SULPM

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ABBECEDARIO

 

 

ASTENSIONE FACOLTATIVA per Maternità

 

 

GENITORE

DURATA

PERIODO GODIMENTO

RETRIBUZIONE

PREVIDENZA

NOTE

Madre

6 mesi ( c )

 

Nei primi 8 anni di vita del bambino (trascorso il periodo di astensione obbligatoria)

Indennità economica pari al 30% ad entrambi i genitori, per un periodo max di 6 mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino.

Per i periodi successivi, stessa prestazione a condizione di reddito (d)

 

Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura misurata al 200% dell’assegno sociale, salvo integrazione dell’interessato

(c) nel caso di un solo genitore 10 mesi.

Le astensioni (madre più padre) non possono eccedere i 10 mesi; se il padre ne fruisce per più di 3 mesi, il limite sale ad 11 mesi (un mese in più al padre).

 

(d) il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

Padre

6 mesi  ( c )