IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479;
Viste la legge 20 marzo 1975, n.
70, e la legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368;
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti l'art. 10 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1988, n. 48, e l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,
convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492;
Vista la delibera n. 1182 del 16
marzo 2000, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) che
sostituisce, recependone e coordinandone i relativi testi, analoghi
provvedimenti precedentemente assunti in materia e non perfezionati,
concernente la delegificazione, ai sensi della normativa sopra citata, di
talune norme riguardanti le casse pensioni gia' amministrate dalla soppressa
Direzione generale degli istituti di previdenza e la gestione previdenziale ex
INADEL, relative alle modalita' di versamento del contributo di riscatto ai
fini pensionistici e dell'indennita' premio di servizio e di rinuncia al
riscatto, con la modifica della vigente normativa per pervenire, attraverso una
procedura piu' semplificata e trasparente, a tempi piu' brevi di riscossione;
Vista la conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 7 luglio 2000, ai sensi
del richiamato art. 10 della legge n. 48/1988;
Decreta:
E' approvata la delibera n. 1182
adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP in data 16 marzo 2000,
concernente la delegificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art. 2 del decreto-legge 17
settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, di
talune norme riguardanti le casse pensioni gia' amministrate dalla soppressa
Direzione generale degli istituti di previdenza e la gestione previdenziale ex
INADEL, relative alle modalita' di versamento del contributo di riscatto ai
fini pensionistici e dell'indennita' premio di servizio e di rinuncia al
riscatto, con la modifica della vigente normativa.
La predetta delibera, nel testo
allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2000
Il Ministro: Salvi
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Delibera del consiglio di amministrazione N. 1182
del 16 marzo 2000.
Oggetto: Disciplina delle modalita' di versamento
del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell'indennita'
premio di servizio e di rinuncia al riscatto - Testo coordinato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, di istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica del 4 maggio 1999 di nomina del presidente dell'Istituto;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999 di ricostituzione del consiglio di
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 di ricostituzione del Consiglio di
indirizzo e vigilanza;
Viste la legge del 20 marzo 1975,
n. 70 e la legge del 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368, di emanazione del Regolamento
concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;
Sotto la presidenza del dott.
Rocco Familiari, e alla presenza dei consiglieri: avv. Massimo Girardi; dott.
Giancarlo Lunghi; dott. Giovanni Luzzo; prof. Felice Roberto Pizzuti; on.
Gianfranco Rastrelli; avv. Marcello Rozera.
Visto il decreto legislativo n.
29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre
1988, n. 492, il quale estende a tutti gli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, le
disposizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 536/1987, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 48/1988;
Visto l'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che demanda al consiglio di
amministrazione, fra l'altro, il potere di deliberare i regolamenti di cui
all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di organizzazione e
procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della
contribuzione e dei premi, regolamenti da sottoporre ad approvazione da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata la necessita' di
modificare la normativa attualmente in vigore per le casse pensioni gia'
gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e per la gestione
previdenziale ex INADEL, che eroga l'indennita' premio di servizio, in materia
di pagamento in unica soluzione del contributo di riscatto di periodi o servizi
ai fini pensionistici e ai fini della liquidazione della indennita' premio di
servizio, allo scopo di ridurne i tempi, e di fissare in via generale i termini
di decorrenza per il versamento rateale del contributo stesso, nonche' quelli
entro i quali e' possibile rinunciare al riscatto;
Vista la propria delibera n. 859
del 14 ottobre 1998, con la quale si era provveduto a dettare, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni di legge, la nuova regolamentazione delle
modalita' di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici ed ai
fini dell'indennita' premio di servizio e di rinuncia al riscatto;
Vista la successiva delibera n.
1070 del 29 settembre 1999, con la quale erano state apportate modificazioni ed
integrazioni alla regolamentazione sopra richiamata, sulla base di osservazioni
di carattere tecnico formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Ritenuto di adottare un testo
coordinato della regolamentazione come sopra assunta e successivamente
modificata, ai fini di una maggiore chiarezza e semplificazione di
operativita';
Vista l'allegata relazione che
della presente delibera costituisce parte integrante;
Su proposta del Direttore
generale;
Delibera:
Gli iscritti alle casse pensioni gia' amministrate dalla
soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e alla gestione
previdenziale ex INADEL o i loro superstiti, entro il termine di novanta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta di
riscatto, ai fini del trattamento di previdenza e dell'indennita' premio di
servizio, possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica
soluzione, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato
all'INPDAP, ovvero possono rinunciare al riscatto, mediante lettera
raccomandata indirizzata, oltre che alla sede provinciale INPDAP, anche
all'amministrazione di appartenenza.
In mancanza del versamento in unica soluzione o della
rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi secondo le
vigenti disposizioni, sara' trattenuto mediante ritenute mensili sullo
stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque
non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo a quello della
scadenza del termine previsto dal comma precedente.
Sulla domanda di riscatto, redatta su apposito modello
predisposto dall'INPDAP, provvede con propria determinazione il dirigente della
sede competente per territorio.
Le disposizioni sopra riportate
sostituiscono quelle contenute nell'art. 72, commi 1, 2 e 3, del regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per la CPDEL, nell'art. 80 della legge 6
febbraio 1941, n. 176, per la CPS, nell'art. 66 della legge 6 luglio 1939, n.
1035, per la CPS, nell'art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 380, per la CPUG,
nell'art. 10, comma 2, limitatamente al contributo di riscatto, della legge 8
agosto 1991, n. 274, e nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1968, n.
152.
La presente deliberazione - che
sostituisce, a tutti gli effetti, le deliberazioni n. 859 del 14 ottobre 1998 e
n. 1070 del 29 settembre 1999, richiamate in premessa - viene inviata per
l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge
29 febbraio 1988, n. 48.
Il presidente: Familiari
Il dirigente generale: Pavan
Relazione
Oggetto: Disciplina delle
modalita' di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici ed ai
fini dell'indennita' premio di servizio e di rinuncia al riscatto - Testo
coordinato.
Con deliberazione consiliare n.
1070 del 29 settembre 1999, si e' provveduto all'adeguamento alle osservazioni
ministeriali formulate sulla precedente delibera n. 859 del 14 ottobre 1998 in
materia di "Disciplina delle modalita' di versamento del contributo di
riscatto ai fini pensionistici ed ai fini dell'indennita' premio servizio e di
rinuncia al riscatto".
Dette osservazioni si sostanziano
nella manifestata necessita':
di assoggettare alla stessa
disciplina sia il contributo pensionistico sia quello afferente l'indennita'
premio servizio;
di correlare la maggiorazione
degli interessi in base alle disposizioni vigenti;
di specificare il comma 2, dell'art.
10, della legge 8 agosto 1991, n. 274;
di una piu' aderente
denominazione della cassa interessata, ex INADEL, in luogo dell'allocuzione
usata per esteso.
La citata deliberazione n.
1070/1999, riformulata nel testo, limitatamente ai punti sopra menzionati, e'
stata inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'approvazione.
Il testo, cosi' riformulato,
ricevuto l'assenso del Ministero vigilante, e' stato da questi rimesso a norma
dell'art. 10, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito
con modificazioni dalla legge 25 febbraio 1988, n. 48, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la quale ha manifestato l'opportunita' che la materia,
ai fini di una piu' chiara lettura, debba essere trattata in un unico contesto.
Tenuto conto delle suddette
indicazioni e ritenuto, altresi', che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, in sede di rappresentazione dell'avviso della Presidenza
del Consiglio, ha ulteriormente suggerito di munire il provvedimento di riferimenti
ancor piu' puntuali, si rende necessario assumere apposita deliberazione per
rispondere in via compiuta alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni
interessate alla procedura di delegificazione.
Si rimette, pertanto, lo schema
di deliberazione unitamente alla regolamentazione esposta in forma coordinata.