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LA GIURISPRUDENZA

ABBECEDARIO SINDACALE

 

RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE PER MALATTIA DERIVANTE DA SOVRACCARICO DI LAVORO

( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 1307 del 5/2/2000 - Presidente F. Sommella - Relatore N. Capitano )

 

Con l'entrata in vigore dei Codici Rocco cessò la funzione limitativa nei confronti dell'art. 1151 dell'allora vigente codice civile in ordine alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, che il codice penale del 1989 e l'art. 7 del codice di procedura penale del 1913 avevano limitato, mediante l'istituto della "riparazione pecuniaria", ad alcuni tipi di reato.

L'art. 185 secondo comma del codice penale, tuttora vigente, previde, infatti, che il colpevole di qualsiasi reato fosse tenuto a risarcire alla persona offesa non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali.

L'art. 598 secondo comma dello stesso codice prevede, inoltre, la risarcibilità dei danni non patrimoniali anche per le offese contenute negli scritti difensivi concernenti l'oggetto della causa e per le quali il primo comma escludeva la punibilità oggettiva e, quindi, la sussistenza del reato per mancanza di uno dei suoi tre elementi essenziali (fatto, colpevolezza e punibilità oggettiva).

Il vigente art. 2043 c.c. potrebbe ricomprendere nei danni risarcibili sia quelli patrimoniali che quelli non patrimoniali, potendosi attribuire agli uni e agli altri il carattere dell'ingiustizia richiesto ai fini risarcitori.

L'art. 2059 c.c., però, pur essendo stato accompagnato da una relazione ministeriale che intendeva limitare la risarcibilità dei danni non patrimoniali solo in quanto previsti dalla legge attribuendo alla locuzione "danni non patrimoniali" solo il significato più ristretto di danni morali causati dal reato, di fatto, però, ha adoperato un'espressione omnicomprensiva di qualsiasi tipo di danno non patrimoniale.

D'altra parte al momento della entrata in vigore (21 aprile 1942) dell'art. 2059 c.c. la risarcibilità dei danni non patrimoniali non causati dal reato era prevista non solo dal ricordato art. 598 secondo comma c.p., ma anche dagli artt. 89 e 120 del codice di procedura civile, entrato in vigore contestualmente al codice civile e non riferibili, anch'essi, a danni derivati da reato.

In particolare l'art. 89 attribuiva al giudice - e tuttora l'attribuisce - la facoltà di assegnare alla parte che sia stata offesa da espressioni offensive o semplicemente sconvenienti una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

L'art. 120, invece, prevedeva - e tuttora prevede - la risarcibilità dei danni non riparati dagli effetti della sentenza civile e, quindi, i danni non patrimoniali non prodotti da reato mediante pubblicità eseguita a spese dell'autore dell'illecito civile.

Con l'entrata in vigore (1 gennaio 1948) della nostra Costituzione, di tipo non flessibile ma rigido (essendo prevista per la sua revisione o per l'abrogazione di sue norme una procedura rinforzata ex art. 138 cost.) si è realizzato nel nostro ordinamento giuridico un insieme di norme superprimarie, le leggi costituzionali, rispetto a quelle primarie, costituite dalle leggi ordinarie e rispetto a quelle secondarie, costituite dai regolamenti.

È sorto, allora, il problema della configurabilità di un diritto, come quello alla salute, che, pur essendo tutelato da una norma costituzionale (art. 32 cost.) e, perciò, da una norma superprimaria, non potesse, tuttavia, trovare tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 c.c. se interpretato in senso restrittivo, tenuto, però, presente che tali ultime norme, in quanto primarie, erano pur sempre subordinate a quelle superprimarie della Costituzione.

Deve attribuirsi, in giurisprudenza, al Tribunale di Genova (sentenza del 25 maggio 1974 in Giurisprudenza Italiana, 1975, 1, 2, 54) il merito di avere per primo prospettata la risarcibilità del danno alla salute o danno biologico, in quanto fondata sull'art. 32 cost..

Parte della giurisprudenza, però, aveva individuato in tale prospettata risarcibilità un ostacolo ermeneutico nel combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., che poteva essere rimosso soltanto dalla Corte Costituzionale.

Quest'ultima, all'uopo sollecitata, in un primo tempo con sentenza in data 26 luglio 1979 n. 88 dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c. per la mancata previsione di risarcibilità del danno alla salute, rilevando che esso quale danno non patrimoniale, al pari del danno morale puro, andava risarcito ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. come conseguenza lesiva di un fatto costituente reato.

In un secondo tempo, con sentenza 14 luglio 1986 n. 184 pur dichiarando ancora non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione alla limitata risarcibilità del danno alla salute previsto dall'art. 2059 c.c. soltanto in funzione dell'art. 185 c.p., rilevava, però, che tale ultima norma era riferibile soltanto ai danni morali puri o con ripercussioni economiche (secondo una distinzione che era stata per la prima volta prospettata da questa Corte con la sentenza del 27 ottobre 1924 pubblicata sulla Giurisprudenza Italiana 1924, 1, 952).

Da ciò in riferimento ai fatti non costituenti reato stabiliva il principio in base al quale era conforme alla Costituzione l'interpretazione, secondo diritto vivente (in proposito vanno ricordate soprattutto la citata sentenza del Tribunale di Genova e quella di questa Corte n. 3675 del 6.6.1981) che considerava non limitata dall'art. 2059 cit. la risarcibilità del danno non patrimoniale, anche se tale risarcibilità non è stata esplicitamente prevista dalla legge, qualora essa sia conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito come quello alla salute, previsto dall'art. 32 cost..

Il principio è stato subito accolto dalla giurisprudenza che lo ha esteso dalla responsabilità extracontrattuale alla quale la Corte Costituzionale aveva fatto riferimento nell'enunciare il principio, anche alla responsabilità contrattuale.

Per quest'ultima, infatti, preesistendo un obbligo giuridico tra le parti in relazione all'esecuzione del contratto nascente dall'accordo dei contraenti o dalla legge, la diversità di disciplina rispetto alla responsabilità aquiliana si sostanzia soltanto nell'onere della prova sulla colpa dell'autore dell'illecito, per il solo fatto che l'inadempimento, una volta provato, fa presumerla.

Tuttavia non essendo applicabile l'art. 2059 alla responsabilità contrattuale ed essendo improntato tutto il sistema della responsabilità contrattuale al risarcimento del danno patrimoniale, riguardato o come lucro cessante o come danno emergente, costituente conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento (v. art. 1223 c.c.), il danno alla salute o danno biologico per tale tipo di responsabilità poteva discendere o come esplicita previsione dell'inadempimento operata dalla legge ordinaria ovvero come conseguenza collegata all'inadempimento di un obbligo costituzionalmente previsto, anche se non sanzionato dal risarcimento, essendo la previsione delle sanzioni esclusa dalla tecnica della normativa costituzionale.

Questa Corte, perciò, ha ritenuto sussistente il danno biologico del lavoratore in relazione all'inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di non dequalificare il lavoratore con offesa della sua dignità (art. 41 secondo comma cost.), in quanto, insieme alla lesione del diritto alla salute (art. 32 primo comma cost.), conseguenza diretta e immediata della dequalificazione (V. Cass. 24 gennaio 1990 n. 411).

Ha, altresì, ritenuto (Cass. 23 giugno 1992 n. 7663), in tema di infortuni sul lavoro, sussistente la responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica, subita dal lavoratore e valutabile monetariamente in modo autonomo rispetto al danno morale e alla vita di relazione causati dal reato (v.: Cass. 4 ottobre 1994 n. 8054; Cass. 1996 n. 3510 e 7636).

Infine questa Corte con la sentenza del 14.2.1997 n. 8267, a seguito della quale è stata pronunciata l'impugnata sentenza di rinvio, ha enunciato il seguente principio di diritto: "In ottemperanza al precetto costituzionale di cui all'art. 41 secondo comma cost. il datore di lavoro non può esimersi dall'adottare tutte le misure necessarie, compreso l'adeguamento dell'organico, volte ad assicurare livelli compensativi di produttività, senza, tuttavia, compromettere l'integrità psico-fisica dei lavoratori soggetti al suo potere organizzativo di dimensionamento delle strutture aziendali. Pertanto l'accettazione da parte del lavoratore di un lavoro straordinario continuativo, ancorché contenuto nel c.d. "monte ore contrattuale massimo", o la rinuncia a un periodo feriale effettivamente rigenerativo dell'impegno lavorativo non possono esimere il datore di lavoro dall'adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, comprese quelle intese ad evitare eccessività di impegno da parte di un soggetto che è in condizioni di subordinazione socio-economica.

L'eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha efficacia esimente per il datore di lavoro che abbia omesso le misure atte ad impedire l'evento lesivo, restando egli esonerato da ogni responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute".

Il giudice del merito, pertanto, sulla base dei suesposti principi, è stato chiamato ad accertare se fosse o no fondata la richiesta di risarcimento del danno biologico avanzata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Va, però, precisato che nella specie si verte in materia di responsabilità contrattuale nascente dall'inosservanza di un obbligo preesistente del datore di lavoro, previsto dalla Costituzione come limite al diritto di libertà all'iniziativa privata nell'esercizio dell'impresa (art. 41 primo e secondo comma cost.).

Tale limite si sostanzia nell'obbligo di non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e, posto in relazione all'art. 32 primo comma cost. e all'art. 2087 c.c., nell'obbligo del datore di lavoro, costituzionalmente imposto, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la integrità fisio-psichica del lavoratore.

L'inadempimento di tale obbligo deve essere dimostrato dal lavoratore che chiede il risarcimento del danno biologico.

Una volta, però, dimostrata la sussistenza dell'inadempimento, non occorre, a norma dell'art. 1218 c.c., che il lavoratore dimostri, come invece nella responsabilità aquiliana, anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente.

Su quest'ultimo infatti, incombe l'onere di provare che l'evento lesivo dipenda da un fatto a lui non imputabile e cioè da un fatto che presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza in relazione al procedimento lavorativo e alle direttive impartite.

Come nella responsabilità aquiliana anche nell'ipotesi della responsabilità contrattuale il lavoratore deve dimostrare, la sussistenza del danno alla salute.

Tenendo, tuttavia, presente che attività lavorative comportanti per il lavoratore meri disagi fisici o psichici, perché espletate in giorni festivi o oltre il monte-ore settimanale massimo previsto contrattualmente o per legge, non sono risarcibili a titolo di danno alla salute o biologico, ma possono essere compensate, caso mai, con remunerazioni supplementari contrattualmente previste o con somme risarcitorie equitativamente determinate dal giudice.

È necessario, comunque, che sussista un nesso eziologico tra l'attività lavorativa prestata dal lavoratore in condizione di subordinazione socio-economica e il danno alla salute denunziato e che di tale nesso il lavoratore offra idonea prova, sottoposta alla insindacabile valutazione del giudice di merito, se sorretta da congrua motivazione.