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CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
PERMESSI BREVI
(Art. 20 CCNL 1995)
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del
dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali
permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e
non possono comunque superare le 36 ore annue.
Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per
garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere
effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della
giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati
dal dirigente.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato
recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.