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IL CONSIGLIO DI STATO

 

 

COLLOCAMENTO DEI CORPI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(Consiglio di Stato –sent. 4663 del 4/09/2000- V sezione – Pres. ROSA, Est. Marchitiello)

 

 

La massima:

 

LA POLIZIA MUNICIPALE, UNA VOLTA ERETTA IN CORPO, NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA UNA STRUTTURA INTERMEDIA IN UNA STRUTTURA BUROCRATICA PIÙ AMPIA (IN UN SETTORE AMMINISTRATIVO) NÉ, PER TALE INCARDINAMENTO, ESSERE POSTA ALLE DIPENDENZE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CHE DIRIGE TALE PIÙ AMPIA STRUTTURA.

IL COMANDANTE DEVE AVERE LA RESPONSABILITÀ DEL CORPO E RISPONDERE DIRETTAMENTE AL SINDACO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ.

TALE POSIZIONE, DEVE AGGIUNGERSI, NON È AFFIDABILE AD UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CHE NON ABBIA LO STATUS DI UN APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

 

 

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LA  SENTENZA:

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione   ha pronunciato la seguente

 

decisione

 

sul ricorso in appello n. 4686/1993 proposto da Gallipoli Angelo, rappresentato e difeso dall’Avv.Renato Simone ed selettivamente domiciliato in Roma, Via De Petran. 13, presso lo stesso;

 

CONTRO

 

Il Comune di Avezzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giampiero Nicoli, Giancarlo Paris e Giorgio Sucapane, con domicilio eletto presso lo studio dell 'Avv. Ida De Simone in Roma, Via Carlo Poma, n. 2,

 

e nei confronti di

 

Franco De Nicola, non costituitosi;

per l'annullamento della sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, del 16.4.1992, n. 104;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avezzano in data 16.3.2000;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 28.3.2O00, la relazione del Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi l'avv. Simone e l'avv. Torrelli, su delega dell'avv. Nicoli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il      Sig. Angelo Gallipoli, dipendente del Comune di Avezzano della VIII qualifica funzionale con figura professionale di Comandante dei Vigili Urbani ha impugnato in primo grado la deliberazione del Consiglio comunale del 27.1.1990, n.4, istitutiva del Corpo di Polizia Municipale e del nuovo regolamento di servizio.

Con tale provvedimento è stato individuato il Comandante del Corpo nel dirigente del V Settore.

Oggetto  dell'impugnativa  di  primo  grado  è  anche  il provvedimento del 24.10.1990, n. 26392, con il quale il Sindaco di Avezzano, ha comunicato la data del 1.11.1990 per la entrata in vigore del nuovo regolamento e ha assegnato al Sig. Franco De Nicola le funzioni di Dirigente capo servizio- Comandante del Corpo e al Sig. Gallipoli le funzioni di Capo servizio.

Deduceva il ricorrente la violazione della legge 7.3.1986, n. 65, e della legge regionale 20.7.1989, n. 59, eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento.

Il Comune di Avezzano si costituiva in giudizio, opponendosi all 'accoglimento del ricorso.

Non si costituiva in giudizio il Sig. De Nicola attualmente intimato.

Il T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, con la sentenza del 16.4.1992, n. 104, respingeva il ricorso.

Appella il Sig. Gallipoli sostenendo la erroneità della sentenza e chiedendone la riforma.

Si è costituito il Comune di Avezzano chiedendo la conferma della sentenza appellata.

All’udienza pubblica del 28.3.2000 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

I - Deve premettersi che il Sig. Angelo Gallipoli, dipendente comunale dell'VIII qualifica funzionale ex D.P.R. n. 247 del 1983, con profilo professionale di Comandante dei VV.UU., È da ritenere legittimato all'impugnativa della deliberazione del Consiglio comunale del 27.1.1990, n. 4, con la quale il Comune di Avezzano ha istituito il Corpo di Polizia Municipale e ha approvato il relativo regolamento di servizio.

Il Sig. Gallipoli, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non tutela aspettative di carriera, ma le  prerogative che, secondo le norme contenute nella legge del 7.3.1986, n. 65, e nella legge regionale abruzzese del 20.7.1989, n. 59, spettano al Comandante del Corpo a seguito della istituzione di un Corpo di Polizia Municipale.

Il      Sig. Gallipoli è insorto a tutela ditali prerogative inerenti alla posizione di cui attualmente è titolare.

 

II - Nel merito, l'appello diretto avverso la sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo, L'Aquila, del 16.4.1992, n. 104, è fondato.

Il Sig. Gallipoli ha impugnato il regolamento istitutivo del Corpo di polizia municipale, approvato con la deliberazione Consiglio comunale del 27.1.1990, n. 4, nelle disposizioni che inquadrano il Corpo di polizia municipale, come struttura intermedia a livello di Sezione, in un Settore amministrativo dell'ente, comprendente più Sezioni, il Settore V ("Commercio, Industria, Artigianato").

Oggetto di impugnativa È anche il provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392, con il quale al dirigente del V Settore è stata conferita la responsabilità della polizia municipale.

Il regolamento, nel profilo fatto oggetto di impugnativa, si rivela in contrasto con le norme della legge 7.3.1986, n. 65, e della legge regionale 20.7.1989, n. 59, La legge 7.3.1986, n. 85, legge - quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, all'art. 7, primo comma, dispone che i comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di Polizia Municipale".

Il quinto comma dello stesso articolo, premesso che i comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale, dispone che "l'ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili)".

L'art. 8, a sua volta dispone, al primo comma, che: "Il comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo".

Dalla sola lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre  strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch'egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al sindaco.

Anche la legge regionale n. 59 del 1989 configura il Corpo di polizia municipale come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell'apparato comunale.

Tale configurazione autonoma del Corpo è scolpita dall'art. 4 della legge, specificamente intitolato "Dipendenza del Servizio di Polizia Municipale", per il quale "La Polizia Municipale è alle dirette dipendenze del Sindaco o dell 'Assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo disposizioni e direttive, oltreché vigilando sullo svolgimento del servizio

L'autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene.

E' sufficiente al riguardo considerare l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986; art. 2, ultimo comma, della legge regionale n. 59 del 1989).

Le due leggi sopra richiamate stabiliscono inoltre norme specifiche per il reclutamento di detto personale (art. 9 della legge regionale n. 59 del 1989), uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art.7, primo e terzo comma, della legge n 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego, l'obbligo di specializzazione del personale della polizia municipale nelle materie attinenti alla polizia  locale attraverso la frequenza di corsi (artt. 14 e 15 della legge regionale n. 59 del 1989), la distinzione degli addetti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottufficiali, Operatori di p.m. e l'obbligo di indossare una divisa e i distintivi del grado (artt. 5 e 8 della legge regionale n. 59 del 1989).

 

Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura.

Il Sig. Gallipoli che, in atto, È l'ufficiale più alto in grado del Corpo deve avere la responsabilità del Corpo e rispondere direttamente al sindaco delle attività delle relative attività.

Tale posizione, deve aggiungersi, non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia municipale.

 

Può concludersi, quindi, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, si rivelano illegittime le norme del regolamento che hanno inquadrato nel V Settore il Corpo di polizia municipale e, in particolare, l'art. 2, primo comma, l'art.28, nella sua intitolazione, l'art. 29, primo comma, n. 23), e l'art. 51, nel punto in cui, recependo l’incardinamento già operato con l'art. 2, elenca i gradi del personale assegnando il grado di Comandante al dirigente del Settore (V).

 

Ciò comporta, conseguenzialmente, la illegittimità anche del provvedimento con il quale il sindaco ha conferito le funzioni di Comandante del Corpo al dirigente di detto Settore.

 

La sentenza appellata deve dunque essere riformata con l'annullamento  delle  norme  regolamentari  citate  e  del provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392.

 

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l'appello del Sig. Angelo Gallipoli in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla l'art. 2 del regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del 27.1.1990, n.4, e il provvedimento sindacale del 24.10.1990, n. 26392.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il 28.3.2000, con l'intervento dei signori:

 

Salvatore Rosa              Presidente

Bruno Baccarini             Consigliere

Claudio Marchitiello        Consigliere Esten.

Marco Lipari                Consigliere

Fabio Cintioli                Consigliere