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ABBECEDARIO

 

Assenze per funzioni presso uffici elettorali.

 

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente capoverso sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. (Art. 119 TU 361/1957, come mod.to art. 11 legge 21/3/1990 n. 53).

I lavoratori che adempiono alle citate funzioni, pertanto, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per I giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. (Art. 1 Legge 29/1/1992 n.69)

Il lavoratore informa il datore di lavoro circa la sua nomina all’ufficio elettorale, allegando copia del provvedimento di nomina e, al rientro in ufficio, apposita dichiarazione del Presidente di seggio cui è stato applicato e dalla quale risulti l’avvenuto espletamento delle funzioni cui è stato chiamato nonché l’ora della chiusura definitiva delle operazioni di spoglio.