SULPM
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
(Art. 22 CCNL 1995)
Sanzioni e procedure disciplinari
1.
Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo
23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione,
previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c)
multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e)
licenziamento con preavviso;
f)
licenziamento senza preavviso.
2.
L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa
contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque
non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento
dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del
fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
3.
La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4.
Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993,
la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il capo della struttura, ai
fini del comma 2, segnala entro dieci giorni, all'ufficio competente, ai sensi
del comma 4 dell'art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine
predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto
tenuto alla comunicazione.
5.
Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a
tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della
contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale
data, il procedimento si estingue.
7.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga
la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 25, nel rispetto dei
princìpi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le
infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che
non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
9.
I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, in particolare per quanto concerne la
costituzione di collegi arbitrali unici per più amministrazioni omogenee o
affini, mediante convenzione tra enti.