SULPM LAZIO 

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ABBECEDARIO

 

  BUONI  CASA

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Attuazione articolo 2, decimo comma, legge 25 marzo 1982, n. 94; Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del "buono casa”

 

                   LA GIUNTA REGIONALE

 

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa,

 

VISTO il Decreto legge 7febbraio 1985, n.12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118. recante misure finanziarie in favore delle aree ad atta tensione abitativa. che all'articolo 3, nono comma, aveva stanziato somme per la concessione di contributi in conto capitale a privati di cui     all'articolo 2, decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1962, n.94,

 

VISTO il decreto interministeriale (Lavori pubblici-Tesoro) 13 agosto 1983, n. 2656 che definisce le modalità di erogazione dei buoni casa;

 

PREMESSO:

  Che nella Regione Lazio la domanda di alloggi è divenuta sempre più pressante soprattutto per le  situazioni di precarietà alloggiativa conseguenti al restringimento del mercato delle locazioni e alla  diminuzione di costruzioni;

  Che alle suddette necessità si è fatto fronte attraverso una programmazione articolata regionale che ha  promosso ed incentivato sia le nuove costruzioni ed il recupero e sia la costruzione di alloggi da  concedere in affitto;

  Che, inoltre, per gli interventi di recupero e in corso apposito bando di concorso per la concessione di  finanziamenti in conto capitale per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici e per il recupero  primario di alloggi privati;

 

CONSIDERATO che il Ministero Lavori Pubblici ha messo a disposizione della Regione per l'acquisto della  prima casa:

·        Con Decreto ministeriale 3 gennaio 1983, n. 11 lire 42.583.200.000;

·        Con decreto ministeriale del 24 luglio 1985, n. 3064 lire 36.712.000.000;

·        Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 contributi in annualità ( limite di impegno) di lire 2.903.400.000;

 

CONSIDERATO che con deliberazioni consiliari del 21 settembre 1983, n.627 e 13 novembre 1986 n. 228 in attuazione delle citate leggi 25/SO e 118/85 si è proceduto alla destinazione e utilizzazione dei buoni casa,

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale 12 febbraio 1991, n. 816 sono stati programmati mutui per lire 4.800.000.000 per t'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 9 della legge 25/80;

 

CONSIDERATO che a fronte delle somme programmate risultavano non impegnati fondi pari a lire 20 miliardi   in conto capitale;

 

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero Lavori Pubblici- segretariato del CER sta predisponendo il decreto   di messa a disposizione della Regione delle giacenze spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n.112/97, nel quale vengono confermate e ampliate le disponibilità residue sopra richiamate fino ad un     importo complessivo di lire 40 miliardi;

 

CONSIDERATO che a seguito dell'avviso pubblico di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio 14 settembre 1999, n. 4772 e 21 settembre 1999, n. 4864, relative all'attuazione dell'art. 2, comma 100 della legge 25 marzo 1982, n. 94, per la concessione di un contributo in conto capitale così detto “BUONO CASA” - il cui termine di presentazione delle domande è scaduto il 29 novembre 1999 -

     sono pervenute, in particolare per quanto riguarda la categoria "Inquilini IACP". un numero di domande inferiore alle previsioni con conseguente prevedibile disponibilità finanziaria attualmente non esattamente quantificabile ma che presuntivamente risulta pari £.20.000.00O.

 

 

CONSIDERATO che è particolarmente avvertita l'esigenza di continuare ad utilizzare la suddetta prevedibile economia per la concessione di agevolazioni (buono casa) per l'acquisto della prima casa;

 

CONSIDERATO quindi che appare opportuno:

 

-         Utilizzare le seguenti percentuali di ripartizione territoriale peraltro già in precedenza adottate con la  deliberazione consiliare del 18.09.96 n.221 ovvero

 

§        Provincia di Frosinone               9,49%

§        Provincia di Latina                  11,77%

§        Comune di Roma                       44,66%

§        Comuni della prov.di Roma (escluso comune di Roma)   

                                       22,19%

§        Provincia di Rieti                    5,15%

§        Provincia di Viterbo                 6,74%

                                              

·        Prendere in considerazione le seguenti categorie dei destinatari a cui risulta essere particolarmente gravoso l'acquisto della prima casa in Considerazione sia della categoria Sociale di esiguità dei finanziamenti essere particolarmente

 

o       famiglie monoreddito appartenenza, sia delle famiglie monoparentali;

o       altre persone fisiche;

o       Corpi di Polizia locali;

 

·        Attribuire le quote di finanziamento per le varie categorie di richiedenti secondo

 

- Famiglie monoreddito      40% dei finanziamenti;

- Famiglie monoparentali    25% dei finanziamenti;

- Altre persone fisiche     15% dei finanziamenti;

 


  -Corpi di polizia locale  

8% dei finanziamenti famiglie monoreddito con <25milioni

         6% famiglie disabili

          6% altri

 

 

RITENUTO che appare opportuno concedere, ai soggetti da individuare con le modalità Previste nell’allegato avviso pubblico, l’importo massimo dei buono casa nelle seguenti tre fasce:

     -lire 40.000.000, 28.000.000 e 17.000.000 da riferirsi alle fasce reddituali previste dalla deliberazione CIPE del 30 luglio 1991 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del l4 agosto 1991:

 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n9 127,

 

                               DELIBERA

 

1. Di ripartire le Suddette disponibilità finanziarie relative ai buoni casa per l’acquisto della Prima casa  ripartite per i seguenti ambiti territoriali come da tabella i che forma parte integrante della presente deliberazione già indicati, Ovvero

 

Delle domande Presentate vengono formati elenchi articolati nelle Seguenti sezioni:

 

    Sez.1 famiglia monoreddito, ovvero nucleo familiare anagrafico comunque composto da almeno due persone, tutte conviventi con lo Stesso nucleo familiare, ove un unico componente percettore di reddito proprio, identificabile Con colui che Presenta da domanda di Partecipazione, ha fiscalmente a carico indistintamente tutti gli altri  componenti il Proprio nucleo familiare, anche se percettori di reddito nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;

 

   Sez.2 famiglia e/o un solo genitore (famiglia monoparentale), ovvero nucleo familiare anagrafico composto da un solo genitore con stato civile celibe (ragazzo padre), nubile (ragazza madre), separato, separata, divorziato, divorziata, vedovo, vedova, identificabile nella persona che presenta la domanda di partecipazione, che ha fiscalmente a carico almeno un figlio convivente e componente il proprio nucleo familiare, anche se percettore di reddito nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;

 

     Sez.3 altre persone fisiche, ovvero persone fisiche che non si identificano nelle Precedenti;

 

 

Sez. 4 Corpi di polizia Locale appartenenti ad una delle seguenti situazioni:

 

1)    famiglie monoreddito con reddito imponibile netto inferiore a £ 25.000.00;

2)    famiglie con disabili;

      3) altri.

 

    2. Di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui in premessa come da Allegato A), le relative tabelle e relativo modello allegato E di domanda per la  richiesta del buono casa, il tutto facente parte integrante della presente deliberazione,

    3, Di approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale gli elenchi di priorità delle domande e le  liste degli esclusi.

    4. L'assessorato urbanistica e casa curerà l'istruttoria delle domande e la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'avviso pubblico suindicato, effettuando le comunicazioni e le richieste agli interessati ed impartendo le opportune istruzioni e le precisazioni per la più sollecita e pratica attuazione della       presente deliberazione;

    La presente delibera, il relativo A) e relativo modello di domanda 8), con tabella I sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

    La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi, dell'articolo 17, comma 32, maggio 1997, n. 127.

 

 

                    IL PRESIDENTE Fto PIETRO BADALONI

                    IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione

 

 

                            AVVISO PUBBLICO Allegato A'

 

   Per la presentazione delle domande per beneficiare di un contributo in conto capitale (buono-casa) per l'acquisto delle prima casa.

 

CAPO I

 

1)        possono presentare domanda le persone fisiche titolari di reddito proprio o comunque riferibile ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico che si trovino in una delle seguenti situazioni:

 

a)              famiglia monoreddito, ovvero nucleo familiare anagrafico comunque composto da almeno due persone, tutte conviventi con lo stesso nucleo familiare, ove un unico         componente percettore di reddito proprio, identificabile con colui che presenta da domanda di partecipazione, ha fiscalmente a carico indistintamente tutti gli altri componenti il proprio nucleo familiare, anche se percettori di reddito nella misura prevista          dalla normativa fiscale vigente in materia;

b)              famiglia con un solo genitore (famiglia monoparentale) ovvero nucleo familiare anagrafico composto da un solo genitore con stato civile celibe (ragazzo-padre), nubile(ragazza-madre), separato, separata, divorziato, divorziata, vedovo, vedova, identificabile nella persona che presenta la domanda di partecipazione che ha fiscalmente e carico          almeno un figlio convivente e componente il proprio nucleo familiare, anche se percettore di reddito nella.misura prevista dalla normativa fiscale vigente in materia;

c)              altre persone fisiche, ovvero persone fisiche che non si identificano nelle precedenti categorie; in questa categoria si intende comprendere anche i nubendi ovvero coloro che intendono contrarre matrimonio entro sei mesi dalla data del contratto di compravendita o dell'atto pubblico di assegnazione per le cooperative edilizie;

d)              corpi di Polizia Locale. appartenenti ad una delle seguenti situazione

1)        famiglie monoreddito con reddito imponibile inferiore a £ 25.000.000;

2)        famiglie con disabili;

3)        altri;

 

    Ciascun richiedente deve indicare una sola delle suddette categorie secondo la quale classificare la domanda.

 

2)        le domande debbono essere presentate in bollo utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Regione Lazio fotocopiando su unico foglio avanti (contenente la domanda) e retro (contenente l'indirizzo) e successivamente compilando a macchina o a mano in stampatello, in maniera chiara e leggibile il modello di domanda allegato al presente avviso pubblico;

3)        le domande debbono essere inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice  senza avviso di ricevimento e senza busta, pena l'esclusione dal bando (ripiegando in tre parti  la domanda avendo cura dV far apparire sull'esterno l'indirizzo del destinatario) al seguente indirizzo: Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Settore 35 - Via del Caravaggio, 99  - 00147 Roma. entro e non oltre il sessantesimo giorno naturale consecutivo e quello di      pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede esclusivamente il bollo a datario apposto dall'ufficio postale di accettazione della raccomandata;

4)        non possono essere presentate più domande per ciascun nucleo familiare o per persona e con  l'indicazione di più di una categoria di partecipazione; nel caso pervenissero più domande da parte dello stesso nucleo familiare o da parte della stessa persona, verrà ammessa l'ultima  presentata in ordine temporale, avuto riguardo alla data di spedizione, purché non ricorra una  delle condizioni di inammissibilità enunciate al Capo V.

5)        non possono presentare domande coloro che in precedenza - per l'acquisto della prima casa -  hanno già usufruito - loro stessi ed i componenti il nucleo familiare - di contributi pubblici in  conto capitale o in conto interessi, ovvero hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con  patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o  con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato,  dalle Regioni o da altro Ente Pubblico;

 

CAPO II

 

1) coloro che intendono presentare domanda, debbono possedere  alla data di acquisto dell'alloggio che dovrà essere posteriore a quella di pubblicazione del presente avviso  nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - i seguenti requisiti:

a)     cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta  di soggiorno o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o esercitante  una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b)     residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la   partecipazione per un solo comune. Per gli emigranti non è richiesto il requisito della residenza essendo sufficiente una certificazione comprovante l'impegno preso davanti all'autorità consolare di assumere la residenza, al rientro in patria, nel Comune ove avviene l'acquisto; I militari di carriera, ai sensi degli artt. i e 24 della legge 18agosto 1978, n. 497, possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere, allorché lasceranno il servizio, mediante dichiarazione irrevocabile resa davanti al Sindaco del Comune della    residenza prescelta che ne prende nota nei registri anagrafici;

c)     reddito complessivo annuo (convenzionale) del nucleo familiare anagrafico non superiore a lire 50 milioni calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge e agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; impossidenza di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito  territoriale ove è compreso il comune di acquisto dell'alloggio, da parte del richiedente, del coniuge non legalmente separato e dai componenti il proprio nucleo familiare, salvo il diritto    di proprietà piena ed esclusiva sulla abitazione acquistata dopo la data di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per il quale si richiede il contributo in conto capitale (buono-casa) previsto dal ripetuto presente avviso pubblico. Per impossidenza s'intende mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed    abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso diverso da quello in cui si svolge  l'attività lavorativa  comunque non inferiore a due esclusi i vani accessori  (corridoi cucina e bagno/i).         E’ da considerarsi in ogni caso adeguato l'alloggio con un numero di vani superiore a cinque  qualunque sia il numero dei componenti il nucleo familiare.                     Si considera, inoltre. non idoneo l'alloggio di cui il soggetto interessato è comproprietario con soggetti non facenti parte del nucleo familiare, purché, se abitato dal soggetto interessato unitamente al proprio nucleo familiare, risulti inadeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso;                                     si considera altresì non idoneo l'alloggio di proprietà del richiedente del quale un  soggetto non appartenente al nucleo familiare sia usufruttuario al 100%.

d)     assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di           finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità.

 

 

CAPO III

 

    Non è ammesso l'acquisto di:

 

a)     quota-parte di alloggio di cui il richiedente o uno degli altri componenti il nucleo familiare sia comproprietario;

b)     alloggio o parte di esso fra ascendenti e discendenti di 1° e 2° grado in linea retta (padre/figlio,figlio/padre. nonno/nipote, nipote/nonno) e alloggio o parte di esso fra collaterali (fratello-fratello);

c)     alloggio che abbia caratteristiche di lusso (D.M. LL.PP. 2.8.1969, n. 1072);

d)     alloggio con categoria catastale Al. A6, A8, AS e All;

e)     alloggio con superficie utile abitabile (al netto dei soli muri perimetrali e di quelli interni) superiore a llO mq;

f)     alloggio non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

g)     alloggio occupato da terzi;

h)     alloggio che abbia fruito o fruisca di agevolazione pubblica in qualsiasi forma concessa(concorso o contributo a totale o parziale carico pubblico in conto capitale o in conto interesse)o di mutuo agevolato; I

     La conformità urbanistica di cui alla precedente lettera f) dovrà sussistere almeno prima dell'erogazione del finanziamento.

 

 

CAPO IV

 

     La liquidazione ed il pagamento del contributo in conto capitale (buono casa) avverrà a seguito di rilascio del provvedimento unico regionale di attestazione su requisiti soggettivi ed oggettivi e di autorizzazione al pagamento che sarà effettuato esclusivamente per il tramite della Tesoreria      Regionale in Roma, Via della Pisana, 1301.

 

 

 

CAPO V

 

Delle domande presentate è formato un elenco distintamente per ciascun ambito territoriale

Ciascuno dei suddetti elenchi è articolato in sezioni corrispondenti alle categorie dei richiedenti di cui al precedente Capo I

Di tutte le domande presentate viene preliminarmente effettuato un sorteggio che stabilirà l'ordine di ciascuna domanda, le domande, quindi, saranno disposte all'interno di ciascuno dei suddetti  elenchi relativi all'ambito territoriale in cui si è dichiarato di voler acquisire l'alloggio e collocate nella sezione di pertinenza

Le domande spedite dopo il termine previsto al precedente Capo I, o incomplete o non compilate in maniera univoca o non redatte sul modello regionale1 sono considerate non ammissibili e  vengono collocate. nelle liste degli esclusi con la procedure sopradescritta; per tali domande non è ammessa sanatoria. Non sono comunque prese in considerazione domande presentate  anteriormente alla pubblicazione del presente avviso.

Gli "Elenchi" e le "liste degli esclusi" sono pubblicati nei Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; tale pubblicazione costituirà pubblicazione ufficiale a tutti gli effetti.

Gli interessati possono, entro i successivi trenta giorni, segnalare alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa -  Settore 35 - Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma, eventuali errori in cui si sia incorsi nella  formazione degli “elenchi" e della "lista degli esclusi”, tenendo presente che le segnalazioni non

  possono riguardare integrazioni, modificazioni, correzioni di dichiarazioni effettuate nella domanda presentata,

 

 

CAPO VI

 

I richiedenti utilmente collocati nelle sezioni dell'elenco regionale, ovvero coloro che coprono il finanziamento regionale, debbono presentare documenti richiesti in bollo ove non siano  esplicitamente esentati da legge, la misura è quella fissata dalle disposizioni di legge in materia al momento della presentazione dei documenti richiesti

 

A) Autocertificazione contenente:

 

(a) La data e luogo di nascita;

(b) La residenza;

(c) La cittadinanza;

(d) Lo stato di celibe, coniugato o vedovo;

(e) Lo stato di famiglia;

(f) Situazione reddituale o economica del richiedente;

 

B) Polizia Locale: dovrà essere presentate idonea certificazione

(b)         Dichiarazione del datore di lavoro attestante il comune ove il concorrente svolge la propria attività lavorativa continuativa soltanto nel caso in cui la residenza risulti diversa dal luogo di lavoro.

(c)         Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la non titolarità del diritto di cui al precedente Capo lì) punto i

 

Inoltre:

     per i nubendi autodichiarazione congiunta dalla quale risulti l'impegno a contrarre matrimonio entro sei mesi dalla date di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;

 

CAPO VII

 

Il contributo in conto capitale (buono-casa) viene concesso nella seguente misura:

-         lire 40.000.000 con un reddito fino a 25.000.000;

-         lire 28.000.000 con un reddito da 25.OO0.000 a 30.000,000;

-         lire 17.000.000 con un reddito da 30.000,001 fino a 50.000.000.

 

        L’entità del buono casa non può superare l’importo del prezzo risultante dal contratto di compravendita o di assegnazione;

      Verificati i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti, il contributo verrà erogato a favore  degli aventi diritto a seguito della presentazione dell'originale o copia conforme autenticata del contratto di compravendita o dell'atto pubblico di assegnazione, stipulato successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso, regolarmente registrato e trascritto alla Conservatoria  dei Registri immobiliari.

      La stipula del suddetto contratto o atto di assegnazione deve aver luogo a pena di decadenza dal finanziamento , non oltre il termine di quattro mesi dal ricevimento della apposita      comunicazione regionale; e la presentazione della stessa alla Regione deve avvenire , sempre a pena di decadenza dal finanziamento, non oltre trenta giorni successivi alla trascrizione alla  Conservatoria dei registri immobiliari.

     Per i contratti o atti stipulati il notaio può dichiarare sotto la sua responsabilità che non ricorre alcuna delle cause di esclusione indicate al precedente Capo III; in assenza di tale       dichiarazione va presentata alla Regione perizia giurata di un tecnico per le condizioni di cui ai punti c), d), e), f), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente per le condizioni di cui ai punti a), lo), 9> nonché al venditore per la condizione di cui alla lettera h).

     Nell'atto di compravendita va obbligatoriamente:

a)      dato atto che l'acquisto dell'alloggio viene effettuato utilizzando il contributo di cui sopra;

b)      inserita la clausola che l'alloggio non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può         costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di cinque anni dalla data di        stipula dell'atto di compravendita, con la sanzione che, in caso di inosservanza il beneficiano del contributo si obbliga a restituire alla Regione il contributo percepito con rivalutazione ed  interessi;

 

     Qualora le suddette clausole non dovessero figurare nell'atto di compravendita questo dovrà essere integrato con apposito etto d'obbligo notarile.

 

     La Regione può svolgere, anche per campione, accertamenti sulle dichiarazioni rese                         

      

 

 

Attenzione: Il modello della domanda da utilizzare è quello della Regione Lazio in originale.

 

 

 

Il Bando sarà pubblicato il prossimo 30 marzo 2000 sul BURL, il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e le domande dovranno essere presentate entro il 29 maggio 2000.

La documentazione completa ed il modulo per la domanda potranno essere scaricate all’indirizzo internet della Regione Lazio

http://www.sirio.regione.lazio.it/urbanistica

Il telefono messo a disposizione dall’assessorato è lo 0651688054