Assenze
per funzioni presso uffici elettorali.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi
della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici
elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati
nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi
politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro
per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al
precedente capoverso sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività
lavorativa. (Art. 119 TU 361/1957, come mod.to art. 11 legge 21/3/1990 n. 53).
I lavoratori che adempiono alle citate funzioni, pertanto, hanno
diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla
ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per I giorni
festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento
delle operazioni elettorali. (Art. 1 Legge
29/1/1992 n.69)
Il lavoratore informa il datore di lavoro circa la sua nomina all’ufficio
elettorale, allegando copia del provvedimento di nomina e, al rientro in
ufficio, apposita dichiarazione del Presidente di seggio cui è stato applicato
e dalla quale risulti l’avvenuto espletamento delle funzioni cui è stato
chiamato nonché l’ora della chiusura definitiva delle operazioni di spoglio.