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CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
Assenze per malattia
(Art. 21 CCNL 1995)
1.
Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del
predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre
anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta
può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi.
3.
Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2,
l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle
sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel
caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale,
l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le
disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del
profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia
possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di
profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo
inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica
senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
6.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da
TBC.
7.
Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è
il seguente:
a)
intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con
esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi
9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il
trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata
al presente contratto;
b)
90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi 3 mesi di assenza;
c)
50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d)
i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8.
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo
comprovato impedimento.
9.
Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i
due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione
della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo.
10.
L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
competente Unità Sanitaria Locale.
11.
Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando
l'indirizzo dove può essere reperito.
12.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione
del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
14.
Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento
del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal
dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere «a», «b» e «c»,
compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica
l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei
confronti del terzo responsabile.
15.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per
malattie iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto,
nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla
stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di
riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione
del contratto. Per le amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore
del presente contratto, si applicava l'art. 18 del D.P.R. n. 347 del 1983 , il
trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di cui al comma 7,
lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente
contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello
stesso comma .