SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
COLLOCAMENTO DEI CORPI
DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Consiglio di Stato –sent. 4663 del
4/09/2000- V sezione – Pres. ROSA, Est. Marchitiello)
La massima:
“LA POLIZIA MUNICIPALE, UNA VOLTA ERETTA IN
CORPO, NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA UNA STRUTTURA INTERMEDIA IN UNA STRUTTURA
BUROCRATICA PIÙ AMPIA (IN UN SETTORE AMMINISTRATIVO) NÉ, PER TALE
INCARDINAMENTO, ESSERE POSTA ALLE DIPENDENZE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CHE
DIRIGE TALE PIÙ AMPIA STRUTTURA.
IL COMANDANTE DEVE AVERE LA RESPONSABILITÀ
DEL CORPO E RISPONDERE DIRETTAMENTE AL SINDACO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ.
TALE POSIZIONE, DEVE AGGIUNGERSI, NON È
AFFIDABILE AD UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CHE NON ABBIA LO STATUS DI UN
APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.”
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LA SENTENZA:
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione ha
pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 4686/1993
proposto da Gallipoli Angelo, rappresentato e difeso dall’Avv.Renato Simone ed
selettivamente domiciliato in Roma, Via De Petran. 13, presso lo stesso;
CONTRO
Il Comune di Avezzano, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giampiero Nicoli, Giancarlo
Paris e Giorgio Sucapane, con domicilio eletto presso lo studio dell 'Avv. Ida
De Simone in Roma, Via Carlo Poma, n. 2,
e nei confronti di
Franco De Nicola, non costituitosi;
per l'annullamento della sentenza del
T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, del 16.4.1992, n. 104;
Visto il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
del Comune di Avezzano in data 16.3.2000;
Viste le memorie depositate dalle parti a
sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del
28.3.2O00, la relazione del Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi l'avv. Simone e l'avv. Torrelli, su
delega dell'avv. Nicoli;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
FATTO
Il Sig.
Angelo Gallipoli, dipendente del Comune di Avezzano della VIII qualifica
funzionale con figura professionale di Comandante dei Vigili Urbani ha
impugnato in primo grado la deliberazione del Consiglio comunale del 27.1.1990,
n.4, istitutiva del Corpo di Polizia Municipale e del nuovo regolamento di
servizio.
Con tale provvedimento è stato individuato
il Comandante del Corpo nel dirigente del V Settore.
Oggetto
dell'impugnativa di primo
grado è anche
il provvedimento del 24.10.1990, n. 26392, con il quale il Sindaco di
Avezzano, ha comunicato la data del 1.11.1990 per la entrata in vigore del
nuovo regolamento e ha assegnato al Sig. Franco De Nicola le funzioni di
Dirigente capo servizio- Comandante del Corpo e al Sig. Gallipoli le funzioni
di Capo servizio.
Deduceva il ricorrente la violazione della
legge 7.3.1986, n. 65, e della legge regionale 20.7.1989, n. 59, eccesso di
potere per perplessità, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento.
Il Comune di Avezzano si costituiva in
giudizio, opponendosi all 'accoglimento del ricorso.
Non si costituiva in giudizio il Sig. De
Nicola attualmente intimato.
Il T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, con la
sentenza del 16.4.1992, n. 104, respingeva il ricorso.
Appella il Sig. Gallipoli sostenendo la
erroneità della sentenza e chiedendone la riforma.
Si è costituito il Comune di Avezzano
chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All’udienza pubblica del 28.3.2000 il
ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
I - Deve premettersi che il Sig. Angelo
Gallipoli, dipendente comunale dell'VIII qualifica funzionale ex D.P.R. n. 247
del 1983, con profilo professionale di Comandante dei VV.UU., È da ritenere
legittimato all'impugnativa della deliberazione del Consiglio comunale del
27.1.1990, n. 4, con la quale il Comune di Avezzano ha istituito il Corpo di
Polizia Municipale e ha approvato il relativo regolamento di servizio.
Il
Sig. Gallipoli, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici,
non tutela aspettative di carriera, ma le
prerogative che, secondo le norme contenute nella legge del 7.3.1986, n.
65, e nella legge regionale abruzzese del 20.7.1989, n. 59, spettano al Comandante
del Corpo a seguito della istituzione di un Corpo di Polizia Municipale.
Il Sig. Gallipoli è insorto a tutela ditali
prerogative inerenti alla posizione di cui attualmente è titolare.
II - Nel merito, l'appello diretto avverso
la sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, del 16.4.1992, n. 104, è
fondato.
Il Sig. Gallipoli ha impugnato il
regolamento istitutivo del Corpo di polizia municipale, approvato con la
deliberazione Consiglio comunale del 27.1.1990, n. 4, nelle disposizioni che
inquadrano il Corpo di polizia municipale, come struttura intermedia a livello
di Sezione, in un Settore amministrativo dell'ente, comprendente più Sezioni,
il Settore V ("Commercio, Industria, Artigianato").
Oggetto di impugnativa È anche il
provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392, con il quale al dirigente del
V Settore è stata conferita la responsabilità della polizia municipale.
Il regolamento, nel profilo fatto oggetto
di impugnativa, si rivela in contrasto con le norme della legge 7.3.1986, n.
65, e della legge regionale 20.7.1989, n. 59, La legge 7.3.1986, n. 85, legge -
quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, all'art. 7, primo comma,
dispone che i comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato
da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di Polizia Municipale".
Il quinto comma dello stesso articolo,
premesso che i comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e
l'organizzazione del Corpo di polizia municipale, dispone che
"l'ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b)
addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili)".
L'art. 8, a sua volta dispone, al primo
comma, che: "Il comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile
verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo".
Dalla sola lettura delle norme ora
riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia
municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da
altre strutture organizzative del
comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano
anche i gradi gerarchici), costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti
comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al
vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante
(anch'egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde
direttamente al sindaco.
Anche la legge regionale n. 59 del 1989 configura
il Corpo di polizia municipale come entità organizzativa distinta ed autonoma
dalle altre strutture dell'apparato comunale.
Tale configurazione autonoma del Corpo è
scolpita dall'art. 4 della legge, specificamente intitolato "Dipendenza
del Servizio di Polizia Municipale", per il quale "La Polizia
Municipale è alle dirette dipendenze del Sindaco o dell 'Assessore da lui
delegato, che vi sovrintende impartendo disposizioni e direttive, oltreché
vigilando sullo svolgimento del servizio
L'autonomia del Corpo si spiega anche in
ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi
appartiene.
E' sufficiente al riguardo considerare
l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale
delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica
sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65
del 1986; art. 2, ultimo comma, della legge regionale n. 59 del 1989).
Le due leggi sopra richiamate stabiliscono
inoltre norme specifiche per il reclutamento di detto personale (art. 9 della
legge regionale n. 59 del 1989), uno stato giuridico ed economico differenziato
rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art.7, primo e terzo comma,
della legge n 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali
contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego, l'obbligo di
specializzazione del personale della polizia municipale nelle materie attinenti
alla polizia locale attraverso la
frequenza di corsi (artt. 14 e 15 della legge regionale n. 59 del 1989), la
distinzione degli addetti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottufficiali,
Operatori di p.m. e l'obbligo di indossare una divisa e i distintivi del grado
(artt. 5 e 8 della legge regionale n. 59 del 1989).
Da quanto precede emerge che la polizia
municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura
intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia
(in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle
dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura.
Il Sig. Gallipoli che, in atto, È
l'ufficiale più alto in grado del Corpo deve avere la responsabilità del Corpo
e rispondere direttamente al sindaco delle attività delle relative attività.
Tale posizione, deve aggiungersi, non è
affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un
appartenente al Corpo di polizia municipale.
Può concludersi, quindi, affermando che,
contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, si rivelano illegittime le
norme del regolamento che hanno inquadrato nel V Settore il Corpo di polizia
municipale e, in particolare, l'art. 2, primo comma, l'art.28, nella sua
intitolazione, l'art. 29, primo comma, n. 23), e l'art. 51, nel punto in cui,
recependo l’incardinamento già operato con l'art. 2, elenca i gradi del
personale assegnando il grado di Comandante al dirigente del Settore (V).
Ciò comporta, conseguenzialmente, la
illegittimità anche del provvedimento con il quale il sindaco ha conferito le
funzioni di Comandante del Corpo al dirigente di detto Settore.
La sentenza appellata deve dunque essere
riformata con l'annullamento delle norme
regolamentari citate e
del provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per
compensare fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l'appello del Sig. Angelo Gallipoli
in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla l'art. 2 del regolamento
approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del 27.1.1990, n.4, e il
provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392.
Compensa le spese dei due gradi del
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, presso la sede del
Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il
28.3.2000, con l'intervento dei signori:
Salvatore
Rosa Presidente
Bruno
Baccarini Consigliere
Claudio
Marchitiello Consigliere Esten.
Marco
Lipari Consigliere
Fabio Cintioli Consigliere