SULPM 

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ABBECEDARIO

 

ASPETTATIVA

PER COLLABORAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

 

 

La legge 49/1987 e la 288/1991 disciplinano la cooperazione tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo.

La normativa è abbastanza complessa e prevede l’istituzione di appositi organismi e comitati che rilasciano autorizzazioni, con compiti di organizzazione e di sovrintendenza.

Sono state individuate tre figure:

1)    IL VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE, viene collocato in aspettativa senza assegni (contingente periodicamente determinato). Ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, al computo per intero ai fini della progressione della carriera (aumenti periodici di stipendio, trattamento quiescenza e previdenza),al  riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo.

2)    IL COOPERANTE viene collocato in aspettativa senza assegni. Il cooperante assume un impegno di cooperazione con contratto a termine la cui durata deve essere inferiore a due anni. Hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo (anzianità di servizio, quiescenza e previdenza) possono iscriversi alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia superstiti e malattia con contributi a carico della Direzione Generale per la Cooperazione.

3)    CONIUGE DI VOLONTARIO, al coniuge del Volontario, purché dipendente di Pubblica Amministrazione, spetta l’aspettativa senza assegni con tutte le prerogative suindicate spettanti al Volontario, naturalmente per un periodo equivalente a quello dello stesso coniuge.