SULPM
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Nomentana Nuova, 53
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AsSENZA
PeR ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO
NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
La necessità di poter fronteggiare i casi di calamità hanno convinto il legislatore a prevedere
l’impiego di cittadini che, sul piano volontaristico, intendano concorrere
all’opera di previsione, prevenzione e soccorso.
Il volontario una volta inserito nell’organizzazione di protezione
civile è tenuto a partecipare alle attività addestrative, pertanto
l’interessato ha il diritto-dovere di assentarsi dal posto di lavoro.
Il trattamento
economico e previdenziale
viene mantenuto per tutta la durata delle assenze.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto al dipendente per u
massimo di 90 giorni l’anno in caso di effettivo impiego e per u massimo di 30
giorni i caso di attività di simulazione di emergenza.
Viene quindi mantenuto il diritto alle ferie, congedi, permessi,
aspettative, oltre alla progressione giuridica nella carriera.
Quando l’organizzazione richiede l’intervento all’interessato, questi
presenta apposita istanza al proprio ufficio allegando la richiesta
dell’organizzazione.
Al rientro dovrà presentare una attestazione dell’Autorità di
Protezione civile concernete l’avvenuta prestazione.