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CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
Codice disciplinare
Articolo 25 CCNL 1995
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f)
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2.
La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi comuni.
3.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la manacaza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonchè dell'orario di lavoro;
b)
condotta non conforme a princìpi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei
beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto di assoggetarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della
legge 20 maggio 1970, n. 300;
f)
insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai
terzi;
d)
ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dai superiori;
e)
svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato
di malattia o di infortunio;
f)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
g)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h)
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o di
terzi;
i)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 300 del
1970;
l)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
m)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione agli utenti o a terzi.
6.
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma
5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o
ad essa affidati;
c)
rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d)
assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a
dieci giorni consecutivi lavorativi;
e)
persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e
non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
g)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
7.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)
condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f)
della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d)
condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
e)
violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione
ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
8.
Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 24, comma 2, deve essere
avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane
sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la
connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione
sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 24, comma 2,
dalla data di conoscenza della sentenza.
9.
Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro
180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva.
10.
Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale
forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11.
Il codice di cui al comma 10 deve essere pubblicato tassativamente entro
quindici giorni dalla data di cui all'art. 2 comma 2 e si attua dal
quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.