SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE

ABBECEDARIO

 

INDENNITA’ DI POSIZIONE

 

 

Il nuovo CCNL (art. 10 Ord. Prof.le) ha stabilito che gli enti istituiscano posizioni di lavoro che richiedano l’assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato nello svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative, attività con contenuti di altà professionalità e specializzazione, svolgimento di attività di staff e o studio, vigilanza, ricerca, ispettive. Tali posizioni possono essere conferite dai Dirigenti esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D per un periodo massimo di anni 5 (rinnovabili).
Il trattamento economico accessorio (che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL) è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £ 10 milioni ad un massimo di £ 25 milioni annui per tredici mensilità.
L’importo della retribuzione di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale,  varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita.

L’importo della retribuzione di risultato e di posizione non può essere inferiore alle competenze accessorie e alle indennità assorbite. 

 

Nei Comuni privi di posizioni dirigenziali tale indennità viene applicata ai dipendenti cui sia attribuita  la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati.

 

Nei Comuni privi di posizioni in categoria D, i Comuni applicano tale disciplina ai dipendenti di categoria C o B. In tal caso la retribuzione di posizione varia da un minimo di £ 6 milioni ad un massimo di £ 15 milioni.

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio P.P.A./MER/cc con nota n.999/10.2/13407 del 12 marzo 2000 ha ribadito che e’ vietato corrispondere il compenso per lavoro straordinario, gli istituti sostitutivi del compenso stesso ed il riposo compensativo per aver prestato servizio in un giorno festivo al dipendente al quale viene corrisposta l’indennità di posizione, intendendosi compensate le prestazioni eccedenti le trentasei ore con la retribuzione di posizione e di risultato