SULPM 

Via Nomentana Nuova, 53 

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ABBECEDARIO

 

ASPETTATIVA

Per motivi di famiglia

 

L’aspettativa per motivi di famiglia viene concessa solo a domanda dell’interessato. Si tratta di un interesse legittimo del lavoratore  e non di un diritto, quindi l’Amministrazione non ha l’obbligo di concederla, ma la valuterà compatibilmente con le esigenze del servizio.

Fin tanto che l’Amministrazione non l’abbia concessa il dipendente non può lasciare il servizio. Se entro trenta giorni l’Amministrazione non risponde la domanda va considerata respinta.

L’interessato può adire al T.A.R. entro 60 giorni dallo scadere dei trenta giorni.

L’Amministrazione può concederla anche riducendo il tempo di assenza e revocarla in qualsiasi momento (non può trasformarla in malattia). Ha comunque l’obbligo di enunciare i motivi del provvedimento.

L’aspettativa non può durare oltre i dodici mesi continuativi e due periodi devono essere almeno intervallati da sei mesi di lavoro.

Al dipendente in aspettativa per motivi di famiglia non spetta alcuna retribuzione.