SULPM LAZIO – Archivio legislativo
LEGGE 30
dicembre 1971 n. 1204
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 1972 )
TUTELA DELLE
LAVORATRICI MADRI
(aggiornata con la legge
53/2000)
La camera dei deputati ed il senato della repubblica
hanno approvato;
Il presidente della repubblica
Promulga la seguente legge:
TITOLO I
Norme protettive
Articolo 1
( Modificato dall'art. 3 della Legge n. 53/2000 )
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle
lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle
dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle
amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società
cooperative, anche se socie di queste ultime.
Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del
presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7,
ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro
genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e
al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29
dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle
predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma
2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il
primo anno di vita del bambino.
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite
da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.
Articolo 2
( Modificato dall'art. 17 della Legge n. 53/2000 )
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio
del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché fino al compimento
di un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo
stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso
del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del
rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal
licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente
giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa é
addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice é stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine.
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che
diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto
ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano
licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo,
hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento,
alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle
riassunzioni.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso
che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa é addetta,
sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
Al termine del periodo di interdizione dal lavoro
previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto,
salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra
ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di
età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da
ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
Articolo 3
É vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi,
nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il
periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della
pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al
decreto del presidente della repubblica 21 maggio 1953, n.568.
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il
periodo per il quale é previsto il divieto di cui al comma precedente.
Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni
durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui
l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a
quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di
cui allo articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n.300, qualora le lavoratrici
vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.
Articolo 4
( Modificato dall'art. 11 della Legge n. 53/2000 )
É vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro é anticipata a tre
mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in
lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a
quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto
vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni,
il certificato attestante la data del parto.
Articolo 4-bis
( Aggiunto dall'art. 12 della Legge n. 53/2000 )
Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal
lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al
parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro
Articolo 5
L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di
accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente
articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata
dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.
Articolo 6
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
Articolo 6-bis
( Aggiunto dall'art. 13 della Legge n. 53/2000 )
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro
nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto
di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni
ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di
cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresì le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma
1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Articolo 6-ter
( Aggiunto dall'art. 13 della Legge n. 53/2000 )
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti
economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente.
Articolo 7
La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro,
trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c)
dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di
vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro
presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
L'art. 3 della Legge n. 53/2000 ha così sostitutito
l'art. 7:
"1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del
comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui
alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo
delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è
conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1,
il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il
datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici
giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto,
altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore
a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso
nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro
presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in
godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e
4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della
fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono
tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.".
Articolo 8
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai
periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5,
nonché a quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente
legge.
Articolo 9
Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte
dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia,
anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza
abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.
Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza
ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalità
previste dalle norme vigenti. Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a
visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
alle familiari dei lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.
Articolo 10
( Modificato dall'art. 3 della Legge n. 53/2000 )
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario
giornaliero di lavoro é inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della
durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna
ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso
non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia
usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore
di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da
quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n.653, sulla
tutela del lavoro delle donne.
Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di
riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2,
lettera b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del
presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre
Articolo 11
In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in
virtù delle disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere
personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo
1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230, sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della
legge stessa.
Articolo 12
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il
periodo per cui é previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
TITOLO II
Trattamento economico
Articolo 13
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle
lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le
addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo
comma.
Alle dipendenti delle amministrazioni dello stato, anche
ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli
altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi
ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente
legge.
Articolo 14
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire, nel periodo
immediatamente precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici
mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il
mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a
concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a
metà tra mezzadro e concedente.
A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e
colone spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e
successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una
indennità giornaliera, che verrà erogata dall'INAM in misura pari all'80 per
cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in
via presuntiva, per ogni due anni, con decreto del ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la
prima applicazione della presente legge tale reddito é fissato in lire 1.300
giornaliere.
Trova applicazione anche nei confronti delle colone e
mezzadre la norma di cui allo articolo 9 della presente legge.
Articolo 15
Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera
pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
Tale indennità é comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
A partire dall'1 gennaio 1973, le lavoratrici, escluse
quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno
diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30 per cento della
retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista
dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge.
Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte
con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di
malattia presso il quale la lavoratrice é assicurata e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.
L'art. 3 della Legge n. 53/2000 ha così sostituito l'art.
15:
"1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante
per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui
all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità
pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra
i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è
coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al
compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante
periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia
inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo
il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato,
con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino
di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e
fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le
modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b),
è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte
con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della
malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa.".
Articolo 16
Agli effetti della determinazione della misura delle
indennità previste nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la
retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità.
Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per
l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il rateo
giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e
agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi
che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la
effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente
praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di
paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di
lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque
giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario
giornaliero é quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo
delle ore settimanali contrattualmente stabilite; c)in tutti gli altri casi,
l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni
lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
( Comma sesto abrogato dall'art. 3 della Legge n.
457/1972 )
Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media
globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta
l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio l'astensione.
Articolo 17
L'indennità di cui al primo comma dell'art.15 é
corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dall'articolo 2, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di
interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro
senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento
dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo 15
purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e
quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo
dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad
infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle
relative assicurazioni sociali.
Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio
trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la
lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e
in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate
nel precedente comma ma che non é in godimento della indennità di
disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle
dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto alla indennità giornaliera di maternità, purché al
momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180
giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che
precede il suddetto periodo, risultino a sua favore ai fini dell'assicurazione
di malattia 26 contributi settimanali.
La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria
dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si
trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del
trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione
guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera
di maternità.
Articolo 18
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di
cui all'articolo 4 della presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a
carico dell'INAM, l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 15 in
misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero,
vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia,
della stessa industria.
Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di
industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento
al salario contrattuale provinciale di cui al comma precedente, si farà
riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la
stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si
farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa
industria nel territorio nazionale.
Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non
esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito
decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario
medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi
qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
La corresponsione dell'indennità di cui al primo comma
del presente articolo é subordinata alla condizione che, all'inizio della
astensione obbligatoria, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le
merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Articolo 19
Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari,
l'indennità di maternità di cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento
sono regolati secondo le modalità e le norme stabilite dal decreto delegato
emanato ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969,
n.153.
Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del
decreto delegato indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le
disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n.860, relative alle
lavoratrici domestiche.
Articolo 20
L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica,
esclusa quella procurata, é considerata a tutti gli effetti come malattia,
salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del presidente della
repubblica 25 maggio 1953, n.568.
Articolo 21
Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui
ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che
gestiscono l'assicurazione contro le malattie, é dovuto dai datori di lavoro
agli enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0, 53 per cento sulla retribuzione per il
settore dell'industria;
b) dello 0, 31 per cento sulla retribuzione per il
settore del commercio;
c) dello 0, 20 per cento sulla retribuzione per il
settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) di lire 2, 43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,
95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2, 95
per ogni giornata di uomo e di lire 2, 32 per ogni giornata di donna o ragazzo
per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore
dell'agricoltura.
Il contributo é dovuto per ogni giornata di lavoro
accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al
decreto-legge 28 novembre 1938, n.2138, e successive modificazioni, ed é
riscosso unitamente ai contributi predetti.
A partire dall'1 gennaio 1973 é dovuto all'istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire
25.000 milioni da parte della cassa unica assegni familiari.
Per gli apprendisti é dovuto un contributo di lire 32
settimanali.
Per i lavoratori a domicilio tradizionali é dovuto un
contributo di lire 120 settimanali.
Per i giornalisti iscritti all'istituto nazionale di
previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" é dovuto un
contributo pari allo 0, 15 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo é dovuto un
contributo pari allo 0, 53 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'ente nazionale di
previdenza ed assistenza per gli impiegati della agricoltura é dovuto un
contributo pari allo 0, 50 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti alle casse di soccorso di cui
al regio decreto 8 gennaio 1931, n.148, e successive modificazioni, é dovuto un
contributo pari allo 0, 53 per cento della retribuzione. Tale contributo non é
dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione
iscritto alle casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre
1960, n.1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro
dall'articolo 2, n.2), dei rispettivi statuti é comprensivo dell'onere
derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.
Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le
prestazioni erogate saranno devolute, nello ambito di ciascun istituto, ente o
cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Riguardo al versamento dei contributi di cui al presente
articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne
il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Con decreto del presidente della repubblica, su proposta
del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per
il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dalla presente legge può essere
modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Articolo 22
L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a
domicilio tradizionali e per le addette ai servizi domestici familiari, gestita
dall'INPS, é trasferita con i relativi avanzi di gestione all'INAM.
TITOLO III ( dall'art. 23 all'art.
27 )
Corresponsione di un assegno di natalità alle
coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti
attività commerciale.
( Le disposizioni del Titolo III sono state abrogate
dall'art. 9 della Legge 546/1987 )
TITOLO IV
Disposizioni varie, vigilanza e penalità
Articolo 28
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro
di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge, le lavoratrici di cui
all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e
all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato
medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato
fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Articolo 29
Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della
presente legge sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi
specie e natura.
Articolo 30
La vigilanza sulla presente legge é demandata al
ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso
l'ispettorato del lavoro. Al rilascio dei certificati medici di cui alla
presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i
medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice é assicurata per il
trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi.
Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da
quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il
quale la lavoratrice é assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà
di accertare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione
alla lavoratrice interessata.
I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di
controllo.
Il certificato medico attestante la malattia del bambino,
di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere
redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera
a), della presente legge é disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad
accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di
delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti
specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere
emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 5 della presente legge é disposta dall'ispettorato del lavoro,
oltreché su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel
corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre
mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, é
disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza
della lavoratrice.
Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione
dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo
sopracitato é disposta dall'ispettorato del lavoro.
I provvedimenti dello ispettorato del lavoro in ordine a
quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo
sono definitivi.
Articolo 31
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 é punita con l'arresto fino a
sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 2 é punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire cinque milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le
violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione é l'ispettorato del lavoro.
( Modificato dall'art.2 del D.Lgs. n. 566/1994 )
Articolo 32
Con decreto del presidente della repubblica, su proposta
del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno
emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.
Articolo 33
Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950,
n.860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive
modificazioni in contrasto con le norme della presente legge.
Articolo 34
Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13
della legge 26 agosto 1950, n.860, continuano ad applicarsi in via transitoria
ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere
di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre
1971.
L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni
sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e
degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle
effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed alla attuazione
del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso
dello stato.
Articolo 35
La presente legge entra in vigore alla data della
pubblicazione nella gazzetta ufficiale, salvo le diverse decorrenze fissate
dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore
della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera
a), della legge 26 agosto 1950, n.860, si continua ad applicare la norma citata
fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello stato.