termine la cui
durata deve essere inferiore a due anni. Hanno diritto al riconoscimento del
servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo (anzianità di servizio,
quiescenza e previdenza) possono iscriversi alle assicurazioni per invalidità,
vecchiaia superstiti e malattia con contributi a carico della Direzione
Generale per la Cooperazione.
3)
CONIUGE
DI VOLONTARIO, al coniuge del
Volontario, purché dipendente di Pubblica Amministrazione, spetta l’aspettativa
senza assegni con tutte le prerogative suindicate spettanti al Volontario,
naturalmente per un periodo equivalente a quello dello stesso coniuge.