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ASSENZA
NEL PERIODO DI PROVA
Il dipendente pubblico che durante il periodo di prova si assenti per
malattia, aspettative e permessi ha diritto a mantenere il proprio posto di
lavoro, fermo restando che il periodo di prova viene prorogato in eccesso per
tutto il corrispondente periodo di assenza.
Ciò al fine di poter formulare con equità una valutazione del soggetto
in prova.
La retrodatazione degli effetti economici e giuridici della conferma in
ruolo viene dunque di fatto ritardata al compimento del periodo di prova.
Nei seguenti casi di assenza, derivanti da obblighi di legge, il
periodo di prova NON subirà proroghe:
-
l’astensione
obbligatoria per maternità;
-
l’assenza per servizio
militare di leva o sostitutivo;
-
l’ufficio di giudice
popolare;
-
il servizio civile
reso in Paesi in via di sviluppo,