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CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
PERMESSI RETRIBUITI
(Art. 19 CCNL 1995)
1.
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi
da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado: giorni tre consecutivi per evento.
2.
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni
di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente
documentati, compresa la nascita di figli.
3.
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4.
I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno
solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio.
5.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i
compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
6.
I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non
sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite
massimo di 18 ore mensili.
7.
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art.
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , spetta l'intera retribuzione fissa
mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8.
Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavor o
previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri
dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204 del 1971 integrata dalla legge n. 903
del 1977 , i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei
casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge n. 1204 del 1971 alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità,
giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9.
Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
10.
Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266
nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le
attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione
del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea
articolazione degli orari di lavoro.
11.
Il presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del
congedo straordinario vigente nel comparto.