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TELELAVORO
Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di
lavoro a distanza allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse
umane
-
Per "lavoro a distanza"
s’intende:l’attività di telelavoro svolta in conformità alle disposizioni del
presente decreto.
-
Per "telelavoro" la prestazione di
lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in
qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro,
dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il
collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce.
-
Per "sede di lavoro" quella dell’ufficio
al quale il dipendente è assegnato.
Gli obiettivi
L’organo di governo di
ciascuna amministrazione nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente e
sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o
equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme
di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
Le modalità
Le amministrazioni definiscono
le modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti
amministrativi e procedure informatiche, con l’obiettivo di migliorare
l’organizzazione del lavoro, l’economicità e la qualità del servizio,
considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e
finanziarie.
Il Progetto del
telelavoro
Il ricorso a forme di
telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati:
a)
gli obiettivi,
b)
le attività interessate,
c)
le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto,
d)
le modalità di effettuazione secondo principi di
ergonomia cognitiva,
e)
le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di
cui si prevede il coinvolgimento,
f)
i tempi e le modalità di realizzazione,
g)
i criteri di verifica e di aggiornamento,
h)
le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i
costi e i benefici, diretti e indiretti.
Il progetto definisce:
a)
la tipologia,
b)
la durata,
c)
le metodologie didattiche,
d)
le risorse finanziarie degli interventi di formazione e
di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare
capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative,
tecnologiche e di processo.
Il progetto è
approvato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o servizio nel
cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate
più strutture, il progetto è approvato dal responsabile dell’ufficio
dirigenziale generale od equiparato.
Il progetto può
prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della
propria attività in telelavoro.
Le amministrazioni
pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di
collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture
e risorse.
Le forme di telelavoro
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel
rispetto dei criteri generali di uniformità, garanzia e trasparenza.
Sede di lavoro -
domicilio del dipendente
La prestazione di
telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia
ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia
preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e
sicurezza delle utenze domestiche.
Diritto al reintegro
nella sede originaria
Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere
per iscritto all’amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella
sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di
tempo fissato dal progetto.
La postazione di
telelavoro:
-
è il sistema tecnologico costituito da un insieme di
apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di
attività di telelavoro.
-
deve essere messa a disposizione, installata e collaudata
a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì
la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i
relativi costi.
-
I collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della
prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese
dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di
gestione e di manutenzione.
-
Sulla base di una specifica analisi dei rischi,
l’amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni
tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.
-
Può essere utilizzata esclusivamente per le attività
inerenti al rapporto di lavoro.
Nell’ambito del progetto
le amministrazioni definiscono le modalità per assicurare adeguate
comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.
Regole tecniche:
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L’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione
fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento
alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per
l’identificazione, alle esigenze di adeguamento all’evoluzione scientifica e
tecnologica ed alla tutela della sicurezza dei dati.
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Il progetto determina i criteri, orientati ai risultati,
per l’individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni
da svolgere mediante ricorso al telelavoro.
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La verifica dell’adempimento della prestazione è
effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri.
La
contrattazione collettiva
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La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse
forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la
disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni
caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di
lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza
del lavoro.
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La contrattazione collettiva definisce le modalità per
l’accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi
competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.
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L’amministrazione assegna il dipendente al telelavoro
sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra
l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del
telelavoro.