IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge
12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione di un regolamento recante norme
di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata
legge;
Vista la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate;
Visto l'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sentita la conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha
espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 giugno 2000;
Ritenuta, al riguardo, con
riferimento all'individuazione dei competenti servizi per l'impiego,
l'opportunita' di mantenere la terminologia adottata, che identifica le nuove
strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento
amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti iscritti negli
elenchi
1. Possono ottenere l'iscrizione
negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i
quindici anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile prevista
dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore
privato.
2. In attesa di una disciplina
organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti
negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2,
della legge n. 68 del 1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre 1998,
n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche
se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di
lavoro, nonche' per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi e'
consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo
principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette
categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi
del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attivita'
lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori
di eta' al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento
allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli
elenchi, si considerano minori i figli di eta' non superiore a 21 anni, se
studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina
sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli albi professionali,
articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici
non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per
l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo e
l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni
all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento
di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.
Art. 2.
Obbligo di riserva
1. Per i datori di lavoro
pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale
complessivamente occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e
all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, il computo della
quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale
per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti.
2. I datori di lavoro privati
che, alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15
a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima
legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei
dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i
dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta
assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui
una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso e' tenuto ad adempiere
contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la
richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.
3. Non sono considerate nuove
assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei
lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60
giorni dalla predetta cessazione, nonche' le assunzioni effettuate ai sensi
della legge n. 68 del 1999.
4. Entro 60 giorni
dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti
all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge.
5. Il personale tecnico-esecutivo
e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge n. 68 del 1999, e' individuato in base alle norme contrattuali e
regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.
6. Per gli enti e le associazioni
di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza
scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si
calcola, successivamente alla verifica di possibilita' di collocamento mirato
di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo
quanto previsto dal comma 5.
Art. 3.
Modalita' di computo
della quota di riserva. Esclusioni
1. Accanto ai lavoratori che non
costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva,
sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, della citata
legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con
contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto
di lavoro a domicilio. Sono altresi' esclusi dalla base di computo i lavoratori
assunti per attivita' lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la
durata di tale attivita', e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della
legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. I lavoratori divenuti inabili
allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una
riduzione della capacita' lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per
cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale
di riserva, a meno che l'inabilita' non sia stata determinata da violazione, da
parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi
lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con
chiamata numerica.
3. Qualora non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la
conservazione del trattamento piu' favorevole, i lavoratori di cui al comma 2
sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza
inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le
residue capacita' lavorative. L'accertamento della compatibilita' delle
mansioni e' svolto dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma
2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, con le modalita' ivi previste.
4. Quanto previsto dai commi 2 e
3 si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente
all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori sono
esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo,
alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito
un grado di invalidita' superiore al 33 per cento.
5. I datori di lavoro pubblici o
privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore
disabile, con invalidita' superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta
categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono
computare il lavoratore medesimo come unita', a prescindere dall'orario di
lavoro svolto.
6. Agli effetti dell'articolo 4,
comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati
che svolgono attivita' di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di
durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle
corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno
solare, anche non continuative.
7. La disposizione di cui
all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica anche
agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).
Art. 4.
Sospensione degli
obblighi
1. Ai fini della fruizione
dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui
all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro
privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale,
corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle
condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento
amministrativo che riconosce tale condizione.
2. La sospensione opera per un
periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che
giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di
lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da
assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell'emanazione del
provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo
3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato
presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione
della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la
situazione dell'impresa, puo' concedere la sospensione con provvedimento di
autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola
volta.
4. La sospensione degli obblighi
occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo puo' riguardare anche
i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
Art. 5.
Compensazioni
territoriali
1. I datori di lavoro privati
presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione
territoriale, per unita' produttive situate nella stessa regione, al competente
servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1
valuta l'ammissibilita' della domanda di compensazione, che deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda
e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in
ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal
ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i
servizi provinciali interessati secondo le modalita' stabilite dalla normativa
regionale. Il provvedimento che decide sulla domanda di compensazione e'
immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso
il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento
o senza che abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la
domanda si intende accolta.
3. La domanda di compensazione
territoriale che interessa unita' produttive situate in diverse regioni,
adeguatamente motivata come previsto al comma 2, e' presentata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, che,
acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al
collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti
utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei
criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di
lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di
cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999. Qualora le
informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza
del termine di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento,
fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici
effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso
ambito regionale e in via automatica.
Art. 6.
Modalita' di assunzioni
obbligatorie
1. La prescrizione di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), opera per le assunzioni ancora da
effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della
citata legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili
nelle quote di riserva e gia' in servizio non sia pari o superiore alla quota
percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In
tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potra' essere
assorbita interamente tramite richiesta nominativa.
2. In aderenza a quanto previsto
dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti
e che abbiano gia' in servizio una unita' lavorativa computabile nella quota di
riserva, l'unita' mancante e' assunta con richiesta nominativa.
3. Ai fini della legge n. 68 del
1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),
della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del
partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In
assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui
statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti
promotori.
Art. 7.
Avviamento
1. Ai fini dell'inoltro della
richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della
citata legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui
insorge l'obbligo di assunzione.
2. Per i datori di lavoro
pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione
nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro
pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di
avviamento a selezione prevista dall'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro
pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni
di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine e'
riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di
convenzione.
3. Il termine di decorrenza per
la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla
fattispecie di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici
effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo
nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge
n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa
prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del
1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della
Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Le convenzioni sono
improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti
segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessita' e dei
programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che
intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare
la convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.
6. In caso di impossibilita' di
avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo
applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai
fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento,
valutando la disponibilita' di lavoratori disabili con qualifiche simili
rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro
medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento
lavorativo, con le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68
del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalita' formative per i
soggetti a tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6,
qualora il datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e
comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia
possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede
all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede
professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale
nonche' nella attuale richiesta di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura
di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di
lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro puo' presentare
domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n.
68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando
l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di
fuori dei casi previsti dal presente articolo.
9. In conformita' con quanto
previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di
cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure
selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui e' richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai
sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta
nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal
citato articolo 36, comma 2, e dall'articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n.
521.
Art. 8.
Sistema sanzionatorio
1. L'attivita' ispettiva in
materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono
esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente,
anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento,
ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni,
trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale di cui
al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n.
689.
3. Le sanzioni di cui
all'articolo 15, comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese
private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della
citata legge n. 68 qualora non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui
all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi
applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli
obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di
ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e' rilasciata
dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la
sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di
riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di
cui all'articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal
relativo decreto di attuazione, nonche' l'avvenuto inoltro della richiesta di
avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la
trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto
interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni
previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l'indicazione delle
eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di
assunzione, derivanti dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla
legge.
Art. 9.
Graduatorie
1. Fino al momento della
operativita' della graduatoria di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68
del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in
materia di collocamento obbligatorio senza la distinzione per categorie. I lavoratori
gia' iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria
precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalita' per la
costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento
obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma 2.
2. Per i lavoratori gia' iscritti
in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il
comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge
n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda
professionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999,
all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.
3. Ai fini della definizione da
parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli
elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime,
a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del
1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:
a) anzianita' di iscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio;
b) condizione economica;
c) carico familiare;
d) difficolta' di locomozione nel
territorio.
4. Le regioni, in base alle
singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a
quelli di cui al comma 1.
5. Per le assunzioni presso
datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle
graduatorie sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono
individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del comitato tecnico
di cui al comma 2.
Art. 10.
Convenzioni tra datori di
lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio
competente
1. Ai sensi dell'articolo 12
della citata legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3 della citata legge, nonche' le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n.
381, ed i disabili liberi
professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo
articolo 12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale
si intende stipulare la convenzione la propria disponibilita' ad avvalersi di
tale strumento, fornendo altresi' ogni utile informazione, appositamente
documentata, atta a dimostrare la loro idoneita' al raggiungimento degli scopi
previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Al momento della comunicazione
di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al
relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le
cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo
regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da
almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attivita' oltre a
quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la
convenzione e' tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a
tempo indeterminato a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3
della legge n. 68 del 1999.
3. Le convenzioni di cui
all'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12
mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre
tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile puo'
stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal
caso su conforme parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera b), della citata legge n. 68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto
un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile.
4. Ferma restando la titolarita'
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il
disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il
lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti
i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di
lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile.
Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla
cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di
lavoro privato, con le modalita' individuate nella convenzione.
5. Nella convenzione sono
altresi' disciplinate le modalita' della prestazione lavorativa svolta dal
disabile che rientrano nella disponibilita' delle parti, ai sensi di quanto
previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalita' della
formazione personalizzata per il disabile, che puo' svolgersi anche in
attivita' diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate
all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalita' equivalenti a
quelle possedute nonche' adeguate alle mansioni che il disabile stesso e'
chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al
termine della convenzione.
6. L'eventuale recesso di uno dei
soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la
contestuale acquisizione della piena responsabilita' del rapporto di lavoro da
parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile
assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo.
7. I servizi sottopongono lo
schema di convenzione ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite
convenzioni-quadro con il predetto Istituto al fine di definire preventivamente
termini e modalita' di versamento dei predetti contributi da parte delle
cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.
8. Il servizio che stipula la
convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della
convenzione stessa.
Art. 11.
Disposizioni transitorie
relative al computo della quota di riserva
1. I datori di lavoro pubblici e
privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della
citata legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili gia'
occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonche' i
lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti
della percentuale ivi prevista.
2. Fino all'entrata in vigore di
una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria per un
periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di
riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla
previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in
servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del
1999.
Art. 12.
Invalidi del lavoro ed
invalidi per servizio
1. Per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di
formazione e riqualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma 6,
della citata legge, si intendono attivati con priorita' nei confronti degli
invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di
polizia, al personale militare e della protezione civile.
2. Ai fini della realizzazione
del collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e
riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente
articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato
nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro
senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma
2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle
rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica
professionale posseduta e della professionalita' acquisita in esito alla
partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale
attivato.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
relative alla validita' delle convenzioni edelle autorizzazioni alla esenzione
dagli obblighi.
1. Le convenzioni stipulate ai
sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' le
autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi
della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni, a
titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione
temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza,
qualora precedente.
2. Entro la data di validita'
delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di
lavoro privato che ne fruisce puo' inoltrare al servizio provinciale competente
domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento
di autorizzazione, secondo le linee e con le modalita' fissate dalla citata
legge n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti
della autorizzazione alle nuove finalita' perseguite dalla vigente normativa in
materia di inserimento mirato dei disabili, nonche' la permanenza delle
condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della
legge n. 68 del 1999 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle
suddette autorizzazioni. Non e' consentito il cumulo di convenzioni e
autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Ai fini della stipula delle
convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della citata legge n. 68 del 1999, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di
linee programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell'ambito della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Per gli adempimenti di cui
all'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione
della citata legge e della normativa di attuazione.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 ottobre
2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla
Corte dei conti l'8 novembre 2000
Atti di Governo,
registro n. 123, foglio n. 1
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68,
reca: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", si trascrive il
testo dell'art. 20, in attuazione del quale e' stato emanato il presente
regolamento:
"Art. 20 (Regolamento di
esecuzione). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione,
aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge".
- La legge 5 febbraio 1992, n.
104, reca: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate".
- L'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione
delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa)".
- L'art. 17, comma 25, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), cosi' recita:
"25. Il parere del Consiglio
di Stato e' richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti
formativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi,
straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di
contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri".
- Il decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizioni ed ampliamento
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali".
- Il decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali, di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 1998.
Note all'art. 1:
- Gli articoli 1 e 18, comma 2,
della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, sono i seguenti:
"Art. 1 (Collocamento dei
disabili) - 1. La presente legge ha come finalita' la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa
si applica:
a) alle persone in eta'
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione
mondiale della sanita';
b) alle persone invalide del
lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o
sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di
guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni
ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli effetti della presente
legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta
o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con
eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da
sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i
centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594,
e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11
aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme
per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21
luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della
riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme
per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio
1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresi'
ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n.
308.
4. L'accertamento delle
condizioni di disabilita' di cui al presente articolo, che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e' effettuato
dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri
adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
per la valutazione e la verifica della residua capacita' lavorativa derivante
da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento
delle condizioni di disabilta' e' ritenuta sufficiente la presentazione di
certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma
1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto
di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad
essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e
privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei
soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano
acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali
disabilita'".
"Art. 18 (Disposizioni
transitorie e finali) - 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai
sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali
soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto
percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3,
4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta
quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che
occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono
effettuate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di
cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".
- La legge 23 novembre 1998, n.
407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998,
modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288 (Disposizioni per l'espletamento
di compiti amministrativo-contabili da parte dell'amministrazone civile del
Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1o aprile
1981, n. 121), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20
agosto 1999.
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3
della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili):
"Art. 3 (Assunzioni
obbligatorie - quote di riserva). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati
sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1, nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori
occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da
36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da
15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati
che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1, si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano
nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione,
la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo
e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui ai comma 1, insorge solo
in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia,
della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili
e' previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di
cui ai presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano
in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti
nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa
effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono
sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti,
per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto
dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici
si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono
computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961,
n. 686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113,
e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
- Il testo del comma 2 dell'art. 5
della citata legge 12 marzo 1999 n. 68 e' il seguente:
"2. I datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo,
marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale
viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono,
altresi' esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati
del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente
adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di
trasporto".
- I commi 1 e 3 dell'art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono i seguenti:
"1. I datori di lavoro
devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro
sessanta gorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori
disabili".
"3. La richiesta di
avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici
competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di
lavoro".
- Il testo dell'art. 2 della
citata legge 12 marzo 1999, n. 68, e' il seguente:
"Art. 2 (Collocamento
mirato) - 1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le
persone con disabilita' nelle loro capacita' lavorative e di inserirle nel
posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni
positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4
della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
"Art. 4 (I criteri di
computo della quota di riserva).
- 1. Agli effetti della
determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono
computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove
mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonche' i dirigenti. Per i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le
norme contenute nell'art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n.
300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni
percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili
dipendenti occupati a domicilio o con modalita' di telelavaro, ai quali
l'imprenditore affida una quantita' di lavoro atta a procurare loro una
prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformita' alla disciplina di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 18
dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale
applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o
attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di
riserva.
4. I lavoratori che divengono
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3,
se hanno subito una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60 per
cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte
del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in
materia, di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio a la malattia non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione
a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu' favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti
lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori,
gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1,
presso altra azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8.
5. Le disposizioni di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,
si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria,
ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale,
le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento
delle relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione
oppure affidarne lo svolgimento mediante convenzioni alle associazioni
nazionali di promozione tutela e rappresentanza, di cui all'art. 115 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e
disponibilita', agli istituti di formazione che di tali associazioni siano
emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre
1978, n. 845, nonche' ai soggetti di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attivita' di riqualificazione
professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed
invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'art. 181 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilita' previsto
dall'art. 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "conferenza unificata .".
- Per il testo dell'art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999 si veda alle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 4,
della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104:
"Art. 4 (Accertamento
dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla
capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati
dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'articolo 1, della legge 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le
unita' sanitarie locali".
- Si riporta il testo del comma 2
dell'art. 6 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
"2. All'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente
rappresentative sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu'
rappresentative ;
b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
"nell'ambito di tale
organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del
settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai
sensi dell'art. 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla
materia delle inabilita', con compiti relativi alla valutazione delle residue
capacita' lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza
delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 .".
- Per il testo dell'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda note all'art. 1. - Il decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Modificazioni al capo IV
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia
di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997.
- Per il testo dell'art. 3 della
citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 4:
- Per i testi degli articoli 3,
9, comma 1, e 18 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note
agli articoli 1 e 2.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9,
comma 6, della citata legge n. 68 del 1999:
"6. I datori di lavoro,
pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti
ad inviare agli uffici competenti un prospetto dai quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di lavoro
e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce
con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'art. 23, comma 1, la periodicita' dell'invio dei prospetti e puo' altresi'
disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione
della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici
competenti al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico".
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 7,
comma 1, della citata legge n. 68 del 1999:
"1. Ai fini dell'adempimento
dell'obbligo previsto dall'art. 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori
facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la
stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti
i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonche' i partiti
politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) il 60 per cento delle
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano piu' di 50
dipendenti". Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 9, comma
1, della legge n. 68 del 1999, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato
dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"2. Le assunzioni
obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici
dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come
integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per
chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con
le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale
delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio,
nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui
alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa".
- Si riporta il testo dell'art. 11
della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 11 (Convenzioni e
convenzione di integrazione lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di
lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante
al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono
stabiliti i tempi e le modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere convenute vi sono
anche la facolta' della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalita' formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a
termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo, purche' l'esito negativo della prova, qualora sia
riferibile alla menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere
stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta'
di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti
promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo
dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i
consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli art. 17 e 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e
privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente
legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre adozione di deroghe ai limiti
di eta' e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per
le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo
periodo del comma 6 dell`art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe
devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al
comma 2, e convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le
mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di
sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi
regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui
all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire
l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche
sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di
sorveglianza e controllo".
- Si riporta il testo dell'art. 10,
comma 5, della citata legge n. 68 del 1999:
"5. In caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione,
nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione
del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio".
- Si riporta il testo dell'art. 12
della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 12 (Cooperative sociali) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 presso le cooperative
sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori
di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato
tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 6, non possono riguardare piu'
di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 30 dipendenti,
ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi
dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata
alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo
indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota
d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso l'assunzione di cui alla tenera a);
c) impiego del disabile presso la
cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1,
con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi,
per tutta la durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi,
prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione
dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che
il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a
quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di
cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da
inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso
formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art.
3 e con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili".
- Si riporta il testo dell'art. 5,
comma 4, della citata legge n. 68 del 1999.
"4. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite
altresi' le commissioni parlamentari competenti per materia; che esprimono il
loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti
relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri
e le modalita' per la loro concessione, che avviene solo in presenza di
adeguata motivazione".
- Il comma 1 dell'art. 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall'art. 22 comma 1
del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 e' il seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del
personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive,
conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'".
- Si riporta il testo dell'art. 21
della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 21 (Disposizioni a
favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di
servizio). - 1. Le assunzioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n.
466, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle
condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonche' del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e
lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981 n. 308,
cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall'art. 7 della legge 4 marzo 1982, n.
66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e
amministrativo contabile del Corpo stesso.
2. Il soprannumero e' imputato al
posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale
delle categorie riservatarie medesime.
3. L'art. 2 della legge 27
dicembre 1973, n. 850, e l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal
servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto
inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del
relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto;
parimenti il trasferimento nei
ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza
a tutti gli effetti dallo stesso giorno".
Note all'art. 8:
- La legge 24 novembre 1981, n.
689, reca: "Modifiche al sistema penale.
- Si riporta il testo dell'art. 15
della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. Le
imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi
di cui all'art. 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative
previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del
lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'art. 14.
3. Ai responsabili, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni
alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali,
amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni
dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale
risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota
dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al
versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo
14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile
che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4
sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale".
- Si riporta il testo dell'art. 17
della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 17 (Obbligo di
certificazione). - 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali
o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare
preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti ottemperanza alle norme della presente legge,
pena l'esclusione".
- Il testo dell'art. 9, comma 6,
della citata legge n. 68 del 1999 e' il seguente:
"6. I datori di lavoro,
pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti
ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicita' dell'invio dei
prospetti e puo' altresi' disporre che i prospetti contengano altre
informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di
rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico". Note
all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 8
della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 8 (Elenchi e
graduatorie). - 1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano
disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti;
per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, annota in una apposita scheda le capacita' lavorative, le
abilita', le competenze e le inclinazioni, nonche' la natura e il grado della
minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici
competenti provvedano al collocamento delle persone di cui al primo periodo del
presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti
e' istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui
ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
4. Le regioni definiscono le
modalita' di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili,
licenziati per riduzione di personale a per giustificato motivo oggettivo,
mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento
nell'azienda".
- L'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1991, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) cosi' recita:
"Art. 4 (Criteri per
l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione
alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini
della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una
commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la
composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali
sulla base della rappresentativita' determinata secondo i criteri previsti
dall'ordinamento, rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita' nominato ai sensi
della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo
istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione
tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle
province e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di
assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2,
ad apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia
patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento
dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle
lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema
informativo del lavoro di cui all'articolo 11;
e) gestione ed erogazione da
parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti
ai sensi del comma 1, lettera a) tramite strutture denominate "centri per
l'impiego ;
f) distribuzione territoriale dei
centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore
a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
g) possibilita' di attribuzione
alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi
dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione
all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che
l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che
ne facciano richiesta.
2. Le provincie individuano
adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e
all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui
all'articolo 2, comma 1.
3. I servizi per l'impiego di cui
al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
- Il testo dell'art. 6, comma 2,
della legge n. 68 del 1999 e' riportato nelle note all'articolo 3.
Note all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 12
e 3 della legge n. 68 del 1999 si rimanda rispettivamente nelle note agli
articoli 7 e 2.
- Si riporta il testo degli
articoli 1 e 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali):
"Art. 1 (Definizione). - 1.
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a) la gestione di servizi socio
sanitarie ed educativi;
b) lo svolgimento di attivita
diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative
sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al
settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale,
comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale
".
"Art. 9 (Normativa
regionale). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono
l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalita' di
raccordo con l'attivita' dei servizi socio-sanitari, nonche' con le attivita di
formazione professionali e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano
convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni
pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i
requisiti di professionalita' degli operatori e l'applicazione dalle norme
contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresi'
norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione
sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni
sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' delle regioni
medesime".
- Per il testo dell'art. 6 comma
2 della legge n. 68 del 1999 si veda nelle note all'art. 3.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 3 della
citata legge n. 68 si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 18,
comma 2, si veda nelle note all'art. 1. Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 18,
comma 3, della citata legge n. 68 del 1999:
"3. Per un periodo di
ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli
invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla
medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni sono avviati al lavoro degli uffici
competenti senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo
4, comma 6".
- Per il testo dell'art. 4, comma
6 si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 8,
comma 2, della citata legge n. 68 del 1999:
"2. Presso gli uffici
competenti e' istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che
risultano disoccupati: l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono
formati applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono
alla formazione della graduataria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacita'
lavorativa". Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli
articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione
del mercato del lavoro):
"Art. 17 (Convenzioni tra
imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego). - 1. L'impresa
o il gruppo di imprese anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali
possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un
programma di assunzioni di lavoratori ivi compresi quelli di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le
organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la
commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una convenzione con
l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle
assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei
lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari,
da organizzare in intesa con la regione, nonche', in deroga alle norme in
materia di richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con richiesta
nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta
numerica. La convenzione puo' prevedere misure tendenti a promuovere
l'occupazione femminile e giovanile.
2. La convenzione puo' anche
prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di
lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i
criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di
formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere
nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative.
3. La convenzione stipulata dalla
commissione circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla Commissione
regionale per l'impiego. Nel caso in cui a deliberazione della commissione
regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando
siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.
4. Il nulla osta di avviamento e'
rilasciato dalla sezione circoscrizionale.
5. Gli oneri conseguenti
all'attivita' formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico
delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978 n.
845".
"Art. 25 (Poteri derogatori
delle commissioni regionali per l'impiego). - 1. Le commissioni regionali per
l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di
incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata
deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia
di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese
presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di
disoccupazione, in specie di quella giovanile".
2. Le deliberazioni concernenti
le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro
trenta giorni dal ricevimento della delibera." - La legge 2 aprile 1968,
n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
109 del 30 aprile 1968, n. 109.
Note all'art. 14:
- Per il testo degli articoli 11
e 12 della legge n. 68 del 1999 si veda nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali [1/circ.]):
"Art. 8 (Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza, unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell''ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui
al commna 1 e' convocata dal Presidente dei Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Si riporta il testo dell'art.
21 della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 21 (Relazione al
parlamento). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due
anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni
annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro
stesso".