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CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
(Art. 22 CCNL 1995)
1.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto
dall'art. 21, commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del
trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente
contratto.
2.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 21. Nel caso in cui l'amministrazione
decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da
tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta
alcuna retribuzione.
3.
Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti
disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1 del Contratto integrativo
approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere dalla data di sottoscrizione
del predetto contratto.