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CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
ORARIO DI LAVORO
(Art. 17 CCNL 1995)
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai
sensi delle fonti normative vigenti.
L'orario di
lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico;
l'articolazione dell'orario, è determinata previo esame con le Organizzazioni
Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni
contenute nell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 al fine
dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi
sociali.
Per tali finalità, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti
criteri:
-
ottimizzazione delle risorse umane;
-
miglioramento della qualità delle
prestazioni;
-
ampliamento della fruibilità dei servizi
da parte dell'utenza;
-
miglioramento dei rapporti funzionali con
altri uffici ed altre amministrazioni;
-
rispetto dei carichi di lavoro.
La distribuzione
dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando
diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche
coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a)
orario flessibile,
che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare
l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo
centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il
personale addetto alla medesima struttura;
b)
orario plurisettimanale,
che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o
annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto
del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c)
turnazione,
che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite
articolazioni di orario secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 268
del 1987 ;
d)
utilizzazione in maniera programmata di
tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica
distribuzione dei carichi di lavoro;
e)
priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di
svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in
attività di volontario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
L'osservanza
dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di
tipo automatico.