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BUONI CASA
OGGETTO: Attuazione articolo
2, decimo comma, legge 25 marzo 1982, n. 94; Approvazione dell'avviso pubblico
per la presentazione di domande per la concessione del "buono casa”
Su proposta
dell'Assessore all'Urbanistica e Casa,
VISTO il Decreto legge 7febbraio 1985, n.12, convertito con
modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118. recante misure finanziarie in
favore delle aree ad atta tensione abitativa. che all'articolo 3, nono comma,
aveva stanziato somme per la concessione di contributi in conto capitale a
privati di cui all'articolo 2,
decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9 convertito con
modificazioni nella legge 25 marzo 1962, n.94,
VISTO il decreto interministeriale (Lavori pubblici-Tesoro) 13
agosto 1983, n. 2656 che definisce le modalità di erogazione dei buoni casa;
PREMESSO:
Che nella Regione Lazio
la domanda di alloggi è divenuta sempre più pressante soprattutto per le situazioni di precarietà alloggiativa
conseguenti al restringimento del mercato delle locazioni e alla diminuzione di costruzioni;
Che alle suddette
necessità si è fatto fronte attraverso una programmazione articolata regionale
che ha promosso ed incentivato sia le
nuove costruzioni ed il recupero e sia la costruzione di alloggi da concedere in affitto;
Che, inoltre, per gli
interventi di recupero e in corso apposito bando di concorso per la concessione
di finanziamenti in conto capitale per
la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici e per il recupero primario di alloggi privati;
CONSIDERATO che il Ministero Lavori Pubblici ha messo a
disposizione della Regione per l'acquisto della prima casa:
·
Con Decreto ministeriale 3 gennaio 1983, n. 11 lire
42.583.200.000;
·
Con decreto ministeriale del 24 luglio 1985, n. 3064 lire
36.712.000.000;
·
Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 contributi in annualità (1°
limite di impegno) di lire 2.903.400.000;
CONSIDERATO che con deliberazioni consiliari del 21 settembre 1983, n.627 e 13 novembre 1986 n. 228 in attuazione delle citate leggi 25/SO e 118/85 si è proceduto alla destinazione e utilizzazione dei buoni casa,
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale 12 febbraio
1991, n. 816 sono stati programmati mutui per lire 4.800.000.000 per t'acquisto
di alloggi ai sensi dell'articolo 9 della legge 25/80;
CONSIDERATO che a fronte delle somme programmate risultavano non
impegnati fondi pari a lire 20 miliardi
in conto capitale;
CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero Lavori Pubblici-
segretariato del CER sta predisponendo il decreto di messa a disposizione della Regione delle giacenze spettanti
ai sensi del Decreto Legislativo n.112/97, nel quale vengono confermate e
ampliate le disponibilità residue sopra richiamate fino ad un importo complessivo di lire 40 miliardi;
CONSIDERATO che a seguito dell'avviso pubblico di cui alle
deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio 14 settembre 1999, n. 4772 e 21
settembre 1999, n. 4864, relative all'attuazione dell'art. 2, comma 100 della
legge 25 marzo 1982, n. 94, per la concessione di un contributo in conto
capitale così detto “BUONO CASA” - il cui termine di presentazione delle
domande è scaduto il 29 novembre 1999 -
sono pervenute, in
particolare per quanto riguarda la categoria "Inquilini IACP". un numero
di domande inferiore alle previsioni con conseguente prevedibile disponibilità
finanziaria attualmente non esattamente quantificabile ma che presuntivamente
risulta pari £.20.000.00O.
CONSIDERATO che è particolarmente avvertita l'esigenza di continuare
ad utilizzare la suddetta prevedibile economia per la concessione di
agevolazioni (buono casa) per l'acquisto della prima casa;
CONSIDERATO quindi che appare opportuno:
-
Utilizzare le seguenti percentuali di ripartizione territoriale
peraltro già in precedenza adottate con la
deliberazione consiliare del 18.09.96 n.221 ovvero
§
Provincia di Frosinone 9,49%
§
Provincia di Latina 11,77%
§
Comune di Roma 44,66%
§
Comuni della prov.di Roma (escluso
comune di Roma)
22,19%
§
Provincia di Rieti 5,15%
§
Provincia di Viterbo 6,74%
·
Prendere in considerazione le seguenti categorie dei destinatari a
cui risulta
essere particolarmente gravoso
l'acquisto della prima casa in Considerazione sia della categoria Sociale di
esiguità dei finanziamenti essere particolarmente
o
famiglie monoreddito appartenenza, sia delle famiglie
monoparentali;
o
altre persone fisiche;
o
Corpi di Polizia locali;
·
Attribuire le quote di finanziamento per le varie categorie di
richiedenti secondo
- Famiglie monoreddito 40%
dei finanziamenti;
- Famiglie monoparentali 25% dei finanziamenti;
- Altre persone fisiche 15%
dei finanziamenti;
-Corpi di
polizia locale
8% dei finanziamenti famiglie monoreddito con <25milioni
6% famiglie disabili
6%
altri
RITENUTO che appare opportuno concedere, ai soggetti da
individuare con le modalità Previste nell’allegato avviso pubblico, l’importo
massimo dei buono casa nelle seguenti tre fasce:
-lire 40.000.000,
28.000.000 e 17.000.000 da riferirsi alle fasce reddituali previste dalla
deliberazione CIPE del 30 luglio 1991 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
190 del l4 agosto 1991:
VISTA la legge 15 maggio 1997, n9 127,
DELIBERA
1. Di ripartire le Suddette disponibilità finanziarie relative ai
buoni casa per l’acquisto della Prima casa
ripartite per i seguenti ambiti territoriali come da tabella i che forma
parte integrante della presente deliberazione già indicati, Ovvero
Delle domande Presentate vengono formati elenchi articolati nelle
Seguenti sezioni:
Sez.1 famiglia
monoreddito, ovvero nucleo familiare anagrafico comunque composto da
almeno due persone, tutte conviventi con lo Stesso nucleo familiare, ove un
unico componente percettore di reddito proprio, identificabile Con colui che Presenta
da domanda di Partecipazione, ha fiscalmente a carico indistintamente tutti gli
altri
componenti il Proprio nucleo familiare, anche se percettori di reddito
nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;
Sez.2 famiglia e/o
un solo genitore (famiglia monoparentale), ovvero nucleo familiare
anagrafico composto da un solo genitore con stato civile celibe (ragazzo
padre), nubile (ragazza madre), separato, separata, divorziato, divorziata,
vedovo, vedova, identificabile nella persona che presenta la domanda di
partecipazione, che ha fiscalmente a carico almeno un figlio convivente e
componente il proprio nucleo familiare, anche se percettore di reddito nella
misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;
Sez.3 altre persone fisiche, ovvero persone fisiche
che non si identificano nelle Precedenti;
Sez. 4 Corpi di polizia Locale appartenenti ad una delle seguenti situazioni:
1) famiglie monoreddito con reddito imponibile netto inferiore a £ 25.000.00;
2) famiglie con disabili;
3) altri.
2. Di approvare
l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione dei
contributi di cui in premessa come da Allegato A), le relative tabelle e
relativo modello allegato E di domanda per la
richiesta del buono casa, il tutto facente parte integrante della
presente deliberazione,
3, Di approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale gli elenchi di priorità delle domande e le liste degli esclusi.
4. L'assessorato
urbanistica e casa curerà l'istruttoria delle domande e la verifica dei
requisiti e delle condizioni di cui all'avviso pubblico suindicato, effettuando
le comunicazioni e le richieste agli interessati ed impartendo le opportune
istruzioni e le precisazioni per la più sollecita e pratica attuazione
della presente deliberazione;
La presente delibera,
il relativo A) e relativo modello di domanda 8), con tabella I sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente
deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi, dell'articolo 17, comma 32,
maggio 1997, n. 127.
IL
PRESIDENTE Fto PIETRO BADALONI
IL
SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
AVVISO PUBBLICO Allegato A'
Per la presentazione
delle domande per beneficiare di un contributo in conto capitale (buono-casa)
per l'acquisto delle prima casa.
CAPO I
1)
possono presentare domanda le persone fisiche titolari di reddito
proprio o comunque riferibile ad uno dei componenti il nucleo familiare
anagrafico che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a)
famiglia monoreddito, ovvero nucleo familiare anagrafico comunque
composto da almeno due persone, tutte conviventi con lo stesso nucleo
familiare, ove un unico
componente percettore di reddito proprio, identificabile con colui che
presenta da domanda di partecipazione, ha fiscalmente a carico indistintamente
tutti gli altri componenti il proprio nucleo familiare, anche se percettori di
reddito nella misura prevista
dalla normativa fiscale vigente in materia;
b)
famiglia con un solo genitore (famiglia monoparentale) ovvero
nucleo familiare anagrafico composto da un solo genitore con stato civile
celibe (ragazzo-padre), nubile(ragazza-madre), separato, separata, divorziato,
divorziata, vedovo, vedova, identificabile nella persona che presenta la
domanda di partecipazione che ha fiscalmente e carico almeno un figlio
convivente e componente il proprio nucleo familiare, anche se percettore di
reddito nella.misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;
c)
altre persone fisiche, ovvero persone fisiche che non si
identificano nelle precedenti categorie; in questa categoria si intende
comprendere anche i nubendi ovvero coloro che intendono contrarre matrimonio
entro sei mesi dalla data del contratto di compravendita o dell'atto pubblico
di assegnazione per le cooperative edilizie;
d)
corpi di Polizia Locale. appartenenti ad una delle seguenti
situazione
1)
famiglie monoreddito con reddito imponibile inferiore a £
25.000.000;
2)
famiglie con disabili;
3)
altri;
Ciascun richiedente
deve indicare una sola delle suddette categorie secondo la quale classificare
la domanda.
2)
le domande debbono essere presentate in bollo utilizzando
esclusivamente il modello predisposto dalla Regione Lazio fotocopiando su unico
foglio avanti (contenente la domanda) e retro (contenente l'indirizzo) e
successivamente compilando a macchina o a mano in stampatello, in maniera
chiara e leggibile il modello di domanda allegato al presente avviso pubblico;
3)
le domande debbono essere inviate esclusivamente a mezzo di
raccomandata postale semplice senza
avviso di ricevimento e senza busta, pena l'esclusione dal bando (ripiegando in
tre parti la domanda avendo cura dV far
apparire sull'esterno l'indirizzo del destinatario) al seguente indirizzo:
Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Settore 35 - Via del
Caravaggio, 99 - 00147 Roma. entro e
non oltre il sessantesimo giorno naturale consecutivo e quello di pubblicazione del presente avviso
pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; del rispetto del termine
di presentazione della domanda farà fede esclusivamente il bollo a datario
apposto dall'ufficio postale di accettazione della raccomandata;
4)
non possono essere presentate più domande per ciascun nucleo
familiare o per persona e con
l'indicazione di più di una categoria di partecipazione; nel caso
pervenissero più domande da parte dello stesso nucleo familiare o da parte
della stessa persona, verrà ammessa l'ultima
presentata in ordine temporale, avuto riguardo alla data di spedizione,
purché non ricorra una delle condizioni
di inammissibilità enunciate al Capo V.
5)
non possono presentare domande coloro che in precedenza - per
l'acquisto della prima casa - hanno già
usufruito - loro stessi ed i componenti il nucleo familiare - di contributi
pubblici in conto capitale o in conto
interessi, ovvero hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio
costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato concessi, in
qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente Pubblico;
CAPO II
1) coloro che intendono presentare domanda, debbono possedere alla data di acquisto dell'alloggio che
dovrà essere posteriore a quella di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
- i seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o
di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo
caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste
di collocamento o esercitante una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b)
residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale
nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce
il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare
servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di
lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune. Per gli
emigranti non è richiesto il requisito della residenza essendo sufficiente una
certificazione comprovante l'impegno preso davanti all'autorità consolare di
assumere la residenza, al rientro in patria, nel Comune ove avviene l'acquisto;
I militari di carriera, ai sensi degli artt. i e 24 della legge 18agosto 1978,
n. 497, possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono
eleggere, allorché lasceranno il servizio, mediante dichiarazione irrevocabile
resa davanti al Sindaco del Comune della
residenza prescelta che ne prende nota nei registri anagrafici;
c)
reddito complessivo annuo (convenzionale) del nucleo familiare
anagrafico non superiore a lire 50 milioni calcolato ai sensi dell'articolo 21
della legge e agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; impossidenza di
altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare
nell'ambito territoriale ove è compreso
il comune di acquisto dell'alloggio, da parte del richiedente, del coniuge non
legalmente separato e dai componenti il proprio nucleo familiare, salvo il
diritto di proprietà piena ed
esclusiva sulla abitazione acquistata dopo la data di pubblicazione del
presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per il
quale si richiede il contributo in conto capitale (buono-casa) previsto dal
ripetuto presente avviso pubblico. Per impossidenza s'intende mancanza di
titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di
residenza, qualora diverso diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa comunque non inferiore a due esclusi i vani
accessori (corridoi cucina e bagno/i).
E’ da considerarsi in ogni caso adeguato l'alloggio con un numero di
vani superiore a cinque qualunque sia
il numero dei componenti il nucleo familiare.
Si considera, inoltre. non idoneo l'alloggio di cui il soggetto
interessato è comproprietario con soggetti non facenti parte del nucleo
familiare, purché, se abitato dal soggetto interessato unitamente al proprio
nucleo familiare, risulti inadeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso;
si considera altresì non idoneo
l'alloggio di proprietà del richiedente del quale un soggetto non appartenente al nucleo familiare sia usufruttuario
al 100%.
d)
assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in
proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con
contributi pubblici e assenza di
finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da
enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza
dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica
utilità.
CAPO III
Non è ammesso
l'acquisto di:
a)
quota-parte di alloggio di cui il richiedente o uno degli altri
componenti il nucleo familiare sia comproprietario;
b)
alloggio o parte di esso fra ascendenti e discendenti di 1° e 2°
grado in linea retta (padre/figlio,figlio/padre. nonno/nipote, nipote/nonno) e
alloggio o parte di esso fra collaterali (fratello-fratello);
c)
alloggio che abbia caratteristiche di lusso (D.M. LL.PP. 2.8.1969,
n. 1072);
d) alloggio con
categoria catastale Al. A6, A8, AS e All;
e)
alloggio con superficie utile abitabile (al netto dei soli muri
perimetrali e di quelli interni) superiore a llO mq;
f)
alloggio non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti;
g)
alloggio occupato da terzi;
h)
alloggio che abbia fruito o fruisca di agevolazione pubblica in
qualsiasi forma concessa(concorso o contributo a totale o parziale carico
pubblico in conto capitale o in conto interesse)o di mutuo agevolato; I
La conformità
urbanistica di cui alla precedente lettera f) dovrà sussistere almeno prima dell'erogazione
del finanziamento.
CAPO IV
La liquidazione ed il
pagamento del contributo in conto capitale (buono casa) avverrà a seguito di
rilascio del provvedimento unico regionale di attestazione su requisiti
soggettivi ed oggettivi e di autorizzazione al pagamento che sarà effettuato
esclusivamente per il tramite della Tesoreria Regionale in Roma, Via della Pisana, 1301.
CAPO V
Delle domande presentate è formato un elenco distintamente per
ciascun ambito territoriale
Ciascuno dei suddetti elenchi è articolato in sezioni
corrispondenti alle categorie dei richiedenti di cui al precedente Capo I
Di tutte le domande presentate viene preliminarmente effettuato un
sorteggio che stabilirà l'ordine di ciascuna domanda, le domande, quindi,
saranno disposte all'interno di ciascuno dei suddetti elenchi relativi all'ambito territoriale in cui si è dichiarato
di voler acquisire l'alloggio e collocate nella sezione di pertinenza
Le domande spedite dopo il termine previsto al precedente Capo I,
o incomplete o non compilate in maniera univoca o non redatte sul modello
regionale1 sono considerate non ammissibili e
vengono collocate. nelle liste degli esclusi con la procedure
sopradescritta; per tali domande non è ammessa sanatoria. Non sono comunque
prese in considerazione domande presentate
anteriormente alla pubblicazione del presente avviso.
Gli "Elenchi" e le "liste degli esclusi" sono
pubblicati nei Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; tale pubblicazione
costituirà pubblicazione ufficiale a tutti gli effetti.
Gli interessati possono, entro i successivi trenta giorni,
segnalare alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Settore 35 - Via del Caravaggio, 99 - 00147
Roma, eventuali errori in cui si sia incorsi nella formazione degli “elenchi" e della "lista degli
esclusi”, tenendo presente che le segnalazioni non
possono riguardare
integrazioni, modificazioni, correzioni di dichiarazioni effettuate nella
domanda presentata,
CAPO VI
I richiedenti utilmente collocati nelle sezioni dell'elenco
regionale, ovvero coloro che coprono il finanziamento regionale, debbono
presentare documenti richiesti in bollo ove non siano esplicitamente esentati da legge, la misura è quella fissata
dalle disposizioni di legge in materia al momento della presentazione dei
documenti richiesti
A) Autocertificazione contenente:
(a) La data e luogo di nascita;
(b) La residenza;
(c) La cittadinanza;
(d) Lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
(e) Lo stato di famiglia;
(f) Situazione reddituale o economica del richiedente;
B) Polizia Locale: dovrà essere presentate idonea certificazione
(b)
Dichiarazione del datore di lavoro attestante il comune ove il
concorrente svolge la propria attività lavorativa continuativa soltanto nel
caso in cui la residenza risulti diversa dal luogo di lavoro.
(c)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti
la non titolarità del diritto di cui al precedente Capo lì) punto i
Inoltre:
per i nubendi autodichiarazione
congiunta dalla quale risulti l'impegno a contrarre matrimonio entro sei mesi
dalla date di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
CAPO VII
Il contributo in conto capitale (buono-casa) viene concesso nella
seguente misura:
-
lire 40.000.000 con un reddito fino a 25.000.000;
-
lire 28.000.000 con un reddito da 25.OO0.000 a 30.000,000;
-
lire 17.000.000 con un reddito da 30.000,001 fino a 50.000.000.
L’entità del buono
casa non può superare l’importo del prezzo risultante dal contratto di
compravendita o di assegnazione;
Verificati i
requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti, il contributo verrà
erogato a favore degli aventi diritto a
seguito della presentazione dell'originale o copia conforme autenticata del
contratto di compravendita o dell'atto pubblico di assegnazione, stipulato
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso, regolarmente
registrato e trascritto alla Conservatoria
dei Registri immobiliari.
La stipula del suddetto
contratto o atto di assegnazione deve aver luogo a pena di decadenza dal
finanziamento , non oltre il termine di quattro mesi dal ricevimento della
apposita comunicazione regionale; e
la presentazione della stessa alla Regione deve avvenire , sempre a pena di
decadenza dal finanziamento, non oltre trenta giorni successivi alla
trascrizione alla Conservatoria dei
registri immobiliari.
Per i contratti o atti
stipulati il notaio può dichiarare sotto la sua responsabilità che non ricorre
alcuna delle cause di esclusione indicate al precedente Capo III; in assenza di
tale dichiarazione va presentata
alla Regione perizia giurata di un tecnico per le condizioni di cui ai punti
c), d), e), f), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente
per le condizioni di cui ai punti a), lo), 9> nonché al venditore per la
condizione di cui alla lettera h).
Nell'atto di
compravendita va obbligatoriamente:
a)
dato atto che l'acquisto dell'alloggio viene effettuato
utilizzando il contributo di cui sopra;
b)
inserita la clausola che l'alloggio non può essere alienato a
nessun titolo né su di esso può
costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di
cinque anni dalla data di stipula
dell'atto di compravendita, con la sanzione che, in caso di inosservanza il
beneficiano del contributo si obbliga a restituire alla Regione il contributo
percepito con rivalutazione ed
interessi;
Qualora le suddette clausole non dovessero figurare nell'atto di compravendita questo dovrà essere integrato con apposito etto d'obbligo notarile.
La Regione può
svolgere, anche per campione, accertamenti sulle dichiarazioni rese
Attenzione: Il modello della domanda da utilizzare è quello
della Regione Lazio in originale.
Il Bando sarà pubblicato il prossimo 30 marzo 2000 sul
BURL, il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e le domande dovranno essere
presentate entro il 29 maggio 2000.
La documentazione completa ed il modulo per la domanda
potranno essere scaricate all’indirizzo internet della Regione Lazio
http://www.sirio.regione.lazio.it/urbanistica
Il telefono messo a disposizione dall’assessorato è lo
0651688054