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ABBECEDARIO

 

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

(art. 27 ter CCNL 1995)

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 ( * ) del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.

( * ) per malattia - per infortunio - per licenziamento

 

 

Obblighi delle parti

                                     (Articolo 27-quater CCNL 1995)
 

 
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27-ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27-ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso .

Gli artt. 27-ter e 27-quater sono stati aggiunti dall'art. 6 del Contratto integrativo approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto contratto.