SULPM 

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ABBECEDARIO

 

AsSENZA

PeR ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

 

 

La necessità di poter fronteggiare i casi di calamità  hanno convinto il legislatore a prevedere l’impiego di cittadini che, sul piano volontaristico, intendano concorrere all’opera di previsione, prevenzione e soccorso.

Il volontario una volta inserito nell’organizzazione di protezione civile è tenuto a partecipare alle attività addestrative, pertanto l’interessato ha il diritto-dovere di assentarsi dal posto di lavoro.

Il trattamento economico e previdenziale viene mantenuto per tutta la durata delle assenze.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto al dipendente per u massimo di 90 giorni l’anno in caso di effettivo impiego e per u massimo di 30 giorni i caso di attività di simulazione di emergenza.

Viene quindi mantenuto il diritto alle ferie, congedi, permessi, aspettative, oltre alla progressione giuridica nella carriera.

Quando l’organizzazione richiede l’intervento all’interessato, questi presenta apposita istanza al proprio ufficio allegando la richiesta dell’organizzazione.

Al rientro dovrà presentare una attestazione dell’Autorità di Protezione civile concernete l’avvenuta prestazione.