SULPM
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
Cause di cessazione del
rapporto di lavoro
(art. 27 ter CCNL 1995)
1. La cessazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli
articoli 21, 22 e 25 ( * ) del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:
a)
al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità
massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione;
b)
per dimissioni del dipendente;
c)
per decesso del dipendente.
( * ) per malattia - per infortunio - per licenziamento
Obblighi delle parti
(Articolo
27-quater CCNL 1995)
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27-ter, la risoluzione del
rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione
prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta
risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art.
27-ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo
domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità
massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione
prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione
scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso .
Gli artt. 27-ter e 27-quater sono stati aggiunti dall'art. 6 del Contratto
integrativo approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del predetto contratto.