LEGGE 12 giugno 1990 n. 146
( pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990 )
NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA
COSTITUZIONALMENTE TUTELATI. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE.
( Modificata dalla Legge n. 83/2000 --- modifiche in corsivo)
INDICE della Legge n.
146/1999: |
|||||||
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi
pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli
volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà
di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla
libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di
sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare
e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in
particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni
individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della
salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del
patrimonio storico-artistico; la sanità; l'igiene pubblica; la protezione
civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali,
tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci
deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali
e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti
restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai
processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione
ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di
circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al
collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza
sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti
della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei
relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione
pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità
dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari,
nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria,
con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le
poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati
nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure
dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per
garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso
minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I
soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto,
nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le
motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve
essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia
all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla
Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal
comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle
esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli
impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute
ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le
procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti
di cui al comma 1 del presente articolo.
Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero
di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed
indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori
interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono
altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno
sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad
evitarle che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso
bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi
pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi
devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di
conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le
procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo
sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso
di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in
cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale,
presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al
presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai
codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione
di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la
provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le
amministrazione e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a
comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei
servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso
di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti
al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni
indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di
erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta
l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di
autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente
alla Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa
erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo
scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi
alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci
giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei
regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze
del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993 e nei codici di auto-regolamentazione di cui all'articolo 2-bis della
presente legge possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi
di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme
adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei
tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la
riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la
pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia
terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia
stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità
competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea
dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai
sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene
valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi
da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare
tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete
sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel
corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le
medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive
che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,
creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla
Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli
scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli
scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza
dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione
di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di
preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di
astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per
gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
( La Corte costituzionale, con la sentenza 16-27 maggio
1996 n. 171 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e
5 "nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva
dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo
d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e
non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le
prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali
nell'ipotesi di inosservanza" ).
1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di
protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei
servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure
dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al
medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo
12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di
rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione
che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se
tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui
al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a),
delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione
devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello
indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle
motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello
di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.
In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i
comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4.
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da
e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire,
d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al
comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione
delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci
necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità
delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle
prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli
utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione
delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti
dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,
non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni
disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle
misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi
dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il
relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che
proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 2, sono sospesi, i permessi sindacali retribuiti ovvero
i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi,
per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico
complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000
tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e
della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul
servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere
escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi
dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti
sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
3. (Abrogato)
4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni
pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i
servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti
dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o
dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino
correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire
50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale
recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di
conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima
sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o
della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro
caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non
risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo
sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale
di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia
delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di
coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile,
tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e
della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul
servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire
50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante
la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle
associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998,
n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria
iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del
comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi
aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese" interessate, ovvero
delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui
agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle
parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di
essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione
e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di
insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo,
indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con
avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla
Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della
delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla
Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi
sindacali per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni
pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine
indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non
applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero Che non forniscano
nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire
1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa
pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della
gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro, competente per territorio.
( La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio
1995 ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo
4 "nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di
ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di
cui all'art. 12" ).
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi
di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero
dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Se il comportamento di cui al primo comma è posto
in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non
economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per
territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche
di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali
di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei
provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti
al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede
in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che
decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con
sentenza immediatamente esecutiva".
1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole
concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro
nei servizi di cui alla presente legge.
1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini
della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai
sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di
conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di
ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta
la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali
responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga
effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di
differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da
ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza
dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o
delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano
fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e
da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi
pubblici secondo standard di qualità e di efficienza
1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o
dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1,
conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione
della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di
propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il
conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il
prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati
i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione
di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più
breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le
misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento
dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni
collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere
l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi
aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure
idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili
con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua
segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle
misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai
predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata
non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo
che sia ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di
urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i
provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari
mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai
soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di
lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.
Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di
pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione
attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle
Camere.
1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di
lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni
economiche dell'agente, da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire
1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni
giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità
delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della
stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti
alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi
dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un
periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno. 3. Le somme
percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria. 4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla
stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile
impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689.
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le
amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del
provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro
l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni
dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello
della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo
regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata
esecutività dell'ordinanza. 2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo
regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile,
sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui
eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice
penale.
1. E' istituita una Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte
ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al
comma 1 dell'articolo 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su
designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del
lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della
Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione
dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti
che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La
Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a
tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di
personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in
servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva
lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni
di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano
un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori
gravano sul fondo di cui al comma 5. Non possono far parte della
Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche
elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in
associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i
suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di
servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è
nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola
volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio
funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle
pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese,
nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può
avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e
dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti
da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi
pubblici essenziali nell'ambito della tutela dei diritto di sciopero e
istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi
pubblici". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le
organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco
di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel
territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il
termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non
le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti
una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione
entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione,
dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il
termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un
accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti
interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma
3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la
Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis,
e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente
lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla
presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli
accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria
regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in
modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le
esigenze fondamentali di cui all'articolo l; salvo casi particolari, devono
essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle
prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di
personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente
utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo
sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve
comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da
imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1 è necessario
assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere
garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano
nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della
Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con
specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di
sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non
compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi
criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini
della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per
la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali
e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi
della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle
Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni
interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per
la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria
iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può
inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il
servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed
imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese
interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o
collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti
interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al
comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua
globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma
1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per
verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le
condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di
particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti
che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro
per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati
eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata
massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di
conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive
proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente
all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti
interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli
accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad
altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o
riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino
di
utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti
sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata
comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione
collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle
quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e
fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle
misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il
predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle
imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle
nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni
ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di
conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime
amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici
e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le
cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli
aspetti che riguardano l'interesse degli utenti può acquisire dall'INPS, che
deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente
alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o
imprese che erogano i servizi di cui, all'articolo 1 in evidente violazione
della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti
collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare
l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita
delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal
comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti
collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4,
comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze
o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o
contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei
codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis,
considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni
previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4,
prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità
delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui
alle lettere c) d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di
autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali
provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici
idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo
di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti
collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo
accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei
medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei
conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando
la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali,
dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o
alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza
ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione
tramite i mezzi di informazione.
( La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio
1995. n. 57 (in G.U. - 1a serie speciale del 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo 13 "nella parte in
cui non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai
fini previsti dal comma 2 dell'art. 4" ).
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o
le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2
dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa
ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte
alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti
dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, indice, sempre
che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le
modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il
numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra
i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando
le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni
successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali
dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del
lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della
consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza
del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi
diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia
nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo
tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le
misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la
consultazione stessa.
1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma
quinto è sostituito dal seguente:
"Il Governo è tenuto a verificare, come condizione
per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le
organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli
12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di
sciopero".
1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della
presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata
almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi
di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.
(Abrogato)
1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29
marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio dei ministri, entro il termine di
quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15,
esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla
Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai
sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La
Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione
dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova
ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri.
In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia
stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono
recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di
mancata pronuncia entro il termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti
controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e
procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli
articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza
che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza
rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti".
2. Il deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n.
93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il
parere del Consiglio di Stato.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a
sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti
stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi
a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi
diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio
1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 2 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, nonché dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1
aprile 1981, n. 121.
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano
piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile.
1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia
in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del
lavoro
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 300/1970,
così come modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 1977, n. 847,
e come integrato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale).
- Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire
o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del
diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto
in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le
parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata
fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro
quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti
al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza
immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e
seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui
al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è
punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è posto in
essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non
economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche
di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni
sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei
provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti
al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede
in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che
decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con
sentenza immediatamente esecutiva".
- Per l'art. 28 della legge n. 300/1970 si veda la
precedente nota all'art. 6.
- Per la legge n. 93/1983 si veda la precedente nota
all'art. 2.
- Il testo dell'art. 20, primo comma, e dell'art. 22
della citata legge n. 689/1z981 (per il titolo v. nelle note all'art. 4) è il
seguente:
"Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie), primo
comma. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice
penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può
applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti,
per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse
consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da
provvedimenti dell'amministrazione".
"Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la
sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore
del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non
abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione
di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al
ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni
e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga
diversamente con ordinanza inoppugnabile".
- Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano,
rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi,
servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un pubblico ufficio,
servizio o lavoro".
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 93/1983
(per il titolo v. nota all'art. 2), così come modificato dalla presente legge,
è il seguente:
"Art. 11 (Contenuto degli accordi sindacali in
materia di pubblico impiego). - Gli accordi sindacali di cui ai precedenti
articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento,
stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a
speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso
l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente
destinata agli accordi di cui al successivo art. 14.
è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli
enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi
non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.
Negli accordi devono essere definiti, su indicazione
della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:
a) la individuazione del personale cui si riferisce il
trattamento;
b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto
trattamento;
c) la quantificazione della spesa.
Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi
di cui all'art. 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione
e il componimento dei conflitti di lavoro.
Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per
l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le
organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi articoli
12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di
sciopero.
I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati
agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12".
- Per la legge n. 93/1983 si veda la precedente nota
all'art. 2.
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 93/1983 (per
il titolo v. nota all'art. 2), così come modificato dalla presente legge, è il
seguente:
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è
composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro,
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione è integrata dai Ministri competenti in
relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli
articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti
delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per
ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su
base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto
mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi
di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa
riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di
accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere
al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la
delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici
giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità
finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le
osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei
conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità
ai sensi del testo unico approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si
pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo.
In caso di pronuncia negativa le parti formulano
una nuova ipotesi di accordo, che
viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri.
In caso di pronuncia positiva, entro il termine
di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo sono
recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica,
previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa
procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine
indicato.
Nei quindici giorni successivi
all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma precedente la Corte dei conti
controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente
comma e procede alla registrazione ai sensi del
citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli
25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza
che sia intervenuta una pronuncia, il
controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene
produttivo di effetti".
- L'art. 25 del testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, è il seguente:
"Art. 25. - Ove il consigliere
delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto
sugli atti o decreti presentati alla
Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Ministro cui spetta, e,
quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei
Ministri.
Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la
Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca
cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto
con riserva. Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento
quando trattisi:
a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa
che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio
della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa,
ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo
ha emesso;
b) di decreti per nomine e promozioni di personale di
qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari
delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti
stabiliti dalle leggi".
- Il comma 1, lettera e), dell'art. 17 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro
ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il D.P.R. n. 185/1964 reca: "Sicurezza degli
impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico
dell'energia nucleare".
- La legge n. 242/1980 reca: "Delega al Governo per
la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo".
- La legge n. 382/1978 reca: "Norme di principio
sulla disciplina militare".
- La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".